F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 33/TFN del 17.12.2019 – (FCD Battipagliese 1929 / ASD Emanuele Belardi – Reg. Prot. 36/TFN-SVE) Decisione n. 33/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 36/TFN-SVE

Decisione n. 33/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 36/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente; 

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 09 dicembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FCD Battipagliese 1929 (matr. FIGC 933590) contro la società ASD Emanuele Belardi (matr. FIGC 922068) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 160 – Premio di Preparazione per il calciatore Buscetta Luigi) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 25 giugno 2019 lASD Emanuele Belardi adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della FCD Battipagliese 1929 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere questultima tesserato il calciatore Buscetta Luigi, per la prima volta con vincolo “giovane di serie, nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017.

Con decisione pubblicata nel C.U. 3/E del 24.10.2019 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società FCD Battipagliese 1929 al pagamento della somma di € 2.047,50, di cui € 1.638,00 in favore dell’ASD Emanuele Belardi a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore ed € 409,50 in favore della F.I.G.C. a titolo di penale.

Con reclamo del 20.11.2019 la FCD Battipagliese 1929 ha proposto rituale impugnazione dinanzi a questo Tribunale eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso inoltrato dallASD Emanuele Belardi dinanzi alla Commissione Premi, per non essere mai stata notificata alcuna richiesta alla FCD Battipagliese 1929. Nel merito, la stessa, ha evidenziato che il nuovo presidente pro tempore della FCD Battipagliese 1929 (insediatosi solo in data 10 Luglio 2018) non era a conoscenza dell’esistenza della richiesta inoltrata dallASD Emanuele Belardi.

L’ASD Emanuele Belardi, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni.  All’udienza del 9 dicembre 2019, fissata per la discussione del reclamo, il legale della società FCD Battipagliese 1929 ha precisato, dopo aver anche preso visione della documentazione inviata dalla Commissione Premi di Preparazione, che il tesseramento del calciatore era sconosciuto all’attuale Presidente pro-tempore poicl’incarico era stato conferito in data 7 marzo 2018.

Dopo ampia discussione il reclamo è stato trattenuto per la decisione.

Il reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato deve essere dichiarato inammissibile.

Dalla lettura del reclamo non si evincono neanche in forma generica i motivi di gravame sottoposti alla valutazione di questo Tribunale Federale.

La FCD Battipagliese 1929, infatti, si limita solo ad eccepire la violazione del contraddittorio dinanzi alla Commissione

Premi di Preparazione, in quanto l’ASD Emanuele Belardi avrebbe inviato la richiesta del premio ad un indirizzo di un soggetto sconosciuto al sodalizio (la richiesta è stata inviata alla FCD Battipagliese 1929 c/o Guariglia Carmine).

Se tale eccezione potrebbe essere per un verso fondata (perché non si comprende chi sarebbe il signor Guariglia Carmine), per altro verso è improduttiva di effetti in quanto la reclamante avrebbe potuto prendere posizione dinanzi al Tribunale Federale sulla certificazione inviata dalla Commissione Premi di Preparazione.

Il reclamo è inammissibile perché i motivi di gravame non sono stati esposti con specificità sufficiente da consentire alla controparte ed all’organo giudicante la possibilità di identificare con chiarezza la res iudicanda.

Anche se assorbito dalla conclamata inammissibilità del reclamo, è opportuno precisare che lo stesso  è  anche infondato, poiché alla datdellinsediamento del nuovo presidente pro tempore della FCD Battipagliese 1929, il calciatore Buscetta Luigi risultava gtesserato per il sodalizio reclamante.

Di conseguenza, come previsto dallart. 96 NOIF, la FCD Battipagliese 1929 è lultima società titolare del vincolo annuale. Tanto premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla società FCD Battipagliese 1929. Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

 

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