CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49 del 10/06/2021 – U.S. Salernitana 1919 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 49
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Manuela Sinigoi - Presidente e Relatrice
Giulio Bacosi
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Emanuela Loria - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2021, presentato, in data 8 marzo 2021, dalla U.S. Salernitana 1919 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Loredana Giani,
contro
la Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Nicolella;
per l’annullamento e/o la riforma
della decisione n. 81/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, con la quale la Corte di Appello Federale presso la FIGC ha rigettato il reclamo n. 96/2020-2021 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. avverso la decisione n. 88/TFN-SD 2020-2021 del 25 gennaio u.s., con cui il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC aveva respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente avverso il comunicato LNPB n. 88/2020 del 15 dicembre 2020, la delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020, nonché avverso la deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale l’Assemblea Elettiva LNPB ha deciso l’elezione del Presidente di LNPB per il quadriennio olimpico 2021-2024
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 19 maggio 2021, dall'avv. prof. Loredana Giani, difensore della società ricorrente, U.S. Salernitana 1919 s.r.l., con la quale il medesimo ha rappresentato, per i motivi ivi indicati, che è venuto meno l’interesse della ricorrente allo scrutinio nel merito del gravame. Ha, quindi, invocato la relativa declaratoria, con compensazione delle spese di lite;
vista la dichiarazione depositata, a mezzo PEC, in data 24 maggio 2021, dall’avv. Gabriele Nicolella, difensore della intimata Lega Nazionale Professionisti Serie B, con cui si è provveduto a prestare assenso alla declaratoria, da parte del Collegio di Garanzia, del sopravvenuto difetto di interesse;
preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti;
udita, nella camera di consiglio del 10 giugno 2021, la presidente e relatrice, cons. Manuela Sinigoi.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2021.
Il Presidente Relatrice
F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, il 10 giugno 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face