F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/TFN del 15.1.2020 – (SS Arezzo Srl / ASC D L’Aquila 1902 Montevarchi – Reg. Prot. 155/TFN-SVE) Decisione n. 45/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 155/TFN-SVE
Decisione n. 45/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 155/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Marco Baliva – Presidente;
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);
Avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 7 gennaio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SS Arezzo Srl (matr. FIGC 949272) contro la società ASC D L’Aquila 1902 Montevarchi (matr. FIGC 932221) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 594 – Premio di Preparazione per il calciatore Occhiolini Tommaso) pubblicata con Com. Uff. n. 7/E del 21.02.2019, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 20 novembre 2018 la società ASC D. Aquila 1902 Montevarchi adiva la Commissione Premi, chiedendo la condanna della società SS Arezzo Srl al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Occhiolini Tommaso, nato il 20.10.2003.
La SS Arezzo Srl controdeduceva, eccependo l’insussistenza del diritto al premio di preparazione per mancanza del presupposto, previsto dall’art. 96 NOIF, del tesseramento del calciatore nella stagione precedente quella del vincolo pluriennale, atteso che nella stagione sportiva 2017/2018 l’Occhiolini risultava privo di vincolo di tesseramento.
Nonostante ciò l’ASC D. Aquila 1902 Montevarchi insisteva nella pretesa evidenziando che, ancorché l’art. 96 NOIF ponga il tesseramento nella stagione immediatamente precedente quella del tesseramento con vincolo pluriennale come requisito indispensabile perché possa maturare il diritto al premio di preparazione, nel caso di specie risulta prevalente la circostanza che il calciatore, pur formalmente inattivo nella stagione sportiva 2017/18, ha preso parte con la US Arezzo al campionato nazionale Under 15 serie C.
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. 7/E del 21.02.2019, la Commissione Premi accoglieva, quindi, il ricorso e riconosciuto il diritto al premio condannava la SS Arezzo Srl al pagamento della somma di € 16.424,10, di cui € 12.166,00 alla società ASC D. Aquila 1902 Montevarchi a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 4.258,10 alla FIGC a titolo di penale.La SS Arezzo Srl, che aveva acquisito il complesso aziendale della fallita US Arezzo ottenendo il trasferimento del titolo sportivo, ha proposto reclamo a codesto Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche avverso la delibera della Commissione Premi, reiterando l’eccezione di insussistenza del diritto al premio considerato che il calciatore nella stagione sportiva 2017/2018 era privo di vincolo di tesseramento.
A giudizio della reclamante, l’interruzione nella carriera del calciatore avrebbe fatto venire meno l’obbligo dell’Arezzo di corrispondere al Montevarchi il premio di preparazione, a seguito del tesseramento quale giovane di serie.
Con decisione assunta, quanto al dispositivo, con Com. Uff. n. 25/TFN-SVE del 18 giugno 2019 e, quanto ai motivi, con Com. Uff. b. 12/TFN-SVE del 7 Agosto 2019, lo scrivente Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche, ha accolto il reclamo dell’Arezzo e ha annullato la decisione della Commissione Premi, ritenendo che il tesseramento del calciatore, anche al fine della valutazione della continuità della formazione necessaria per il riconoscimento del premio di preparazione, costituisca presupposto indefettibile, in mancanza del quale non si può dare ingresso a diritti riconoscibili nell’ambito dell’ordinamento federale.
Il Montevarchi ha quindi proposto ricorso innanzi la Collegio di Garanzia dello Sport avverso la detta decisione del TFN- SVE deducendo i seguenti motivi: 1) l’interpretazione letterale dell’art. 96 NOIF – che fa gravare l’obbligo di pagare il premio di preparazione sulle società che richiedono per la prima volta il tesseramento come “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani” - sarebbe errata. Essa trascurerebbe la ratio della norma dell’art. 96 NOIF, legata unicamente alla continuità fra la fase di preparazione e il successivo impiego dell’atleta in categorie superiori; 2) il calciatore Occhiolini, sebbene non tesserato nella stagione sportiva 2017/2018, ha, tuttavia, ugualmente preso parte all’attività agonistica dell’Arezzo, come dimostrato dal fatto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con Com. Uff. n. 19/TFN del 6 Agosto 2019, ha sanzionato l’atleta e i dirigenti dell’Arezzo proprio a causa dell’utilizzazione in quattro gare dell’Occhiolini, calciatore non tesserato. Ai fini dell’applicazione della norma che disciplina il premio di preparazione, il rapporto di tesseramento costituirebbe un mero dato formale. Gli aspetti davvero rilevanti sarebbero quelli dell’impiego del calciatore e della preparazione per la crescita sportiva, giacché il premio di preparazione, improntato a principi mutualistici, è stato previsto in favore di coloro che hanno contribuito alla crescita del calciatore. Il mancato tesseramento per una stagione sportiva non potrebbe determinare il venire meno del diritto al premio in favore della società sportiva che ha contribuito alla preparazione e sviluppo dell’atleta, giacché tale circostanza non determinerebbe un’interruzione della carriera sportiva, allorché il giovane abbia preso parte alla preparazione e abbia partecipato alle competizioni organizzate dalla FIGC. L’Occhiolini, quindi, avrebbe partecipato, senza soluzione di continuità, all’attività agonistica del Montevarchi e dell’Arezzo, nonostante il mancato tesseramento nella stagione sopra indicata. L’interpretazione della norma alla base della decisione impugnata, tendente ed escludere la sussistenza di continuità tra la fase della preparazione e il successivo impiego, non sarebbe, pertanto, corretta, con conseguente difetto di motivazione e contraddittorietà della pronuncia. La ASC D. Aquila 1902 Montevarchi Parte ha quindi concluso chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e che, sulla base del principio di diritto individuato, venisse disposto il rinvio al Tribunale Federale nazionale- Sezione Vertenze Economiche per la decisione sul merito. In subordine ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata, con conferma di quanto stabilito dalla Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 7/E del 21 febbraio 2019. Con vittoria di spese.
