F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN del 11.10.2019 – (ASD Calcio Flaminia / Amorosino Franceo e altri – Reg. Prot. 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67/TFN-SVE) Decisione n. 18/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67/TFN-SVE
Decisione n. 18/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 1° ottobre 2019,
a seguito dei reclami ex art. 90, comma 2, CGS (riuniti) proposti dalla società ASD Calcio Flaminia avverso le decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 114 – Premio di Preparazione per il calciatore Bonimelli Marco; Ric. n. 105 – Premio di Preparazione per il calciatore Amorosino Francesco; Ric. n. 121 Premio di Preparazione per il calciatore Ciarrocchi Andrea; Ric. n. 138 - Premio di Preparazione per il calciatore Gabrielli Christian; Ric. n. 141 - Premio di Preparazione per il calciatore Graziosi Graziano; Ric. n. 147 - Premio di Preparazione per il calciatore Lorenzetti Filippo; Ric. n. 148 – Premio di Preparazione per il calciatore Lospennato Filippo; Ric. n. 156 - Premio di Preparazione per il calciatore Mancini Mattias; Ric. n. 162 - Premio di Preparazione per il calciatore Marra Lorenzo; Ric. n. 166 - Premio di Preparazione per il calciatore Minasi Davide; Ric. n. 169 - Premio di Preparazione per il calciatore Morini Patrizio; Ric. n. 185 - Premio di Preparazione per il calciatore Rosati Diego) pubblicate con Com. Uff. n. 2/E del 20.9.2018,
la seguente
DECISIONE
Con distinti ricorsi del 9 giugno 2018 la società SSD Virtus Campagnano ha adito la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Calcio Flaminia al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato in data 18 ottobre 2017, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, i calciatori Bonimelli Marco, Amorosino Francesco, Ciarrocchi Andrea, Gabrielli Christian, Graziosi Graziano, Lorenzetti Filippo, Lospennato Filippo, Mancini Mattias, Marra Lorenzo, Minasi Davide, Morini Patrizio, Rosati Diego, in precedenza tesserati da essa ricorrente con vincolo annuale.
Con distinte delibere pubblicate nel C.U. 12/E del 20 settembre 2018, la Commissione Premi ha accolto i dodici ricorsi riconoscendo il diritto al premio e condannando la società ASD Calcio Flaminia al pagamento della somma di € 4.095,00, di cui € 3.276,00 alla società SSD Virtus Campagnano a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 819,00 alla F.I.G.C. a titolo di penale per i calciatori Bonimelli, Amorosino, Gabrielli, Graziosi, Lorenzetti, Lospennato, Mancini, Marra, Minasi, Morini e Rosati, mentre per il calcatore Ciarrocchi è stato liquidato l’importo complessivo di € 2.389,75, di cui € 1.911,00 alla SSD VIRTUS CAMPAGNANO a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale, ed € 477,75 alla F.I.G.C. a titolo di penale.
Avverso tutte le delibere, con distinti atti del 15 ottobre 2018 la società ASD Calcio Flaminia ha proposto impugnazione deducendo l’insussistenza del premio di preparazione per abuso del diritto e violazione degli artt. 1 bis comma 1 CGS e 10, comma 1 CGS.
Sostiene, infatti, la reclamante che tra la ASD Calcio Flaminia, all’epoca in cui era presieduta dal sig. Roberto Ciappici, e la SSD Virtus Campagnano sarebbe stato raggiunto nella stagione sportiva 2017/18 un accordo di collaborazione non solo per l’utilizzo dello stesso campo di giuoco ma anche per il tesseramento dei calciatori, tanto che 12 calciatori già vincolati con tesseramento annuale dalla SSD Virtus Campagnano sono stati tesserati con vincolo pluriennale dalla ASD Calcio Flaminia. Ciò, però, a detta della reclamante si sarebbe realizzato con evidente conflitto di interesse nella gestione dei rapporti tra le società interessate a seguito della cogestione tra il sig. Ciappici e la SSD Virtus Campagnano a seguito della dimissione del primo dalla carica di presidente della ASD Calcio Flaminia. In buona sostanza si sostiene che il tesseramento dei giocatori, precedentemente vincolati con la SSD Virtus Compagnano, successivamente effettuato da parte della ASD Calcio Flaminia, sarebbe avvenuto unicamente a causa della sussistenza di un accordo di base tra il sig. Ciappici e la SSD Virtus Campagnano nell’interesse esclusivo della richiedente il premio. In ciò sarebbero, quindi, ravvisabili i presupposti dell’abuso di diritto che avrebbe causato un danno ingiusto alla ASD Calcio Flaminia consistente nel ritrovarsi tesserati con vincolo pluriennale un gruppo di calciatori per i quali doveva essere pagato un premio di preparazione.
La reclamante ha quindi richiesto: in via principale l’annullamento delle decisioni della Commissione Premi con declaratoria di insussistenza del premio di preparazione per abuso di diritto; in via subordinata che sia dichiarata dovuta la sola penale in favore della FIGC.
