F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN del 21.1.2020 – (APD Sammichele 1992 / Miguel Leon Davila – Reg. Prot. 48/TFN-SD) Decisione n. 51/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 48/TFN-SVE
Decisione n. 51/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 48/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);
Avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 15 gennaio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società APD Sammichele 1992 (matr. FIGC 920497) avverso la decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore Miguel Leon Davila (n. 21.09.1992 matr. FIGC 1008812), pubblicata nel Com. Uff. n. 201/1/CAE-LND del 17.12.2019,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 18/09/2019 il calciatore Leon Miguel Davila adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della Pol. D. Sammichele al pagamento dell’importo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00), a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.
Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 59/CAE/20 del 01.12.2019, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la Società Pol. D. Sammichele al pagamento in favore del calciatore Leon Miguel Davila di € 2.800,00 (duemilaottocento/00), quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.
Con reclamo del 23.12.2019, la APD Sammichele 1992 (già Pol. D. Sammichele) ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.
La società reclamante, a sostegno dell’impugnazione promossa, deduce esclusivamente la volontà di estinzione dell’esposizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato del dovuto (pagamento in quattro rate), concludendo per l’integrale riforma della decisione della CAE.
Notiziato del reclamo, il calciatore Leon Miguel Davila ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 25 bis Reg. LND in quanto la mancata costituzione in
primo grado non può essere sanata in sede di gravame. Nel merito ha eccepito l’irricevibilità del gravame per violazione dell’art. 91, comma 4 CGS con vittoria di spese.
La vertenza è stata decisa all’udienza del 15.01.2020.
Il reclamo è inammissibile e deve essere rigettato.
Dall’esame dell’atto di appello emerge che la società reclamante non ha rivolto alcuna critica, né tanto meno dedotto vizi o limiti della decisione resa dalla CAE, ragione per la quale viene a mancare nel caso di specie il presupposto essenziale ed indispensabile del gravame. Il reclamo avverso una decisione di primo grado deve essere, infatti, motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata (art. 71, comma 4 CGS).
Né tanto meno vengono dedotte argomentazioni che possano mettere in dubbio la sussistenza del diritto azionato dal calciatore essendosi la società reclamante limitata a supportare l’appello con la richiesta di pagamento dilazionato che rientra nella mera sfera dispositiva delle parti e che non può essere disposta d’imperio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società APD Sammichele 1992.
Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Miguel Leon Davila, liquidandole ex art. 55 CGS in € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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