F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN del 23.12.2019 – (AC Nardò Srl / Mingiano Marco – Reg. Prot. 40/TFN-SVE). Decisione n. 41 /TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 40/TFN-SVE
Decisione n. 41 /TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 40/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto
da Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Prof. Pierluigi Ronzani – Componente;
Avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 19 dicembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società AC Nardò Srl (matr. FIGC 81022) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Mingiano Marco (n. 20.09.1995 – matr. FIGC 4451580), pubblicata nel Com. Uff. n. 174/1 CAE – LND del 27.11.2019,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 26.9.19 il calciatore Marco Mingiano adiva la Commissione Accordi Economici al fine di ottenere, in danno alla AC Nardò Srl, il riconoscimento della somma di € 2.160,00 quale quota residua non corrisposta e convenuta da un accordo economico stipulato tra la Società ed il Calciatore per la stagione sportiva 2018/2019, in base al quale era stata prevista la corresponsione di complessivi € 7.200,00.
Il Calciatore lamentava di aver ricevuto dalla Società soltanto 7 rate mensili, per un importo complessivo di € 5.040,00. Con propria memoria in data 12.10.2019 controdeduceva la AC Nardò assumendo di aver saldato quanto richiesto, e riservando di depositare la documentazione a supporto della propria asserzione.
Successivamente ovvero in data 4.11.2019 la società rimetteva la documentazione indicata nella propria memoria, senza peraltro rimetterla in copia anche al calciatore ricorrente.
Con decisione Prot. n. 48/CAE/2019- 2020 di cui al Comunicato Ufficiale n. 174 /E del 27.11.2019, la Commissione Accordi Economici condannava la AC Nardò Srl al pagamento dell’importo totale di € 2.160,00, assumendo che:
a) “la documentazione prodotta dal ricorrente offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente” (è risultata provata la conclusione dell’accordo e l’ammontare della somma pretesa);
b) riteneva inammissibile la documentazione che la Società aveva fatto pervenire alla CAE nel corso dell’istruttoria, successivamente alla propria memoria di costituzione perché non partecipata alla controparte – di ciò vi era anche l’ammissione della Società all’udienza del 14.11.2019 – e ciò in violazione dell’art. 25 bis, n. 5 del Regolamento LND che stabilisce che “Copia dell’atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente ed alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte”.
La AC Nardò Srl in data 4.12.2019 impugnava la decisione della CAE di cui alla delibera in oggetto, comunicata il 27.11.2019, proponendo reclamo al Tribunale Federale Nazionale – Sez. V.E., articolato su un unico motivo di impugnazione.
Veniva contestata l’erroneità della delibera della CAE per infondatezza delle pretese economiche avanzate dal Mingiano, stante l’asserita assenza del credito vantato, come sarebbe attestato dalla documentazione bancaria e dalle dichiarazioni liberatorie del Calciatore.
L’AC Nardò forniva la relativa documentazione probatoria, dichiarando addirittura pagamenti superiori all’importo convenuto nell’accordo economico, e rilevando quindi un proprio credito nei confronti del Calciatore (di cui non chiedeva la restituzione). Veniva conseguentemente richiesto l’annullamento della decisione della CAE.
Per tali motivi, la Società suggeriva financo la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per la violazione dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, richiamati dall’art. 4 del CGS.
Il sig. Mingiano depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto dell’appello proposto per i seguenti motivi:
a) Inammissibilità dell’appello perché – stante la richiamata perentorietà dei termini e delle forme del procedimento presso la CAE secondo il regolamento LND – la Società non si era regolarmente costituita innanzi alla CAE e la rispettiva produzione documentale era comunque inammissibile.
b) Detti documenti, inoltre, non consentirebbero di attestare fedelmente l’avvenuta corresponsione del debito in quanto privi di data certa ed il timbro datario parrebbe essere stato aggiunto in un momento successivo.
c) Il Calciatore allegava altresì conversazioni “WhatsApp” che attesterebbero il riconoscimento del credito da parte di un esponente dell’AC Nardò.
d) Anche in questo caso, seppur senza suggerimento specifico di violazione, si invitava l’Organo giudicante a valutare la trasmissione degli atti alla Procura Federale.
Alla udienza del 19.12.19 la causa veniva chiamata e decisa alla presenza dei legali delle parti e del sig Mingiano di persona.
L’appello è infondato per le ragioni che seguono.
Come noto, l’art. 25 bis, comma 6 del Regolamento LND stabilisce espressamente che “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione”.
È altresì previsto, al comma 5, che “la parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso” e che “all’atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell’avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l’inammissibilità della costituzione verrà rilevata d’ufficio”.
La documentazione, promessa e mai depositata in I grado, né comunicata come previsto dall’art 25 bis, comma 5 del Regolamento LND viene tardivamente prodotta in primo grado e poi in sede di gravame e come tale è inammissibile, come peraltro eccepito dalla difesa del calciatore.
La riflessione è assorbente e comunque a mente del successivo comma 6 la documentazione attestante l’asserito pagamento, per essere presa in considerazione dovrebbe essere “quietanzata, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce” e tali caratteristiche non si rinvengono nella documentazione peraltro tardivamente prodotta dalla società ricorrente.
Ciò posto bene ha giudicato la Commissione Accordi Economici e pertanto l’appello va rigettato e la decisione impugnata va confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società AC Nardò Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.