F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 3/TFN del 13.9.2019 – (FC Rieti Srl/ASD Pro Alitalia Calcio – Reg. Prot. 9/TFN-SVE) Decisione n. 3/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 9/TFN

Decisione n. 3/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 9/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Marco Baliva – Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);

Avv. Flavia Tobia – Componente;

Avv. Marina Vajana – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FC Rieti Srl contro la società ASD Pro Alitalia Calcio, avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 22 – Premio di Preparazione per il calciatore De Angelis Alessio) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo n. 22 del 5.6.2019 la società ASD Pro Alitalia Calcio adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della FC Rieti Srl, del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo al calciatore Alessio De Angelis, tesserato per la prima volta con vincolo pluriennale dalla FC Rieti il 16.11.2018 per il campionato di Lega Pro serie C e tesserato per la Pro Alitalia Calcio nella stagione 2016/2017.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/E del 10.7.2019, comunicata alla FC Rieti Srl in data 22.7.2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Pro Alitalia Calcio quale ultima società avente diritto al premio di preparazione relativo al calciatore Alessio De Angelis, condannava la FC Rieti Srl al pagamento dell’importo totale di € 9.705,15, di cui € 7.189,00. a titolo di premio di preparazione in favore della Società Pro Alitalia Calcio ed € 2.516,15 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC .

Con reclamo comunicato in data 26.7.2019 la FC Rieti Srl impugnava la suddetta decisione.

La reclamante rilevava preliminarmente in fatto che sulla base di un accordo con la Pro Alitalia Calcio, vi era già stato in favore di quest’ultima il versamento della somma di € 2.000,00 per il premio di preparazione del calciatore Alessio De Angelis, quale prima tranche di un pagamento complessivo di € 6.000,00.

Laccordo veniva poi disconosciuto dallattuale proprietà della FC Rieti Srl ed il pagamento totale di € 6.000,00 non più adempiuto.

Sosteneva infatti la reclamante che la domanda della Pro Alitalia Calcio innanzi la Commissione Premi fosse inammissibile in quanto carente degli elementi essenziali, anche perché la medesima non aveva specificato nel ricorso in primo grado se la medesima Pro Alitalia Calcio fosse stata lultima, la penultima o lunica titolare del vincolo annuale relativo al giovane calciatore De Angelis.

Nel merito esponeva poi la reclamante FC Rieti Srl che dallo storico del calciatore De Angelis risultava evidente come, dopo il tesseramento da parte della Pro Alitalia Calcio per la stagione sportiva 2016/2017, lo stesso fosse stato poi tesserato con vincolo annuale per la stagione 2017/2018 dal Real Testaccio. Alla luce di cil premio in questione dovuto alla Pro Alitalia Calcio sarebbe da liquidarsi come penultima società e non gcome ultima, così come invece erroneamente stabilito dalla Commissione Premi.

Concludeva dunque la reclamante per il totale annullamento della decisione di primo grado ovvero in subordine per la rideterminazione del premio, con conseguente restituzione ovvero detrazione di quanto sinora già pagato.

La Pro Alitalia Calcio non presentava controdeduzioni.

Alla udienza del 4.9.2019 alla presenza di entrambe le Parti la vertenza veniva discussa e decisa.

In primo luogo deve rilevarsi come la domanda della Pro Alitalia Calcio innanzi alla Commissione Premi risulti ammissibile e legittima; nella richiesta di Premio alla Commissione sono stati infatti indicati tutti gli elementi necessari alla decisione, così come risulta allegato anche il tesserino relativo al vincolo annuale del calciatore De Angelis con la Pro Alitalia Calcio; sul punto le doglianze della reclamante devono dunque respingersi totalmente.

Nel merito il reclamo va invece parzialmente accolto.

Comè noto il premio di preparazione è regolato dallart 96 NOIF secondo cui, nella formulazione in vigore alla data di presentazione del reclamo alla Commissione Premi e dunque prima delle recenti modifiche normative, “Agli effetti del “premio di preparazionevengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nellarco degli ultimi tre anni.Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al

premio”.

