F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/TFN del 1.10.2019 – (AS Vistarino/ASD Union Calcio Basso Pavese – Premio Preparazione Torriani Simone – Poletti Giacomo – Bresciani Sebastiano – Reg. Prot. 192/TFN-SVE) Decisione n. 14/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 192/TFN-SVE

Decisione n. 14/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 192/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);

Avv. Marina Vajana – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente;       

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 luglio 2019,

a seguito del reclamo della società AS Vistarino contro la società ASD Union Calcio Basso Pavese avverso le decisioni della Commissione Premi (premi di preparazione - ric. 849 – Torriani Simone – ric. 835 – Poletti Giacomo – ric. 784 – Bresciani Sebastiano), pubblicate nel CU 10/E del 16.05.2019, la seguente

 

DECISIONE

Con ricorso del 28 marzo 2019, la Società ASD Union Calcio Basso Pavese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Torriani Simone (ric. N. 849), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla AS Vistarino.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Union Calcio Basso Pavese quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dallart. 96 NOIF relativo al calciatore Simone Torriani, condannava la AS Vistarino al pagamento dell’importo totale di € 1.907,85, di cui € 1.659,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Union Calcio Basso Pavese ed

€ 248,85 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, con ricorso del 28 marzo 2019, la Società ASD Union Calcio Basso Pavese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Giacomo Poletti (ric. N. 835), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla AS Vistarino.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Union Calcio Basso Pavese quale ultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato

dallart. 96 NOIF relativo al calciatore Giacomo Poletti, condannava la AS Vistarino al pagamento dell’importo totale di € 1.081,12, di cui € 940,10 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Union Calcio Basso Pavese ed € 141,02 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Allo stesso modo, poi, con ricorso del 28 marzo 2019, la Società ASD Union Calcio Basso Pavese adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Sebastiano Bresciani (ric. N. 784), tesserato per la prima volta quale giovane dilettante” dalla AS Vistarino.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Union Calcio Basso Pavese quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato

dallart. 96 NOIF relativo al calciatore Sebastiano Bresciani, condannava la AS Vistarino al pagamento dell’importo totale di € 1.907,85, di cui € 1.659,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Union Calcio Basso Pavese ed € 248,85 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso le suddette decisioni, la AS Vistarino ha proposto reclamo con un unico atto comunicato a questo Tribunale, ma non alla ASD Union Calcio Basso Pavese, in data 4 giugno 2019.

A sostegno del proprio reclamo la società rileva come le tre decisioni impugnate sarebbero meritevoli di annullamento in quanto le richieste trasmesse dalla ASD Union Calcio Basso Pavese alla AS Vistarino relative ai premi di preparazione di cui alle decisioni impugnate non sarebbero state firmate dal Presidente dell’ASD Union Calcio Basso Pavese, bensì sarebbero sottoscritte con firma apocrifa.

Il reclamo veniva deciso alludienza del 22 Luglio 2019.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile per avvenuta violazione del contraddittorio nonché per lavvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

In primo luogo, infatti, si rileva come agli atti non risulti provata l’avvenuta notifica alla ASD Union Calcio Basso Pavese da parte della AS Vistarino del reclamo introduttivo del presente giudizio, con conseguente violazione dellart. 30, comma 33, CGS, che prescrive, a pena di inammissibilità, l’invio del reclamo alla società controparte.

In secondo luogo, poi, si osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile per l’avvenuta impugnazione di tre decisioni diverse della Commissione Premi con un unico reclamo.

Invero, si rileva che la AS Vistarino ha impugnato con un solo ed unico reclamo le tre diverse ed autonome decisioni della Commissione Premi di cui al ric. n. 849 (Calciatore: Torriani Simone), al ric. N. 835 (Calciatore: Poletti Giacomo) ed al ric. N. 784 (Calciatore: Bresciani Sebastiano), per i quali la società reclamante avrebbe dovuto – al contrario – procedere con il deposito di tre autonomi e distinti reclami: uno avente per oggetto la decisione della Commissione Premi relativa al calciatore Torriani Simone, un altro avente per oggetto la decisione del calciatore Poletti Giacomo ed un altro ancora avente per oggetto la decisione del calciatore Bresciani Sebastiano, corrispondendo per ciascuno un autonomo contributo.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società AS Vistarino. Dispone addebitarsi la tassa.

 

 

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