CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 28 del 29/03/2021 – Alfredo Pastorelli/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 28
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini - Presidente
Attilio Zimatore - Relatore
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2020, presentato, in data 16 gennaio 2020, dal sig. Alfredo Pastorelli, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Fabio Sebastiano, Monica Fiorillo e Michelle Cozzone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Napoli, al Centro Direzionale – Isola A/7,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
nonché contro
la Procura Federale della FIGC,
e con notifica effettuata anche a
la Procura Generale dello Sport c/o il CONI,
per l'annullamento e/o la riforma
della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre 2019 e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi in teleconferenza, giusta il decreto del Presidente Frattini in data 9 marzo 2020 (prot.n. 00187/2020), nell’udienza del 16 ottobre 2020: il difensore della parte ricorrente - sig. Alfredo Pastorelli - avv. Michele Cozzone, nonché , per la resistente FIGC, l'avv. Noemi Tsuno, giusta
delega all’uopo conferita dall'avv. Giancarlo Viglione;
acquisite, a mezzo PEC, le conclusioni formulate dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Prof. Avv. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2020, il sig. Alfredo Pastorelli ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0032/2019, con motivazioni pubblicate e notificate il 17 dicembre 2019, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell'ammenda di € 15.000,00, inflitte dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 ottobre 2019 e depositata in forma integrale il successivo 7 novembre, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, CGS FIGC vigente ratione temporis, (ora trasfuso nell'art. 4, comma 1, dell'attuale CGS), in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha dedotto (in sintesi) che:
a) Con atto del 2 ottobre 2019, egli veniva deferito dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto della FIGC per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS della FIGC vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in quanto responsabile, nella sua carica di Presidente e Amministratore Delegato con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società Vicenza Calcio s.p.a. dal 31 maggio 2016 al 5 giugno 2017, nonché presidente con delega alla firma nelle stagioni sportive 2015-2016 e 2016- 2017, dei seguenti fatti: «di una cattiva gestione economica e finanziaria del sodalizio, che ha generato il dissesto economico, patrimoniale e finanziario che ha condotto al fallimento la società Vicenza Calcio Spa; - per aver firmato il bilancio al 30.6.2016 chiusosi con una perdita di € 2.940.832,00; - per avere proseguito anche nell’esercizio 2016-2017 nella gestione della società Vicenza Calcio Spa in maniera antieconomica e deficitaria come dimostrato dalla perdita in corso di formazione al 31.12.2016 che ammontava a € 3.968.546 ed era per la maggior parte imputabile alla differenza negativa di € 3.926.473 tra costi della produzione (pari a € 9.465.394) e valore della produzione (pari a € 5.538.921), a conferma della consolidata incapacità del sodalizio di generare attraverso la gestione caratteristica i flussi di cassa necessari al fabbisogno corrente; - per avere abbandonato la guida del sodalizio, nel quale rivestiva la carica di Presidente del CdA e amministratore delegato, il 5.6.2017, poco prima della chiusura dell’esercizio 2017, sottraendosi in tal modo alle responsabilità gestionali; - per l’effettuazione dell’operazione straordinaria di conferimento del ramo d’azienda, avvenuto nell’esercizio 2016, inerente alle attività di raccolta pubblicitaria, sponsorizzazione, servizi di biglietteria e sfruttamento del marchio di proprietà del Vicenza Calcio Spa alla società controllata Vicenza Marketing Srl che aveva generato una plusvalenza di € 6.663.000, consentendo di contenere la perdita di bilancio al 30 giugno 2016;
suddetta operazione è stata oggetto di costante attenzione da parte del Collegio Sindacale con ripetute raccomandazioni per l’effettuazione di una nuova perizia che accertasse il reale valore del ramo ceduto soprattutto alla luce dell’avvenuta retrocessione della squadra del Vicenza Calcio Spa dalla Serie B in Lega Pro alla fine della stagione sportiva 2016-2017; il probabile eventuale accertamento di un minor valore della partecipazione avrebbe comportato l’iscrizione a bilancio di una svalutazione e, di conseguenza, incrementato la perdita contabilizzata nell’esercizio 2016 ovvero in quello successivo; diretta conseguenza sarebbe stata per la proprietà la necessità di reperire risorse aggiuntive per mantenere l’equilibrio patrimoniale della società, nonché la continuità aziendale, - per non avere in qualità di socio di maggioranza e amministratore della società La Colombo Finanziaria Spa, socio al 20,52% della VI.FIN. Spa, a sua volta socio di controllo del Vicenza Calcio Spa, effettuato attraverso la VI.FIN. Spa, in misura proporzionale alle azioni detenute, gli apporti di capitale necessari a sostenere finanziariamente la società Vicenza Calcio Spa, a rispettare l’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto ai sensi degli art. 182 bis e ter della Legge Fallimentare e omologato dal Tribunale di Vicenza il 12.7.2016, a garantire la continuità aziendale del Vicenza Calcio Spa e a evitarne il fallimento; - per avere percepito dal Vicenza Calcio Spa, attraverso la società La Colombo Finanziaria Spa, corrispettivi per € 217.001,72 a fronte della cessione di crediti per complessivi € 4.129.277,03 dalla prima vantati verso terze controparti; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte; - per avere avallato, in qualità di amministratore e socio attraverso la società La Colombo Finanziaria Spa, operazioni di cessione di crediti vantati verso terzi dal Vicenza Calcio Spa a VI.FIN. Spa per complessivi € 7.315.000 con pagamento di oneri corrispettivi per € 223.000; tali operazioni sono state utilizzate quale strumento alternativo al finanziamento diretto da parte del socio di maggioranza VI.FIN. Spa e, per quanto solo in parte i relativi crediti siano stati rinunciati, le modalità onerose con le quali sono state concepite, ne hanno aggravato la già precaria situazione finanziaria, privando il Vicenza Calcio Spa di risorse disponibili per far fronte alle obbligazioni assunte; e, in particolare, per le condotte specificatamente descritte nella parte motiva, che qui si intende integralmente richiamata, nei punti A, B, C, D»;
