F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFN del 13.9.2019 – (FC Verbano Calcio/US Bosto- Reg. Prot. 10/TFN-SVE) Decisione n. 4/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 10/TFN

Decisione n. 4/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 10/TFN

 

 

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Marco Baliva – Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Roberto Pellegrini – Componente

Avv. Flavia Tobia – Componente (Relatore);

Avv. Marina Vajana – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società FC Verbano Calcio contro la società US Bosto avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 36 – Premio di Preparazione per il calciatore Lovergine Kevin) pubblicata con Com. Uff. n. 1/E del 10.7.2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 06.06.2019 la società US Bosto adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della FC Verbano Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle N.O.I.F. per avere quest’ultima tesserato per la prima volta con vincolo giovane dilettante” nella stagione sportiva 2017/2018 il calciatore Kevin Lovergine.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 1/E del 10 Luglio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la US Bosto quale penultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dallart. 96 NOIF relativo all’atleta Kevin Lovergine, condannava la FC Verbano Calcio al pagamento dellimporto totale di € 1.365,00, di cui € 1.092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società US Bosto ed € 273,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso tale decisione, con atto del 29.07.2019, la FC Verbano Calcio ha proposto rituale e tempestiva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale.

La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, ha eccepito l’avvenuto deposito in data 24 giugno 2019 presso la Delegazione FIGC di Varese da parte della US Bosto della dichiarazione di rinuncia da parte della stessa del premio di preparazione in favore della FC Verbano Calcio per il calciatore Kevin Lovergine.

Conclude, pertanto, la società reclamante chiedendo lannullamento della decisione impugnata.

La US Bosto, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, inviava a questo Tribunale una dichiarazione attestante l’avvenuto deposito in data 24 giugno 2019 presso la Delegazione FICG di Varese della rinuncia al premio di preparazione indicata dalla società reclamante.

La vertenza veniva decisa nella riunione del 4 settembre 2019.

Ai sensi dellart. 96, comma 3, NOIF, affinché la Commissione Premi possa prendere in considerazione lintervenuta rinuncia al premio, è necessario allegare alla relativa memoria “leventuale lettera liberatoria attestante lintervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dov

essere depositato l’originale.

Tanto premesso, si osserva che in data 24 giugno 2019 la US Bosto provvedeva a depositare presso la Delegazione FIGC di Varese la rinuncia al premio di preparazione nei confronti della FC Verbano Calcio relativo al calciatore Kevin Lovergine, ma non provvedeva a trasmettere detta liberatoria alla Commissione Premi.

La suddetta liberatoria, invece, veniva comunicata solo in data 29 Luglio 2019, ovvero successivamente alla decisione della Commissione Premi del 10 Luglio 2019.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l’avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio stesso, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla FC Verbano Calcio e, per l’effetto, dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al premio. Ferma la penale.

Nulla per il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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