F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/TFN del 15.1.2020 – (ASD Real Tolve / ASD Agon Club Altamura – Reg. Prot. 44/TFN-SVE) Decisione n. 46/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 44/TFN-SVE
Decisione n. 46/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 44/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata il 7 gennaio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 242 – Premio di Preparazione per il calciatore Facendola Onofrio) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 28 giugno 2018 la società ASD Agon Club Altamura adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Real Tolve al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Onofrio Facendola.
La ASD Real Tolve non si presentava Innanzi alla commissione Premi restando contumace. La ASD Agon Club Altamura esibiva, come prova dell’invio del ricorso alla controparte, il tagliando di spedizione della raccomandata.
Con delibera pubblicata nel Com. Uff. 4/E del 21.11.2019, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per il calciatore Facendola condannando la ASD Real Tolve al pagamento della somma di € 3.412,50, di cui € 2.730,00 alla società ASD Agon Club Altamura a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 682,50 alla FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 10 dicembre 2019 la società ASD Real Tolve proponeva tempestiva impugnazione deducendo in via preliminare e di rito, la violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF per non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo proposto dalla ASD Agon Club Altamura innanzi alla Commissione Premi, nel merito deduceva di non avere mai ricevuto alcune richiesta di corresponsione del premio.
La reclamante concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della delibera per inammissibilità del ricorso introduttivo.
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Agon Club Altamura, la vertenza veniva discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 7 gennaio 2020.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato all’indirizzo “Piazza Mario Pagano”, diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere “Corso Vittorio”.
Dall’esame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa la prova dell’avvenuta comunicazione del ricorso introduttivo all’odierna reclamante.
In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve.
Da un controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione risulta “resa al mittente”.
La ASD Real Tolve, pertanto, non ha mai ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto partecipare alla discussione innanzi alla Commissione Premi vedendo leso il suo diritto di difesa.
Il contraddittorio tra le parti non è stato correttamente instaurato.
Sul punto l’art. 73 CGS stabilisce che il giudice di appello, qualora rilevi “la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione”.
In virtù della norma richiamata, pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata per violazione delle norme sul contraddittorio con conseguente rinvio della controversia alla Commissione Premi per l’esame del merito.
Tutto ciò premesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
visto l’art. 73 CGS, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito alla Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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