Verificatasi tale condizione all’interno del triennio precedente al tesseramento pluriennale, vengono dunque considerate meritevoli del premio le ultime due società che hanno tesserato l’atleta per l’intera stagione; la norma è rivolta a gratificare le società che nel triennio abbiano contribuito in modo rilevante e significativo alladdestramento del calciatore al quale poi è stato consentito un tesseramento pluriennale.

Va anche precisato che, da un lato, se allinterno della medesima stagione il calciatore  si sia poi trasferito presso altra società dilettantistica, questo Tribunale con principio consolidato e condiviso anche dalla Collegio di Garanzia dello Sport, ha ritenuto meritevole del premio la società, tra le due che si sono succedute nella stagione, quella che abbia effettivamente impartito un addestramento significativo, indicando nel semestre il limite temporale al di sotto del quale detta significatività viene a scomparire, e dallaltro che, in mancanza di tesseramento in uno dei tre anni precedenti al tesseramento pluriennale, non si debba ritenere maturata la condizione per lesigibilità del premio.

Ciò posto, è per tabulas che l’atleta Alessio De Angelis sia stato tesserato per la Real Testaccio nella stagione 2017/2018 e precisamente dal 13.10.2017 sino a fine stagione (30.6.2018); di nessun rilievo è invece il precedente tesseramento nella medesima stagione da parte del Civitavecchia 1920 per soli due mesi (dal 16.8.2017 al 13.10.2017).

Il tesseramento da parte della Real Testaccio protrattosi ininterrottamente per oltre otto mesi - nella sostanza l’intero campionato di prima categoria, che solitamente inizia proprio nel mese di ottobre - risulta dunque anchesso di assoluto rilievo per laddestramento e la preparazione del calciatore de Angelis.

Ciò posto ha evidentemente errato la Commissione Premi nellaver considerato la Pro Alitalia Calcio come ultima titolare del tesseramento annuale del calciatore De Angelis non conferendo alcun rilievo al successivo tesseramento da parte della Real Testaccio per la stagione 2017/2018. Daltra parte se dopo il vincolo per cui è causa da parte della Pro Alitalia Calcio il successivo tesseramento per opera della Real Testaccio fosse stato davvero insignificante ed irrilevante, così come quello del Civitavecchia 1920, allora una volta azzerato il tesseramento nella stagione 2017/2018 per le due società in questione (Real Testaccio e Civitavecchia 1920), si renderebbe completamente inapplicabile l’art 96 per difetto del requisito relativo alla continuità del tesseramento negli ultimi 3 anni, anche nei confronti dellodierna resistente Pro Alitalia Calcio. Invero come pvolte chiarito il mancato tesseramento per lintera stagione – ovvero per una parte significativa di essa - interromperebbe la continuità di tesseramento prevista dalla norma, e renderebbe inesigibile il premio a favore della Pro Alitalia Calcio.

La sussistenza e la rilevanza del tesseramento annuale nellarco del triennio precedente al primo vincolo pluriennale, è analisi da effettuarsi in riferimento alla singola fattispecie e nellambito dei criteri p volte enunciati e sopra nuovamente sintetizzati.

Nel caso in esame prima del tesseramento pluriennale ad opera della reclamante FC Rieti Srl la Real Testaccio risulta l’ultima titolare del vincolo annuale e la Pro Alitalia Calcio la penultima.

Nel rideterminare la misura del premio di preparazione relativo al calciatore De Angelis in favore della Pro Alitalia Calcio deve infine tenersi conto di quanto già ad essa corrisposto da parte della FC Rieti Srl a tale titolo; nel corso delludienza di discussione la stessa resistente ha riconosciuto e confermato di avere percepito la somma di € 2.000,00, di talché il Premio dovuto dovrà essere liquidato a favore della Pro Alitalia Calcio come penultima titolare del vincolo annuale e detratto limporto di € 2.000,00.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla FC Rieti Srl e, per leffetto, in riforma della impugnata decisione della Commissione Premi, ridetermina l’importo del premio di preparazione dovuto dalla società ricorrente alla società ASD Pro Alitalia Calcio, relativo al calciatore Alessio De Angelis, nell’importo di € 2.977,00 (duemilanovecentosettantasette/00) e € 1.741,95 (millesettecentoquarantuno/95) a titolo di penale. Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it