F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN del 19.12.2019 – (ASD Ponte Crepaldo Eraclea / ASD Calcio Don Bosco Sandona – Decisione n. 39/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 41/TFN-SVE

Decisione n. 39/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 41/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

 

composto da Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

Prof. Pierluigi Ronzani – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 dicembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea (matr. FIGC 935913) contro la società ASD Calcio Don Bosco Sandona (matr. FIGC 80007) avverso le decisioni della Commissione Premi (Ric. n. 170 – Premio di Preparazione per il calciatore Per Rmili Amil; Ric. n. 173 – Premio di Preparazione per il calciatore Finotto Mattia; Ric. n. 188 – Premio di Preparazione per il calciatore Marinello Marco; Ric. n. 216 – Premio di Preparazione per il calciatore Tilka Krismar) pubblicate con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rilevato che alla data odierna non risulta il versamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48, comma 2 CGS, dichiara irricevibile il reclamo presentato dalla società ASD Ponte Crepaldo Eraclea.

 

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