F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 2/TFN del 13.9.2019 – (ASD Città Di Acireale 1946/Russo Giuseppe – Reg. Prot. 8/TFN-SVE) Decisione n. 2/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 8/TFN
Decisione n. 2/TFN 2019/2020
Reg. Prot. 8/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Marco Baliva – Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Flavia Tobia – Componente;
Avv. Marina Vajana – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Città Di Acireale 1946 avverso la decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore Russo Giuseppe, pubblicata nel Com. Uff. n. 6/1/CAE-LND del 17.7.2019,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo inviato in data 24 Luglio 2019, la ASD Città di Acireale 1946 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 giugno 2019, pubblicata nel C.U. n. 46 del 17 Luglio 2019, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Russo Giuseppe, della somma di € 13.300,00, a saldo della somma allo stesso ancora dovuta, in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2018/2019. A sostegno la Società reclamante, preliminarmente, eccepiva di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso innanzi la CAE, così come prescritto dall' art. 25 bis comma 4 Regolamento LN.D., e per tale omissione, determinante una insanabile violazione del contraddittorio, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio innanzi al Giudice di prima istanza per l’esame del merito.
Nel merito deduceva ancora che, dalla decisione impugnata si poteva evincere che, nel ricorso innanzi la CAE, il calciatore Russo Giuseppe aveva richiesto la condanna al pagamento della somma di € 13,300,00, in forza dell' accordo sottoscritto inter partes il 31/08/2018 ma che nel suddetto era previsto che l’importo annuo concordato (€ 17.000,00) sarebbe stato corrisposto in rate mensili, per cui, alla data della sottoscrizione del ricorso (4 aprile 2019), il calciatore avrebbe avuto diritto di reclamare i soli ratei delle mensilità scadute (settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo), pari a € 11.900,00, dai quali andavano detratti gli acconti ricevuti pari a € 3.700,00, e che, quindi, avrebbe dovuto richiedere soltanto la minor somma di € 8.200,00.
Il calciatore Russo Giuseppe, ritualmente notiziato del reclamo, faceva pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali preliminarmente, dopo aver ricostruito l’evoluzione dei fatti che avevano portato all’impugnata decisione, eccepiva l’inammissibilità e/o infondatezza del gravame, attesa la regolare notifica del ricorso introduttivo da parte della odierna società reclamante e la mancata, quindi, volontaria costituzione in giudizio della stessa.
Nel merito il calciatore deduceva, in ogni caso, l’infondatezza del reclamo attesa la correttezza della decisione resa dalla Commissione Accordi Economici in quanto la richiesta del giocatore era stata correttamente e dettagliatamente formulata innanzi la CAE, con la puntuale rappresentazione delle mensilità maturate e maturande. Evidenziava altresì parte reclamata come il il giudizio, su apposita richiesta del calciatore, si era protratto sino al termine della stagione sportiva, al fine di consentire all’odierna società reclamante di provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto ovvero, in difetto di un puntuale adempimento, accertare la maturazione delle mensilità relative alla stagione sportiva. Concludeva, pertanto, il calciatore insistendo per l’inammissibilità e/o il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, con vittoria delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 33 comma 14 CGS, valutato il comportamento processuale tenuto da controparte.
Su accordo di entrambe le parti la discussione della vertenza, inizialmente fissata per il 07 Agosto 2019, veniva rinviata alla riunione del 04 settembre 2019 nella quale, dopo ampia discussione da parte del legale del calciatore, veniva trattenuta in decisione.
Il reclamo proposto dalla ASD Città di Acireale 1946 è infondato e deve essere rigettato.
Preliminarmente occorre rilevare l’infondatezza della questione relativa alla asserita violazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado svoltosi dinanzi alla CAE.
Contrariamente a quanto affermato dalla ASD Città di Acireale 1946, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorso innanzi la CAE è stato regolarmente notificato presso la sede della Società, coincidente con l’indirizzo di corrispondenza, c/o Studio Commerciale Pomona, Via Paolo Vasta n. 158/C, Acireale (CT), mediante “Raccomandata1” spedita l’11/04/2019 e che la stessa, attestata l’assenza del destinatario in data 12.04.2019 e non ritirata nei tempi stabiliti è tornata al mittente con la dizione “per compiuta giacenza”.
A ciò si aggiunga che, dagli atti, risulta cha alla reclamante siano regolarmente state, regolarmente effettuate tutte le comunicazioni dal parte della Commissione Accordi Economici per entrambe le date (30 maggio 2019 e 27/06/2019) in cui il ricorso sarebbe stato preso in esame (cfr. spedizione pec del 17/05/2019 e 05/06/2019). Ne consegue, pertanto, che il giudizio di primo grado risulta essere stato ritualmente instaurato.
Tanto premesso, il gravame promosso dalla ASD Città di Acireale 1946 è, comunque, infondato nel merito.
Dall’analisi degli atti della controversia emerge chiaramente che, nel ricorso innanzi la CAE, in merito alla richiesta dell’importo di € 13.300,00, così come dedotto dalla difesa del calciatore, veniva riportata la precisazione fra rate già scadute, al predetto importo venivano correttamente detratti gli acconti già percepiti dal calciatore (i medesimi di quelli indicati oggi dalla reclamante).
Nessuna prova veniva invece fornita in ordine all’asserito pagamento effettuato in favore del giocatore per le rate con scadenza successiva alla data di proposizione del ricorso.
A riguardo deve rilevarsi che, sebbene per principio generale, con riferimento alle ipotesi di pagamenti rateali, il mancato pagamento di alcune rate scadute non sia di per sé prova di uno stato di inadempimento totale e definitivo, il mancato corretto pagamento delle rate pattuite dalle parti nelle more del procedimento e la mancata prova dell’adempimento al termine della stagione sportiva, giustifica e legittima la condanna al pagamento dell’intera somma non corrisposta al calciatore, pari di € 13.300,00, e ciò anche alla luce di comprovati principi di economia processuale.
Ciò posto, atteso che l’impugnata decisione della CAE, comprensiva anche dei ratei successivi al ricorso ma, alla data della pronuncia, ormai del pari scaduti e per i quali non risulta neppure oggi fornita la prova dell’intervenuto pagamento, è stata emessa in data successiva al termine della stagione sportiva, la stessa appare corretta ed immune da vizi.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla ASD Città di Acireale 1946 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore del calciatore Giuseppe Russo, liquidandole in € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri e accessori se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.