F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35/TFN del 19.12.2019 – (ASD Vigor Trani Calcio /APD Nicola Di Leo Trani – Reg. Prot. 29/TFN-SVE) Decisione n. 35/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 29/TFN-SVE
Decisione n. 35/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 29/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Carmine Fabio La Torre – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 09 dicembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Vigor Trani Calcio (matr. FIGC 941107) contro la società APD Nicola Di Leo Trani (matr. FIGC 932792) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 209 – Premio di Preparazione per il calciatore Scalera Vincenzo) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 26.06.2019 n. 209, la società APD Nicola Di Leo Trani adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della ASD Vigor Trani Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art.96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, per la stagione sportiva 2016/2017 il calciatore Scalera Vincenzo.
Con decisione di cui al C.U. n. 3/E del 24.10.2019, la Commissione Premi, riconoscendo la APD Nicola Di Leo Trani, quale unica società avente diritto al premio di preparazione relativo al calciatore Scalera Vincenzo, condannava la ASD Vigor Trani Calcio al pagamento dell’importo totale di euro 3.412,50, di cui euro 2.730,00 a titolo di preparazione in favore della APD Nicola Di Leo Trani ed € 682,50 a titolo di penale in favore della F.I.G.C.
Avverso tale decisione, con atto del 13.11.2019, la ASD Vigor Trani Calcio proponeva dunque rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.
La società reclamante, tra le altre doglianze, allegava al ricorso atto di rinuncia al premio in questione della APD Nicola Di Leo Trani, regolarmente sottoscritto in data 4.09.2019 e depositato presso il competente Comitato Provinciale FIGC, ma mai comunicato alla Commissione Premi.
Eccepiva, inoltre, l’esistenza di un onere in capo alla APD Nicola di Leo Trani di depositare la predetta rinuncia innanzi alla Commissione Premi
Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo la riforma della decisione impugnata e l’annullamento dell’obbligo di pagamento in favore dell’APD Nicola Di Leo Trani.
La APD Nicola Di Leo Trani, in data 16.11.2019, inviava a questo Tribunale il medesimo atto di rinuncia, dichiarando di non avere altro a pretendere in relazione al premio di preparazione del calciatore Scalera Vincenzo, eccependo che l’onere del deposito della predetta rinuncia incombesse in egual modo in capo ad ambedue le società.
La vertenza veniva dunque discussa e decisa all’udienza del 09.12.2019.
L’atto di rinuncia/liberatoria risulta valido ed efficace ed assume rilievo fondamentale ai fini della decisione della vertenza in esame; deve però rilevarsi come la suddetta liberatoria, seppure sia stata rilasciata in data 4.09.2019 e quindi antecedentemente alla decisione della Commissione Premi, non sia stata comunicata a quest’ultima da nessuna delle società.
Va sottolineato come l’onere del deposito dell’atto di rinuncia spetti alla parte più diligente, non indicando le norme alcun obbligo specifico in capo alle società.
Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti; tale circostanza, come più volte rilevato da questo Tribunale, assume rilevanza ai fini della conferma della penale a favore della FIGC.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara cessata la materia del contendere, limitatamente al premio. Conferma la penale. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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