F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27/TFN del 11.12.2019 – (ASD Nocerina 1910 / Orlando Fabio – Reg. Prot. 27/TFN-SVE) Decisione n. 27/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 27/TFN-SVE
Decisione n. 27/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 27/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva - Vice Presidente (Relatore);
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 3 dicembre 2019, a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Nocerina 1910 (matr. FIGC 943219) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Orlando Fabio (n. 05.01.1993 – matr. FIGC 4927252), pubblicata nel Com. Uff. n. 141/1 CAE – LND del 23.10.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 8.8.19 n.9, il calciatore Orlando Fabio adiva la Commissione Accordi Economici, chiedendo la condanna della ASD Nocerina 1910 al pagamento della somma di € 8.800,00, quale residuo dell’accordo economico per la stagione 2018/2019, pattuito per complessivi € 22.000,00.
Innanzi alla Commissione Accordi Economici, la vertenza veniva trattata alla udienza del 17.10.2019.
Con decisione di cui al prot. 8/CAE/2019 - 20 del 23.10.2019 Com. Uff. n. 141/1/E del 23.10.2019, la Commissione Accordi Economici, riconoscendo legittima e provata la richiesta del calciatore Orlando Fabio, condannava la ASD
Nocerina 1910 al pagamento dell’importo totale di € 8.800,00.
La decisione veniva comunicata alla ASD Nocerina 1910 in data 23.10.2019.
Avverso tale decisione, con atto del 31.10.2019, la ASD Nocerina 1910 proponeva rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, contestava l’ammontare della condanna, posto che l’importo complessivo andava decurtato della ritenuta fiscale di legge applicata al compenso stesso, con conseguente riduzione della somma a debito di essa appellante, a soli € 4.000,00.
Riservava, nel gravame, l’invio della documentazione fiscalmente rilevante, a supporto della propria prospettazione. Controdeduceva l’atleta Orlando, assumendo l’infondatezza e la tardività del gravame, la inesistenza di qualsivoglia prova di quanto assunto.
Chiedeva il ristoro delle spese di lite ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS.
La vertenza veniva decisa all’udienza del 3.12.2019; presenziava il solo difensore dell’atleta Orlando il quale ribadiva quanto dedotto nelle proprie memorie.
Il reclamo è inammissibile perché tardivo.
Infatti la decisione veniva notificata via PEC dalla CAE in data 23.10.2019 e impugnata il 31.10.2019, ovvero 8 gg. dopo la notifica.
L’art. 94 quater, comma 11, NOIF prescrive che le impugnazioni avverso la decisione della CAE debbano essere proposte entro 7 gg. dalla sua comunicazione.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della LND possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.
Orbene il giorno 30.10, scadenza del gravame è caduto di mercoledì e quindi non in giornata festiva tale da consentire lo slittamento al successivo 31.10 – giovedì - data dell’invio del gravame, sia allo scrivente Tribunale, che all’atleta Orlando.
Pertanto il gravame in quanto tardivo è inammissibile e la sanzione della inammissibilità impedisce al Tribunale di prendere in analisi il merito della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Nocerina 1910. Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Orlando Fabio, liquidandole in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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