La SSD Virtus Campagnano ha controdedotto chiedendo la conferma delle decisioni impugnate atteso che il gravame risulta fondato su fatti non provati e tali, comunque, da non inficiare gli effetti che sono scaturiti dal tesseramento dei calciatori.
Sentito il difensore della ricorrente ed il Presidente della resistente nella riunione del 29 gennaio 2019, le vertenze, previa loro riunione, sono state sospese in attesa dell’esito delle indagini in corso presso la Procura Federale e la cui pendenza è stata comunicata dal difensore della ASD Calcio Flaminia. Acquisita la relazione finale con richiesta di deferimento da parte della Procura Federale, con ordinanza dell’8 Luglio 2019 è stata confermata la sospensione del giudizio in attesa della pronunzia della Sezione Disciplinare di codesto Tribunale. Acquisite, da ultimo, le decisioni del TFN Sezione Disciplinare e della Corte Federale D’Appello, la causa è stata trattenuta in decisione nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2019. Và preliminarmente evidenziato che la ASD Calcio Flaminia nulla ha dedotto innanzi alla Commissione Premi e che le circostanze di fatto prospettate in questa sede e che hanno costituito anche oggetto di verifica, ai fini disciplinari, da parte della Procura Federale e di poi da parte della Sezione Disciplinare di codesto Tribunale e della Corte Federale d’Appello, non possono essere considerate tali da impedire il riconoscimento del premio di preparazione.
All’uopo giova, infatti, rammentare che è principio ormai consolidato ritenere che rilevante ai fini del riconoscimento del
premio di preparazione sia da un lato il periodo di preparazione svolto dalla società che rivendica il premio, dall’altro l’avvenuto tesseramento con vincolo pluriennale da parte della società obbligata al pagamento del premio.
Il tesseramento con vincolo pluriennale oltre a consentire, infatti, di individuare il soggetto obbligato al pagamento del premio di preparazione, costituisce elemento essenziale per la maturazione dello stesso in quanto rappresenta il momento in cui viene a compimento il percorso formativo del calciatore ed il nuovo sodalizio trae i frutti della preparazione in precedenza impartita dalla società di categoria inferiore.
Orbene, nel caso di specie il primo profilo non viene minimamente contestato né, tanto meno, l’articolata indagine espletata dalla Procura Federale ha evidenziato elementi dai quali poter dubitare del fatto che la Virtus Campagnano abbia contribuito in modo significativo alla formazione di tutti i calciatori in questione che, come emerge dalle carte federali, risultano essere stati tesserati con continuità per cinque anni da parte della suddetta Virtus Campagnano ( escluso il calciatore Ciarrocchi che comunque è stato tesserato per una intera stagione). Va da sé, quindi, che quest’ultimo sodalizio ha pieno diritto a pretendere il premio di preparazione dovendosi ritenere, anche in mancanza di contestazione sul punto, di avere effettivamente contribuito alla formazione di tutti i calciatori cui si riferisce la vertenza.
Tant’è che non a caso è la stessa difesa della ASD Calcio Flaminia che non può fare a meno dal riconosce la legittimità della pretesa quanto meno dal punto di vista formale.
È, invece, con riferimento al profilo del primo tesseramento con vincolo pluriennale da cui maturerebbe il diritto al premio, che la difesa della reclamante pone il dubbio della sussistenza del presupposto ed implicitamente anche della sua legittimazione passiva.
Si sostiene, difatti, che il tesseramento dei calciatori ad opera della stessa ASD Calcio Flaminia sarebbe rientrato nell’ambito di un iniziale accordo cui avrebbero poi fatto seguito una serie di comportamenti dei legali rappresentanti dei sodalizi da cui ne sarebbe scaturita l’illeceità del loro operato e quindi la realizzazione di un abuso nel momento in cui un diritto (quello al premio di preparazione) formalmente maturato viene di fatto rivendicato in presenza di fatti e circostanze che andrebbero al di là del dato formale, con ciò inficiando il diritto stesso.
Senonché, la prima evidenza che scaturisce dall’esame complessivo di tutti gli elementi acquisiti è che l’efficacia del tesseramento pluriennale ad opera della ASD Calcio Flaminia non solo non è stata revocata né tanto meno messa in discussione in sede giudiziaria, ma addirittura risulta rivendicata dalla stessa ASD Calcio Flaminia allorquando ha adito il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti per impugnare gli svincoli ex art. 108 NOIF alla stessa notificati. Come, infatti, rappresentato ai punti 7), 9) e 10) del reclamo, uno dei passaggi su cui la difesa della reclamante ha richiamato l’attenzione è stato proprio quello relativo agli svincoli avvenuti nel maggio 2018 per 36 calciatori e che la Sezione Tesseramenti di codesto Tribunale ha dichiarato nulli in quanto sottoscritti dal sig. Roberto Ciappici quando non ricopriva più alcuna carica all’interno del sodalizio.