b) Con decisione n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta il 29 ottobre 2019 e depositata in forma integrale il 7 novembre 2019, il Tribunale accoglieva le richieste sanzionatorie della Procura, comminando al sig. Pastorelli le misure dell’inibizione per tre anni e dell’ammenda di euro 15.000;
c) La suddetta decisione veniva impugnata dall’odierno ricorrente dinanzi alla Corte Federale d’Appello, la quale, con decisione n. 0032/2019, pubblicata completa di motivazioni il 17 dicembre 2019, respingeva il gravame, confermando le sanzioni irrogate in primo grado.
II) Su queste premesse, il sig. Alfredo Pastorelli ha quindi adito questo Collegio di Garanzia per l’annullamento della suddetta decisione, rassegnando le seguenti conclusioni:
<< A) accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54 comma 1 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., della decisione della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C. n. 0032/2019, pubblicata (completa di motivazioni) il 17 Dicembre 2019 e notificata alle parti interessate in pari data, con la quale veniva respinto il reclamo proposto dall’odierno istante avverso le sanzioni della inibizione per tre anni e dell’ammenda di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), inflitte allo stesso dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con delibera n. 43/TFN-SD 2019/2020, assunta nella riunione del 29 otobre 2019 e depositata in forma integrale il 7 novembre 2019, in esito al deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto del 2 ottobre 2019 (Pro. N. 3990/1102pf18-19/GP/GC/blp), per asserita violazione dell’art. 1-bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente ratione temporis (ora trasfuso nell’art. 4 comma 1 dell’attuale C.G.S.) in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 delle N.O.I.F.; B) per l’effetto, disporre l’annullamento dell’impugnata delibera, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del C.O.N.I., con totale cancellazione delle sanzioni statuite a carico del ricorrente; C) in subordine, riformare parzialmente la gravata pronuncia, con congrua e sensibile riduzione della inibizione e/o dell’ammenda irrogate al PASTORELLI dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare e pedissequamente confermate dalla Corte Federale d’Appello D) annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione in parola».
A sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 122 (con precipuo riguardo al comma 4), 123 e 125 del vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC – in particolare l’improponibilità, improcedibilità e/o inammissibilità dell’azione disciplinare avviata dalla Procura federale con l’atto di deferimento in questione, poiché avente ad oggetto le identiche condotte per le quali era stato già istruito un fascicolo investigativo sfociato in un provvedimento di archiviazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 21 commi 2 e 3, delle NOIF – più precisamente illegittimità di un’automatica applicazione della citata disposizione in base al solo dato oggettivo costituito dalla carica sociale ricoperta al momento della declaratoria di fallimento e/o nel biennio precedente; omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia nonchè manifesta illogicità e/o contraddittorietà della pronuncia.
Detti motivi, per quanto occorre, saranno illustrati nel corso della motivazione.
III) Si è costituita in giudizio la FIGC, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Le eccezioni del resistente saranno esposte anch’esse, per quanto necessario, nel corso della motivazione che segue.
È intervenuta nel giudizio, ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la Procura Generale dello Sport, che, aderendo alla posizione del CONI, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 122 (con precipuo riguardo al comma 4), 123 e 125 del vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nonché l’improponibilità, l’improcedibilità e l’inammissibilità dell’azione disciplinare, in quanto essa avrebbe riguardato le stesse condotte che erano state oggetto di un precedente fascicolo investigativo relativamente al quale era stato già emesso un provvedimento di archiviazione. Secondo il ricorrente, “le condotte censurate erano (e sono) esattamente uguali” a quelle già scrutinate per le quali era stata disposta l’archiviazione nei confronti del sig. Pastorelli; tra i due procedimenti si riscontrerebbe una “perfetta identità degli oggetti” e una “millimetrica sovrapponibilità sul piano sostanziale, degli eventi e dei comportamenti sottoposti, in entrambi i casi, ad indagine”. Con la conseguenza che, essendo già intervenuto per quei fatti un provvedimento di archiviazione, non sarebbe legittima per quegli stessi fatti una riapertura del procedimento. Né, ad avviso del ricorrente, l’acquisizione della Relazione del Curatore fallimentare ex art. 33 della Legge Fallimentare potrebbe reputarsi come un fatto ‘nuovo’, tale da consentire la riapertura del procedimento.
