F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/TFN del 12.12.2019 – (Pol. Vastogirardi / SSDARL Calcio Foggia 1920 – Reg. Prot. 21/TFN-SVE). Decisione n. 31/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 21/TFN-SVE

Decisione n. 31/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 21/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Giorgio Fraccastoro – Componente;

Avv. Roberto Pellegrini – Componente;

Avv. Marina Vajana – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 3 dicembre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 91 CGS proposto dalla società Pol. Vastogirardi (matr. FIGC 82429) contro la società SSDARL Calcio Foggia 1920 (matr. FIGC 951838) per la corresponsione della quota percentuale di incasso in ordine alla gara Coppa Italia Serie D Foggia-Vastogirardi disputata il 25 settembre 2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso trasmesso a mezzo pec in data 18 ottobre 2019, la Polisportiva Vastogirardi ha adito il Tribunale Federale per ottenere il riconoscimento ed il pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di organizzazione forfettaria nella misura del 10% dell’incasso netto, della gara di “Coppa Italia serie D” disputata presso lo stadio “Pino Zaccheria” di Foggia il giorno 25 settembre 2019 alle ore 20.00 tra la SSDARL Calcio Foggia 1920 e la Polisportiva Vastogirardi. Richiamando l’art. 6 del Com. Uff. n. 1 del 6 agosto 2019 del Dipartimento Interregionale della FIGC - LND, che regola la ripartizione degli incassi delle competizioni di Coppa Italia Dilettanti Serie D, la ricorrente ha precisato che alla fine della gara la società ospitante SSDARL Calcio Foggia 1920 non ha provveduto a corrispondere quanto dovuto e, nonostante i tre successivi solleciti in tal senso inoltrati, di non aver nemmeno ricevuto il modello C1 che attestava le somme incassate, delle quali ignorava del tutto l’ammontare.

Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della somma dovuta per la causale indicata in narrativa. In data 22 ottobre 2019, in riscontro alla richiesta di acquisizione atti del 18 ottobre 2019 inoltrata da Questo Tribunale, la LND comunicava di non essere in possesso di alcun atto della gara di Coppa Italia Foggia - Vastogirardi del 25 settembre 2019 atteso che la società Foggia nulla aveva inviato nonostante i ripetuti solleciti ed, a tal fine, allegava copia della nota di richiesta inviata alla società Foggia in data 04/10/2019. Successivamente, in data 24 ottobre 2019, la LND trasmetteva la missiva ricevuta dalla SSDARL Calcio Foggia 1920, indirizzata alla Polisportiva Vastogirardi ed al Comitato Interregionale della LND, contenente i conteggi della gara e della quota di partecipazione spettante alla ricorrente, alla quale venivano allegati il borderò e una distinta di un bonifico 23 ottobre 2019 “in spedizione” per l’importo di € 3.806,18 a favore della Polisportiva Vastogirardi. La SSDARL Calcio Foggia 1920 non depositava controdeduzioni, limitandosi a far pervenire esclusivamente alla LND e alla polisportiva ricorrente la suddetta nota con la quale dichiarava di aver provveduto al pagamento della di € 3.806,18 in favore della Polisportiva Vastogirardi ed, a tal fine, allegava copia della relativa distinta di bonifico.

A seguito dell’ordinanza emessa all’udienza dell’11 novembre 2019, in cui nessuna delle parti era comparsa, la Polisportiva Vastogirardi, con pec del 13 novembre 2019, trasmetteva copia della contabile attestante la ricezione del bonifico ricevuto dalla SSDARL Calcio Foggia 1920 la quale, con successiva pec del 25 novembre 2019, a firma del legale da questa incaricato, Avv. Eduardo Chiacchio, unitamente alla procura in proprio favore, trasmetteva copia della ricevuta bancaria attestante l’avvenuta esecuzione del bonifico e stralcio dell’estratto conto.

All’udienza del 3 dicembre 2019, presente il solo legale della società SSDARL Calcio Foggia 1920, per come da delega sostituito, il quale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte della Polisportiva Vastogirardi ed, in subordine, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere, la vertenza è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Il ricorso proposto dalla Polisportiva Vastogirardi è inammissibile. Invero risulta dalla documentazione in atti, oltre ad essere stato eccepito dalla SSDARL Calcio Foggia 1920, che il ricorso trasmesso dalla Polisportiva Vastogirardi in data 18 ottobre 2019 è privo della sottoscrizione della società, così come espressamente richiesto dall’art. 49, comma 4, del CGS e tale irregolarità formale risulta neppure essere stata sanata entro la data in cui la lo stesso è stato trattenuto in decisione, ipotesi prevista dal successivo comma 7 del medesimo articolo. Ciò impedisce, pertanto, l’esame del merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

all’esito della Camera di Consiglio, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società Pol. Vastogirardi.

Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it