F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN del 21.1.2020 – (SCD Promotion Soccer / US Sassuolo Calcio Srl – Reg. Prot. 49/TFN-SD) Decisione n. 50/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 49/TFN-SVE

 

Decisione n. 50/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 49/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Lorenzo Maria Coen– Componente;

Avv. Cristina Fanetti – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 gennaio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la società US Sassuolo Calcio Srl (matr. FIGC 61752) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 265 – Premio alla carriera per il calciatore Tripaldelli Alessandro) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,

la seguente

DECISIONE

Con richiesta di certificazione del premio alla carriera n. 265, la società SCD Promotion Soccer adiva la Commissione Premi per la richiesta del Premio alla Carriera, dovuto ai sensi dell’art 99 bis delle NOIF, dalla società US Sassuolo Calcio Srl per il calciatore Tripaldelli Alessandro, nato il 9/2/1999 e riferito alle Stagioni Sportive 2010/2011 - 2011/2012. Con delibera n. 4/E del 21 novembre 2019 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta solo per la stagione sportiva 2011/2012, statuiva che “non sussiste l’attendibilità della richiesta per la ss 2010/2011 in quanto precedente  alla  prima  stagione  che  ne  sanciscil  diritto  ovvero  la  ss  2011/2012”  e,  per  leffetto,  deliberava  la certificazione del premio alla carriera per limporto di € 18.000,00 (diciottomila/00) da corrispondersi dalla società US Sassuolo Calcio Srl.

Avverso tale delibera, con tempestivo e rituale atto del 24.12.2019, la società SCD Promotion Soccer proponeva ricorso dinnanzi a codesto Tribunale Federale nazionale, Sezione Vertenze Economiche.

Assumeva  la  ricorrente,  che  il  Premio  alla  Carriera  fosse  dovuto  anche  per  la  ss  2010/2011  in  quanto   il summenzionato calciatore è stato tesserato dal sodalizio campano, nella stagione sportiva 2010/2011, durante la quale, precisamente il 09 febbraio 2011 ha compito dodici anni, venendosi a creare quindi la fattispecie, espressamente e lapalissianamente, prevista dall’art. 99 bis delle NOIF

La vertenza veniva decisa nella riunione del 15 gennaio 2020. Il reclamo è fondato e deve essere accolto.

Ed infatti, ai sensi dellart. 99 bis delle NOIF “1. Alle sociedella L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:

a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero

b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.

Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nellanno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive…”.

Ebbene, a seguito dellesame della documentazione prodotta risulta accertato che il calciatore Tripaldelli Alessandro abbia compiuto i dodici anni durante la ss 2010/2011 nella quale risultava già regolarmente tesserato dalla società ricorrente.

Ciò che appunto determina la fondatezza, ai sensi dellart. 99 bis NOIF, dell’odierno reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo proposto dalla società SCD Promotion Soccer e, per l’effetto, ridetermina l’importo del premio alla carriera per il calciatore Tripaldelli Alessandro nella misura di complessivi € 36.000,00 (trentaseimila/00), condannando la società US Sassuolo Calcio Srl al pagamento della suddetta somma in favore della società reclamante.

Nulla per il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva

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