Il motivo è infondato poiché trascura vistosamente la rilevanza della acquisizione, successiva alla chiusura del primo procedimento di indagine, della Relazione redatta dal Curatore fallimentare ai sensi dell’art. 33 della Legge Fallimentare. Tale Relazione ha proprio la funzione di fornire una analisi particolareggiata sulle cause e sulle circostanze del fallimento, sulla diligenza e sulle responsabilità del fallito; dunque, non vi è dubbio che tale Relazione sia idonea a fornire al Giudice, come al Procuratore Federale, un quadro più dettagliato e preciso delle condotte del fallito, evidenziando i suoi inadempimenti, le sue negligenze e responsabilità. E poiché, nella specie, le condotte contestate al sig. Pastorelli riguardavano proprio la gestione economica e finanziaria della società, nonché le operazioni effettuate dalla Vicenza Calcio non può sussistere dubbio che l’acquisizione della Relazione del Curatore, che aveva ad oggetto proprio quella gestione e quelle operazioni, costituisca una circostanza rilevante idonea a giustificare la riapertura del procedimento, ai sensi dell’art. 112, 4° comma, del CGS della FIGC, secondo il quale “Dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d’ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza e che, anche unitamente a quanto già raccolto, si ritengano idonei a provare la colpevolezza dell'incolpato”. Ed è sufficiente scorrere il provvedimento di deferimento per constatare che esso si fonda largamente sulle analisi contenute nella Relazione del Curatore, puntualmente richiamate ed esaminate; Relazione che non era ancora nota al momento della archiviazione disposta nel precedente procedimento.
2.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato una asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in quanto il Giudice avrebbe applicato la sanzione in maniera “automatica ed acritica”, basata “sul solo presupposto oggettivo costituito dall’aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria fallimentare o nel biennio antecedente”. In proposito il ricorrente ha richiamato giurisprudenza secondo la quale il dirigente sportivo non può essere incolpato “sulla base del solo dato costituito dalla decozione della società sportiva”. Anche questo motivo è infondato. Non risponde al vero, infatti, che la Corte di Appello Federale abbia ravvisato a carico del sig. Pastorelli una mera responsabilità da posizione, senza indagare sulla sua concreta e personale condotta. La motivazione del provvedimento impugnato denota, invece, che la Corte Federale ha espresso la sua decisione evidenziando precise responsabilità ascrivibili individualmente al Sig. Pastorelli. Peraltro, la Corte ha preso in esame le eccezioni sollevate dal ricorrente e le ha motivatamente respinte; esaminando analiticamente le condotte pregiudizievoli più rilevanti a lui imputate e, in particolare, le operazioni con parti correlate e in conflitto di interessi, sulle quali la motivazione si è diffusamente soffermata.
3.
Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato l’insufficienza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, deducendo, in particolare, che la Corte, dapprima, avrebbe ammesso che la Società già versava in difficoltà finanziarie prima dell'arrivo del Sig. Pastorelli, ma, poi, lo avrebbe ugualmente condannato senza un’adeguata motivazione.
Anche questo motivo è infondato, poiché – come si è già rilevato – la decisione impugnata individua precise responsabilità attribuibili al Sig. Pastorelli (si consideri, in particolare, la cessione dei crediti della Vicenza Calcio alla Colombo Finanziaria, effettuata in conflitto di interessi), tali da giustificare la sanzione irrogatagli, indipendentemente dalla gravità della pregressa situazione finanziaria della Società.
Infine, con questo stesso motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che il Sig. Pastorelli aveva dedotto che egli non era mai stato sanzionato in passato e si era sempre comportato in modo impeccabile. Ma su questo punto la censura risulta perfino inammissibile, sia perché non tiene conto che, come è noto, il Giudice non è tenuto ad esaminare analiticamente tutti i profili dedotti dalle parti e può dare prevalenza ad alcuni di essi rispetto ad altri; sia perché, nella sostanza, si risolve in una critica della misura della sanzione, la cui determinazione è rimessa al sindacato del Giudice di merito, anche nella ponderazione di eventuali circostanze attenuanti. Peraltro, sotto quest’ultimo profilo, è opportuno sottolineare che la decisione impugnata si è soffermata anche sulla adeguatezza del “concreto trattamento sanzionatorio”, tenendo anche conto della “dimensione temporale della permanenza di ciascuno nella carica ricoperta nel periodo di riferimento”.
4.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di
Le spese, a carico del ricorrente soccombente sig. Alfredo Pastorell, sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 marzo 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 29 marzo 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face