F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 23/TFN del 21.11.2019 – (ASD Unione Calcio Basso Pavese / USD Fissiragariozzese – Premio di Preparazione per il calciatore Rossetti Michael) – Reg. Prot. 19/TFN-SVE) Decisione n. 23/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 19/TFN-SVE
Decisione n. 23/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 19/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Salvatore Priola – Componente;
Prof. Pierluigi Ronzani – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 11 novembre 2019, a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Unione Calcio Basso Pavese (matr. FIGC 945174) contro la società USD Fissiragariozzese (matr. FIGC 945159) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 129 – Premio di Preparazione per il calciatore Rossetti Michael) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.9.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 18.06.2019 n. 19, la società USD Fissiragariozzese adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della USD Unione Calcio Basso Pavese al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” per la stagione sportiva 2018/2019 il calciatore Rossetti Michael. Con decisione di cui al Com. Uff. n. 2/E del 26.09.2019, la Commissione Premi, riconoscendo la USD Fissiragariozzese quale unica società avente diritto al premio di preparazione, disciplinato dall’art. 96 NOIF, relativo al calciatore Rossetti Michael, condannava la USD Unione Calcio Basso Pavese al pagamento dell’importo totale di € 2.765,00, di cui € 2.212,00 a titolo di preparazione in favore della USD Fissiragariozzese ed € 553,00 a titolo di penale in favore della FIGC. Avverso tale decisione, con atto del 15.10.2019, la USD Unione Calcio Basso Pavese proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo tribunale. La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, eccepiva di aver già provveduto a liquidare il premio di preparazione, come da regolare liberatoria del 23.07.2019 rilasciata dalla USD Fissiragariozzese, depositata presso la delegazione provinciale di Pavia il 22.07.2019, e presso la Commissione Premi il 29.7.2019 prot. 1241, specificando di aver corrisposto il premio già in data 04.07.2019, e di aver ottenuto la liberatoria solo successivamente per ritardi dovuti alla controparte.
La USD Unione Calcio Basso Pavese, inoltre, contestava anche la quantificazione dell’importo del premio di preparazione, mettendo in evidenza che, essendo stato il giocatore tesserato con la reclamante anche nella stagione 2017/2018 con vincolo annuale, la Fissiragariozzese doveva essere considerata la penultima società, e non l’unica come erroneamente indicato nella decisione della Commissione Premi. Concludeva, pertanto, la società reclamante, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata. La vertenza veniva decisa all’udienza dell’11.11.2019.
Il reclamo va accolto. Infatti assorbe ogni ulteriore valutazione e riflessione sulle altre questioni di merito, il fatto che la ASD Unione Calcio Basso Pavese abbia senza riserve provveduto a liquidare il premio di preparazione, come da regolare liberatoria del 23.07.2019 rilasciata dalla USD Fissiragariozzese, depositata presso la delegazione provinciale di Pavia il 22.07.2019 e depositata presso la Commissione Premi il 29.7.2019; la società reclamante precisava di aver corrisposto il premio già in data 04.07.2019 e di aver ottenuto la liberatoria solo successivamente per ritardi dovuti alla controparte.
L’avvenuto pagamento senza riserva conferma l’acquiescenza da parte della ASD Unione Calcio Basso Pavese alla pretesa della USD Fissiragariozzese, formalizzata sia con il deposito sia presso la delegazione provinciale, che presso la Commissione Premi.
La Commissione Premi avrebbe dovuto prendere in considerazione e valorizzare il documento depositato il 29.7.19, e conseguentemente dichiarare cessata la materia del contendere, non accogliendo, come invece erroneamente ha fatto, il ricorso introduttivo.
Da ciò consegue l’erroneità della decisione della Commissione Premi e la necessità che essa sia annullata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
accoglie il reclamo presentato dalla ASD Unione Calcio Basso Pavese e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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