F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN del 15.1.2020 – (ASD Real Tolve / ASD Agon Club Altamura – Reg. Prot. 46/TFN-SVE) Decisione n. 49/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 46/TFN-SVE
Decisione n. 49/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 46/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Giuseppe Lepore – Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente;
Avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
Avv. Roberto Pellegrini – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 7 gennaio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 274 – Premio di Preparazione per il calciatore Ragone Alessandro) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso inviato il 28 giugno 2019 la società ASD Agon Club Altamura adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Real Tolve al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2017/2018, il calciatore Ragone Alessandro. La ASD Real Tolve non si presentava innanzi alla commissione Premi restando contumace; in questa sede la ASD Agon Club Altamura esibiva, come prova dell’invio del ricorso alla controparte, il tagliando di spedizione della raccomandata. Con delibera pubblicata nel C.U. 4/E del 21.11.2019, la Commissione Premi accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto al premio per il tesseramento del calciatore Ragone, condannando la ASD Real Tolve al pagamento della somma di € 3.412,50, di cui € 2.730,00 alla società ASD Agon Club Altamura a titolo di premio di preparazione, quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 682,50 alla F.I.G.C. a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 10 dicembre 2019 la società ASD Real Tolve proponeva tempestiva impugnazione avanti questo Tribunale Federale, deducendo in via preliminare e di rito, la violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF per non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo proposto dalla ASD Agon Club Altamura innanzi alla Commissione Premi; nel merito deduceva poi di non avere comunque mai ricevuto alcune richiesta di corresponsione del premio da parte della medesima ASD Agon Club Altamura.
La reclamante concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della delibera per inammissibilità del ricorso introduttivo.
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Agon Club Altamura, la vertenza veniva discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 7 gennaio 2020.
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato all’indirizzo di Tolve (PZ) “Largo Mario Pagano”, del tutto diverso da quello della sede legale della ASD Real Tolve che risulta essere in Tolve (PZ) “Corso Vittorio”.
Dall’esame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa dunque la prova dell’avvenuta comunicazione del ricorso introduttivo in primo grado nei confronti dell’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione della raccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve, presso il detto indirizzo in Tolve “largo Mario Pagano”.
Da un controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione non risulta andata a buon fine ed infatti “resa al mittente”.
La ASD Real Tolve, pertanto, non ha mai ricevuto il ricorso introduttivo e non ha potuto partecipare al procedimento innanzi alla Commissione Premi, vedendo dunque leso il suo diritto di difesa.
Il contraddittorio tra le parti non è stato correttamente instaurato.
Sul punto l’art. 73 CGS stabilisce che il giudice di appello, qualora rilevi “la violazione delle norma sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione”. In virtù della norma richiamata, pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata per violazione delle norme sul contraddittorio con conseguente rinvio della controversia alla Commissione Premi per l’esame del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l’art. 73 CGS, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito alla Commissione Premi. Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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