F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47/TFN del 15.1.2020 – (ASD Futsal Florentia / Schmidt Valeria – Reg. Prot. 47/TFN-SVE) Decisione n. 47/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 47/TFN-SVE

Decisione n. 47/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 47/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Marco Baliva – Presidente;

Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;

Avv. Cristina Fanetti – Componente;

Avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);

Avv. Antonino Piro – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 7 gennaio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Futsal Florentia (matr. FIGC 945698) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con la calciatrice Schmidt Valeria (n. 30.04.1988 matr. FIGC 1017422), pubblicata nel Com. Uff. n. 135/1/CAE-LND del 14.10.2019,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 10 dicembre 2019, la ASD Futsal Florentia ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND (di seguito CAE) del 14 ottobre 2019, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore della calciatrice Valeria Schmidt del complessivo importo di euro 4.968,00 dalla stessa richiesto a titolo di saldo della somma ancora dovuta in forza dell'accordo economico del 7 ottobre 2018 che prevedeva un importo lordo di euro 27.000,00 per la stagione sportiva 2018/2019.

Con unico motivo di doglianza la reclamante società richiede lannullamento della impugnata decisione per non aver ricevuto la comunicazione della data di trattazione del ricorso innanzi alla CAE. Con successive note del 4 gennaio 2020 la reclamante sostiene poi linadempimento della calciatrice per una non meglio precisata irreperibilità delle medesima con conseguente sanzione della stessa per inadempimento contrattuale.

La calciatrice Schmidt, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo: a) l'inammissibilità del reclamo in quanto generico e privo di contestazioni nel merito della vicenda; b) la strumentalità del reclamo in quanto la ASD Futsal Florentia - pur avendo ricevuto il ricorso in primo grado – non si era costituita innanzi alla CAE e nulla dunque avrebbe potuto comunque controdedurre, incorrendo nelle relative preclusioni anche in questo grado d’appello.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 7 gennaio 2020, nel corso della quale la difesa della calciatrice Schmidt ha inoltre rilevato la tardività ed irricevibilità delle deduzioni di merito trasmesse dalla reclamante solo tre giorni prima della discussione innanzi questo Tribunale e concluso per linammissibilità o comunque il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

In via preliminare deve accogliersi la richiesta di rimessione in termini della reclamante in quanto in atti non risulta regolarmente effettuata la notifica della decisione di primo grado della CAE nei confronti della ASD Futsal Florentia.

L’indirizzo mail (futsalflorentia@divisionecalcioa5.it) cui si è inviata, in data 14 ottobre 2019, la decisione impugnata non risulta un valido indirizzo di posta elettronica certificata (quello corretto è futsalflorentia@pec.divisionecalcioa5.it).

L’unica evidenza in atti della corretta comunicazione della decisione impugnata alla ASD Futsal Florentia è la successiva pec della calciatrice Schmidt inviata in data 5 dicembre 2019: il reclamo deve quindi intendersi tempestivamente proposto da tale ultima comunicazione.

Il reclamo è comunque inammissibile per molteplici motivi.

Il gravame della ASD Futsal Florentia è privo di sottoscrizione ed inoltre appare del tutto generico senza alcuna considerazione circa il merito della vicenda, ossia il pagamento dei compensi alla calciatrice.

La circostanza del mancato avviso della riunione innanzi alla CAE appare del tutto pretestuosa, in quanto è pacifico che la stessa ASD Futsal Florentia - pure regolarmente notiziata del giudizio di primo grado - non si sia costituita in primo grado, rendendo dunque del tutto ultronea e non dovuta la comunicazione della riunione del 19 settembre 2019 innanzi alla CAE. Invero secondo l’art. 25bis, comma 7, del Regolamento LND “le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all’atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare alludienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite”, nessuna richiesta in tale senso ha proposto alla CAE la ASD Futsal Florentia.

Quanto alle argomentazioni di merito delle ulteriori note del 4 gennaio 2020, queste risultano chiaramente tardive ed inammissibili oltre che comunque generiche, indimostrate e prive di alcun pregio per il merito della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società ASD Futsal Florentia.

Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

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