F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN del 23.12.2019 – (ASD Roccella / Asselti Riccardo – Reg. Prot. 39/TFN-SVE). Decisione n. 40 /TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 39/TFN-SVE

Decisione n. 40 /TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 39/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Giorgio Fraccastoro – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 19 dicembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Roccella (matr. FIGC 43010) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Asselti Riccardo (n. 05.10.1998 – matr. FIGC 5042016), pubblicata nel Com. Uff. n. 168/1 CAE – LND del 19.11.2019,

la seguente

DECISIONE

Con tempestivo e rituale ricorso in data 24/11/2019, la ASD Roccella, in persona del Presidente pro-tempore Sig. Maurizio Misiti, assistito dall’Avv. Vincenzo Bombardieri, impugnava dinanzi allintestato Tribunale, la decisione adottata dalla Commissione Accordi Economici della LND, comunicata con foglio Prot. n. 40/CAE /2019-20, in data 19/11/2019. La reclamante, con due distinti motivi di ricorso, assumeva: La nullità del reclamo in prima istanza per incompletezza della documentazione inviata alla società reclamata” eL’erronea determinazione della pretesa economica.

Con tempestiva memoria in data 28/11/2019 si costituiva a mezzo dellAvv. Maria Paola Piras il calciatore Asselti Riccardo, eccependo l’inammissibilità del reclamo e chiedendone, comunque, il rigetto.

A sostegno delle proprie richieste, lodierna ricorrente assumeva di aver tempestivamente ricevuto il ricorso del Sig. Riccardo Asselti inoltrato alla Commissione Accordi Economici ma che risultavano mancanti gli allegati ivi indicati, tra cui l’accordo economico.

Ciò avrebbe comportato la nullità del ricorso introduttivo Il motivo è infondato e non può essere accolto.

Infatti, come rilevato anche dalla difesa del calciatore, la mancata allegazione alla controparte della documentazione inviata  alla  Commissione  Accordi  Economici,  non  comporta  nullità  del  ricorso  introduttivo  né  violazione  del contraddittorio, poiché il calciatore avrebbe, comunque, potuto accedere ai documenti regolarmente depositati presso la Commissione medesima; inoltre detti documenti, noti all’odierna ricorrente, erano elencati nel ricorso sopra richiamato. Con ulteriore motivo, in via gradata, la ricorrente chiedeva la riduzione della condanna ad € 1500,00, fornendo prova, attraverso il deposito di estratto conto bancario, di aver effettuato al calciatore, bonifici, con puntuale imputazione, per complessivi € 1500,00.

Detta somma, scomputata dal complessivo importo di €. 3.000,00, risultante dall’accordo economico regolarmente depositato presso la Lega, porta ad un debito residuo di €. 1.500,00, anziché di . 1.800,00, cocome determinato dalla Commissione Accordi Economici.

Il motivo merita accoglimento.

Infatti, dalla documentazione versata in atti, esclusivamente dinanzi allo scrivente Tribunale, risultano i pagamenti effettuati che comportano la parziale estinzione del debito.

Detta documentazione, seppur non depositata dinanzi alla CAE, comprova, oggi, la parziale estinzione dellobbligazione.

Alla luce di ciò, le somme ancora dovute dalla ASD Roccella al calciatore Riccardo Asselti, ammontano a complessive €. 1.500,00.

Considerato chla ASD Roccella, colpevolmente non ha depositato la prova dei pagamenti dinanzi  alla CAE, il Tribunale ritiene di non liquidare alcuna somma per spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, condanna la società ASD Roccella al pagamento della minor somma di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

 

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