F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25/TFN del 11.12.2019 – (ASD Nocerina 1910 / Di Crosta Filippo – Reg. Prot. 25/TFN-SVE) Decisione n. 25/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 25/TFN-SVE

Decisione n. 25/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 25/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Cristina Fanetti – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 dicembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Di Crosta Filippo (n. 25.3.1998 – matr. FIGC 4980682), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 6 Agosto 2019 il calciatore Filippo Di Crosta adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della ASD Nocerina 1910 al pagamento dell’importo di € 900,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 141/1/CAE del 23.10.2019 e notificata in pari data a mezzo pec, la Commissione  Accordi  Economici  accoglieva  il  reclamo  del  calciatore  e  condannava  la  ASD  Nocerina  1910  al pagamento, in favore del calciatore Filippo Di Crosta, di € 900,00, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 31.10.2019, la ASD Nocerina 1910 ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dellimpugnazione promossa, deduce che il residuo credito ammonterebbe ad € 400,00 avendo corrisposto acconti per complessivi € 1.500,00, in luogo degli € 900,00 che il calciatore sostiene di avere percepito. Si eccepisce, infine, che la Commissione Accordi Economici avrebbe errato nellaccertare l’ammontare del dovuto al lordo e non al netto delle ritenute fiscali.

Notiziato del reclamo, il calciatore Filippo Di Crosta ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del reclamo per violazione dei termini previsti dallart. 91, comma 4, CGS e comunque linammissibilità

di tutte le deduzioni, eccezioni e produzioni in quanto tardive.

Nel merito, poi, il calciatore ha contestato le avverse doglianze in quanto infondate in fatto ed in diritto. Ha quindi chiesto la condanna della reclamante alla refusione delle spese del procedimento e delle spese legali ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS. La vertenza è stata decisa all’udienza del 3 dicembre 2019. L’esame preliminare della regolarità formale del reclamo porta a rilevare la sussistenza di un vizio di forma, peraltro eccepito dalla difesa del calciatore, che ne determina la inammissibilità. Il vizio è da ravvisare nella tardività della impugnazione proposta, nel caso di specie, in violazione del termine perentorio contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, NOIF e dall’art. 91, comma 4, CGS secondo cui il ricorso in seconda istanza deve essere proposto con le modalità dell’art. 53 CGS, nel termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata.

Dall’esame della documentazione acquisita emerge, infatti, che la ASD Nocerina 1910 ha avuto comunicazione della delibera della Commissione Accordi Economici in data 23.10.2019, mentre l’appello risulta proposto il 31.10.2019, oltre, quindi, il termine di sette giorni previsto a pena di inammissibilità. Evidente, quindi, si appalesa la violazione della norma citata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Nocerina 1910. Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Di Crosta Filippo, liquidandole in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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