F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN del 2.10.2019 – (USD Rivarolese 1919 / FC Pavia 1911 SSDARL – Reg. Prot. 191/TFN-SVE) Decisione n. 16/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 191/TFN-SVE

Decisione n. 16/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 191/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Lorenzo Coen – Componente (Relatore); Avv. Angelo Pasquale Perta – Componente; Avv. Salvatore Priola – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 luglio 2019,

a seguito del reclamo della società USD Rivarolese 1919 contro la società FC Pavia 1911 SSDARL avverso la decisione della Commissione Premi (ric. N. 810 – premio di preparazione per il calciatore Marchiotto Dave), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019, la seguente

DECISIONE

La società USD Rivarolese 1919, in data 03.06.2019, adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze economiche avverso la decisione della Commissione Premi di cui al C.U. n. 10/E dell’16.05.2019, con cui veniva riconosciuto alla FC Pavia 1911 SSDARL, a seguito di accoglimento del ricorso n. 810 del 11.03.2019, il premio di preparazione in quanto unica titolare del vincolo annuale, ex art. 96 NOIF, relativamente al calciatore Marchiotto Dave, per un importo pari ad € 1.659,00 oltre a € 414,75 a titolo di penale in favore della FIGC.

Con il reclamo ritualmente depositato, la USD Rivarolese 1919 rilevava che “la Società Pavia non avrebbe adempiuto, così come descrive la normativa vigente in materia, a trasmettere per conoscenza copia della richiesta (alla Commissione Premi) tramite raccomandata r/r alla nostra Società”.

La reclamante, inoltre, affermava di essersi attivata presso l’ufficio postale di zona ed avere effettuato ricerche al fine di verificare la presenza di raccomandate in giacenza con esito negativo, ed, inoltre, informava il Tribunale Federale di non aver potuto ricevere alcuna eventuale notifica a mezzo PEC, non essendo titolare di casella di posta  elettronica certificata.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 22.07.2019.

Il reclamo deve essere accolto, con le specificazioni appresso indicate.

Ai sensi dell’art. 96 co.3 NOIF, il ricorso, esente da tasse, deve essere inoltrato alla Commissione Premi a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni postale attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore/calciatrice rilasciate nelle precedenti stagioni.

Ai sensi dell’art 38 comma 7 CGS, “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.”

Orbene, dalla documentazione allegata dalla FC Pavia 1911 SSDARL si evince che la stessa, in data 11.03.2019, ha provveduto ad inoltrare il ricorso alla Commissione Premi a mezzo PEC, come dimostrato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna prodotte.

Contestualmente, sempre in data 11.03.2019, la FC Pavia 1911 SSDARL ha inviato da una casella di posta elettronica certificata PEC avente ad oggetto “Richiesta premio di preparazione Marchiotto Dave” alla società USD Rivarolese 1919 agli indirizzi di posta elettronica ordinaria segreteria@rivarolese1919.it e info@rivarolese1919.it.

Si rileva che gli indirizzi di posta elettronica riconducibili all’odierna appellante a cui è stato inoltrato il ricorso non sono di posta certificata PEC, tant’è che non si rinviene in atti la prova della avvenuta consegna della comunicazione di cui sopra, avendo la FC Pavia allegato al ricorso innanzi alla Commissione Premi, esclusivamente, la ricevuta di accettazione che il sistema informatica genera in automatico e non anche quella di avvenuta consegna che sancisce la rituale comunicazione dell’atto.

Non risulta pertanto fornita agli atti del giudizio alcuna prova della ricezione del ricorso introduttivo da parte della USD Rivarolese 191

Si deve pertanto ritenere non ritualmente introdotto il giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla Commissione Premi e, conseguentemente, la relativa decisione dovrà essere annullata per la violazione delle norme sul contraddittorio con rinvio all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla società USD Rivarolese 1919 e, per l’effetto, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rimette gli atti alla Commissione Premi per i provvedimenti di competenza.

Nulla per la tassa.

 

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