Del resto è evidente che l’iniziativa giudiziaria innanzi alla Sezione Tesseramenti, che ha portato all’accoglimento del
ricorso, è stata intrapresa dalla stessa ASD Calcio Flaminia per annullare gli svincoli e quindi all’evidente scopo di riaffermare l’efficacia dei tesseramenti pluriennali.
Del resto se fosse fondato quanto oggi rappresentato in questa sede per contrastare la pretesa ai premi di preparazione rivendicati dalla Virtus Campagnano, ben avrebbe potuto la ASD Calcio Flaminia richiedere la declaratoria di nullità dei tesseramenti, cosa che invece si è ben guardata dal fare agendo, al contrario, per la difesa degli stessi.
In tale contesto in cui sussistono entrambi i presupposti (significatività del periodo di formazione e valido tesseramento pluriennale) indispensabili e sufficienti per riconoscere il diritto al premio di preparazione, non può in alcun modo ritenersi che l’operato dei dirigenti dei due sodalizi, certamente sanzionabile, come di poi è avvenuto con le pronunzie della Sezione Disciplinare di codesto Tribunale e della Corte Federale d’Appello, sul piano prettamente disciplinare, possa fare venire meno il diritto in questa sede rivendicato.
Premesso che la società è un soggetto giuridico distinto dalla persona fisica che materialmente la gestisce e che l’art. 2476 c.c. prevede che gli amministratori delle società sono responsabili verso la società stessa dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge (per cui nella specie, ove si ritenesse che dal riconoscimento dei premi di preparazione legittimamente pretesi dalla Virtus Campagnano dovesse comunque scaturire un profilo pregiudizievole per la ASD Calcio Flaminia, quest’ultima potrebbe rivalersi nei confronti dei diretti responsabili), si fa
presente che dalla lettura della decisione resa dal Tribunale Federale Sezione Disciplinare emerge chiaramente che la gravità dell’operato del Ciappici e del Rosati (rispettivamente ex presidente dell’ASD Calcio Flaminia e presidente della Virtus Campagnano all’epoca dei fatti) è stata ravvisata nell’avere utilizzato i moduli di svincolo, coinvolgendo i calciatori, nella piena consapevolezza da parte di entrambi che i moduli non potessero più spiegare alcuna validità.
Và, quindi, considerata la collocazione temperale degli eventi muovendo dal dato incontestato che i tesseramenti pluriennali sono stati perfezionati il 18 ottobre 2017 e che quindi a tale data la Virtus Campagnano ha maturato il diritto ai premi di preparazione.
Orbene tutta la vicenda relativa agli svincoli è palesemente successiva alla suddetta data, ragione per la quale si deve ritenere che se la stessa è stata architettata per fare conseguire un indubbio vantaggio patrimoniale a favore della Virtus Campagnano, ciò non può essere riferito ai premi di preparazione già in precedenza maturati, bensì ad altre finalità di natura economica.
Sul punto si rileva che l’attuale Presidente della SSD Virtus Campagnano ha precisato a verbale della riunione del 29.1.2019 che mai accordo è stato sottoscritto tra i due sodalizi che potesse avere effetti sul diritto al premio di preparazione, e che l’unico accordo verbale di natura economica raggiunto riguardava l’utilizzo del medesimo campo di giuoco e dello staff tecnico della SSD Virtus Campagnano e per i quali la ASD Calcio Flaminia si era impegnata a corrispondere un contributo economico.
Considerato, altresì, che qualora si ritenesse plausibile quanto adombrato dalla Procura Federale, si verrebbe di fatto a concretizzare un indebito arricchimento in quanto la ASD Calcio Flaminia ha avuto comunque la possibilità di impiegare i calciatori, a fronte di un regolare tesseramento, e ciò sino al loro tesseramento da parte di altra società con modalità di cui non sono stati evidenziati i termini, va da sé che i ricorsi non possono trovare accoglimento.
Del resto non risulta neppure comprovato il presunto conflitto di interessi che secondo la reclamante sarebbe da ravvisare nel contegno del sig. Roberto Ciappici.
Tutte, infatti, le vicende ad esso attribuite dalla difesa della reclamante risultano successive al momento in cui è maturato il diritto al premio di preparazione (18 ottobre 2017). Ed invero: le dimissioni dalla carica di presidente della ASD Calcio Flaminia sono del 22 novembre 2017; lo svincolo dei calciatori è del maggio 2018; la revoca dello svincolo, con conseguente ripristino del tesseramento pluriennale in capo alla ASD Calcio Flaminia è del 26 settembre 2018 (data di pubblicazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti).
Tutto ciò considerato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta i ricorsi presentati dalla Società ASD Calcio Flaminia e, per l’effetto, conferma le impugnate decisioni della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi i contributi per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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