Si è costituita la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) che ha dedotto l’infondatezza del ricorso, sottolineando, fra le altre cose, che la partecipazione a sole quattro gare nella stagione 2017/2018 non potrebbe comportare la continuità nella formazione dell’Occhiolini. Riguardo al vizio motivazionale della decisione, rilevato dalla ASC D. Aquila 1902 Montevarchi, la Federazione ha osservato che la continuità non può essere basata su deduzioni meramente fattuali ed ha così ribadito l’esattezza delle conclusioni cui è giunta la decisione del Tribunale Federale, per le quali il tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella del tesseramento con vincolo pluriennale costituisce condizione indispensabile, ai fini della maturazione del premio di preparazione. La Federazione ha quindi concluso per il rigetto del ricorso, col favore delle spese del giudizio.
Si è infine costituita in giudizio la SS Arezzo Srl che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione di merito da parte del Collegio di Garanzia dello Sport e non a fare valere la violazione di norme di diritto, ovvero l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, secondo il disposto dell’art. 54, comma 1, CGS. Parte resistente ha evidenziato che condizione basilare e ineliminabile ai fini del riconoscimento dell’incentivo è il tesseramento nella stagione immediatamente precedente a quella di assunzione del vincolo pluriennale e che il tesseramento di fatto, propugnato dal ricorrente, è istituto del tutto ignoto. La circostanza dell’utilizzazione in competizioni di calciatore non tesserato potrebbe rilevare esclusivamente sul piano disciplinare e non già produrre altre conseguenze.
La SS Arezzo Srl sarebbe del tutto estranea ai fatti di cui si è resa responsabile l’US Arezzo e, alla stregua del disposto dell’art. 52, comma 3, NOIF, non potrebbe essere chiamata a rispondere delle violazioni della società fallita e non più affiliata.
La SS Arezzo Srl ha concluso per l’inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con decisione n. 93/2019 Prot. 00949/2019 del 10 dicembre 2019 il Collegio di Garanzia dello Sport – Quarta Sezione ha accolto il ricorso annullando la decisione impugnata e disponendo il rinvio al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche in diversa composizione, con spese compensate.
La vertenza è stata, quindi, riassunta d’ufficio innanzi allo scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e discussa dai difensori delle parti all’udienza tenutasi il 7 gennaio 2020, allorché il difensore della reclamante SS Arezzo Srl ha reiterato in questa sede l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della propria assistita ai sensi dell’art. 52 NOIF come rappresentata innanzi al Collegio di Garanzia. Ritiene, infatti, la reclamante che il riconoscimento della rilevanza, ai fini del premio di preparazione, dell’impiego del calciatore a prescindere dal suo tesseramento, costituisce elemento di novità in considerazione anche degli effetti che se ne fanno scaturire e che la SS Arezzo Srl non ha potuto prendere in considerazione al momento in cui, acquisendo il titolo sportivo della fallita US Arezzo, ha rilevato le sole posizioni dei calciatori regolarmente tesserati.
Sull’eccezione il difensore della Montevarchi ha accettato il contraddittorio contestando la fondatezza della deduzione e concludendo, quindi, per la conferma della decisione della Commissione Premi.
La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.
Ancorché l’orientamento consolidato dello scrivente Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche si sia fondato sul presupposto che il dato letterale dell’art. 96 NOIF non consenta di prescindere, ai fini della sussistenza della continuità di formazione, dall’effettivo rapporto di tesseramento dell’atleta, dovendosi intendere quest’ultimo come presupposto di garanzia della validità di un rapporto rilevante in ambito federale, si prende atto del diverso orientamento manifestato dal Collegio di Garanzia al cui dettato codesto Tribunale non può che adeguarsi.
Ciò premesso si rileva che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ribadita in questa sede dalla difesa della SS Arezzo Srl, dopo averla sollevata per la prima volta innanzi al Collegio di Garanzia, e che si sostanzierebbe nel rilevare che per effetto dell’acquisizione del titolo ex art. 52 NOIF dalla fallita US Arezzo essa reclamante avrebbe acquisito le posizioni dei soli calciatori tesserati, di talché non potrebbe essere gravata da oneri riferiti a posizioni non palesate all’atto dell’acquisizione, al di là della sua ammissibilità considerati i vincoli che sottendono il giudizio di rinvio (impossibilità di formulare conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza annullata), risulta comunque assorbita dal capo della pronuncia del Collegio di Garanzia ove si è affermato che “La ratio dell’istituto in parola, infatti (lo si ripete) non poggia sul perfezionamento della procedura di tesseramento, bensì sullo svolgimento in concreto dell’attività di formazione dei giovani calciatori, che è il necessario presupposto perché la carriera sportiva dell’atleta si consolidi allorché lo stesso assume le qualifiche di giovane di serie, giovane dilettante o non professionista con vincolo pluriennale”.
L’avere il Collegio di Garanzia posto come presupposto necessario per il riconoscimento del premio di preparazione non già la procedura di tesseramento, bensì lo svolgimento in concreto dell’attività di formazione, svuota totalmente di rilevanza l’eccezione sollevata dall’odierna reclamante, di talché essendo l’appello a suo tempo proposto dalla SS Arezzo Srl fondato sull’unico motivo della mancanza di tesseramento dell’Occhiolini per la stagione 2017/2018, in applicazione del principio affermato dal Collegio di Garanzia l’appello a suo tempo proposto dalla SS Arezzo Srl deve serre rigettato, con la conferma della decisione della Commissione Premi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla SS Arezzo Srl e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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