F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN del 23.12.2019 – (Cagliari Calcio Spa / Calcio Padova Spa – Reg. Prot. 28/TFN-SVE). Decisione n. 42 /TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 28/TFN-SVE
Decisione n. 42 /TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 28/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto
da Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Flavia Tobia – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 19 dicembre 2019,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società Cagliari Calcio Spa (matr. FIGC 8420) contro la società Calcio Padova Spa (matr. FIGC 941229) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 197 – Premio di Preparazione per il calciatore Palomba Luigi) pubblicata con Com. Uff. n. 3/E del 24.10.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 26 giugno 2019, la Società Calcio Padova Spa ASD adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società Cagliari Calcio Spa al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Luigi Palomba, per la prima volta con vincolo “giovane di serie”, nella stagione sportiva 2017/2018.
Con decisione pubblicata nel C.U. 3/E del 24.10.2019 la Commissione Premi, accertata la fondatezza della richiesta, accoglieva il ricorso e condannava la società Cagliari Calcio Spa al pagamento della somma di € 8.599,50, di cui € 5.733,00 in favore della Società Calcio Padova a titolo di premio di preparazione quale ultima titolare del vincolo annuale del calciatore Palomba ed € 2.866,50 in favore della FIGC a titolo di penale.
Con tempestivo reclamo del 5.11.2019 la Società Cagliari Calcio Spa ha proposto rituale impugnazione dinanzi questo Tribunale eccependo, come già dedotto innanzi alla Commissione Premi, l’occorsa prescrizione del diritto al premio, essendo il ricorso della Società Calcio Padova Spa pervenuto ad essa reclamante solo in data 9 Luglio 2019 e quindi oltre il 30 giugno 2019, data in cui scadeva il termine di prescrizione previsto dal quarto comma dell’art. 96 delle NOIF. La Società Calcio Padova Spa, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, ha inviato controdeduzioni chiedendo il rigetto del reclamo – con il favore delle spese di lite - e la conferma della impugnata decisione, argomentando la infondatezza della dedotta eccezione di prescrizione.
All’udienza del 19 dicembre 2019, fissata per la discussione del reclamo, sono stati sentiti i legali delle parti e la vertenza è stata decisa.
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
L’art. 96, comma quarto, delle NOIF, prevede che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.
Pertanto, essendo avvenuto il tesseramento del calciatore Palomba da parte della Società Cagliari Calcio Spa nella stagione sportiva 2017/2018, il termine prescrizionale andava a scadere il 30 giugno 2019.
E’ documentato in atti che il ricorso contente la richiesta del premio di preparazione, è stato spedito dalla Società Calcio Padova Spa in data 26 giugno 2019 ed è stato ricevuto dalla Commissione Premi in data 1 Luglio 2019 e dalla Società
Cagliari Calcio Spa in data 9 Luglio 2019.
Sostiene la Società reclamante di non avere mai ricevuto dalla Società Calcio Padova alcun richiesta di pagamento del premio prima della ricezione del ricorso inoltrato alla Commissione Premi e che quindi, trattandosi di atto ricettizio, il diritto si sarebbe prescritto.
Tale assunto non è condivisibile.
In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla Società Cagliari Calcio Spa, e dalla stessa ribadito in sede di discussione del ricorso, non è ravvisabile nelle NOIF alcun obbligo dell’avente diritto al premio di inoltrare formale messa in mora alla controparte prima di potersi rivolgere alla Commissione Premi: trattasi infatti di ipotesi di mora “ex re” che pone il debitore in mora al solo verificarsi dell’evento tesseramento.
Ove poi il pagamento del premio non venga regolato tra le parti, il creditore ha diritto di rivolgersi alla Commissione Premi entro il termine di prescrizione di cui sopra.
Non è revocabile in dubbio, ad avviso di questo Tribunale, che l’atto introduttivo (ricorso) innanzi ad un organo di giustizia quale la Commissione Premi, abbia la natura di atto processuale con la conseguente applicazione della scissione dei termini di notificazione.
Tale principio, come noto, stabilisce la diversa decorrenza degli effetti della notificazione degli atti processuali fissandoli, per il notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale e per il destinatario al momento della ricezione.
Ne deriva che l’avvenuta spedizione del ricorso alla Commissione Premi da parte della Società Calcio Padova Spa in data 26 giugno 2019, ha impedito lo spirare del termine di prescrizione al 30 giugno 2019.
La Suprema Corte, tra l’altro, estende il principio della scissione dei termini di notificazione anche agli atti processuali aventi anche effetti sostanziali come ad esempio un atto di citazione avente valore anche ai fini interruttivi della prescrizione.
L’impugnata decisione della Commissione deve quindi essere confermata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla società Cagliari Calcio Spa e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Liquida le spese di lite in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori, se dovuti, in favore della società Calcio Padova Spa, ponendole a carico della società ricorrente.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/TFN del 23.12.2019 – (Cagliari Calcio Spa / Calcio Padova Spa – Reg. Prot. 28/TFN-SVE). Decisione n. 42 /TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 28/TFN-SVE"