F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 51/TFN del 21.1.2020 – (APD Sammichele 1992 / Miguel Leon Davila – Reg. Prot. 48/TFN-SD) Decisione n. 51/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 48/TFN-SVE

Decisione n. 51/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 48/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

Avv. Flavia Tobia – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 gennaio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società APD Sammichele 1992 (matr. FIGC 920497) avverso la decisione della C.A.E. - L.N.D. in merito alla controversia sorta con il calciatore Miguel Leon Davila (n. 21.09.1992 matr. FIGC 1008812), pubblicata nel Com. Uff. n. 201/1/CAE-LND del 17.12.2019,

la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 18/09/2019 il calciatore Leon Miguel Davila adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della Pol. D. Sammichele al pagamento dell’importo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00), a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società in virtù dell’accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2018/2019.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 59/CAE/20 del 01.12.2019, la Commissione Accordi Economici accoglieva il reclamo del calciatore e condannava la Società Pol. D. Sammichele al pagamento in favore del calciatore Leon Miguel Davila di € 2.800,00 (duemilaottocento/00), quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù del suddetto accordo economico.

Con reclamo del 23.12.2019, la APD Sammichele 1992 (gPol. D. Sammichele) ha impugnato la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La società reclamante, a sostegno dellimpugnazione promossa, deduce esclusivamente la volontà di estinzione dellesposizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato del dovuto (pagamento in quattro rate), concludendo per l’integrale riforma della decisione della CAE.

Notiziato del reclamo, il calciatore Leon Miguel Davila ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per violazione dellart. 25 bis Reg. LND in quanto la mancata costituzione in

primo grado non pessere sanata in sede di gravame. Nel merito ha eccepito l’irricevibilità del gravame per violazione dellart. 91, comma 4 CGS con vittoria di spese.

La vertenza è stata decisa alludienza del 15.01.2020.

Il reclamo è inammissibile e deve essere rigettato.

Dallesame dell’atto di appello emerge che la società reclamante non ha rivolto alcuna critica, né tanto meno dedotto vizi o limiti della decisione resa dalla CAE, ragione per la quale viene a mancare nel caso di specie il presupposto essenziale ed indispensabile del gravame. Il reclamo avverso una decisione di primo grado deve essere, infatti, motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata (art. 71, comma 4 CGS).

Né tanto meno vengono dedotte argomentazioni che possano mettere in dubbio la sussistenza del diritto azionato dal calciatore essendosi la società reclamante limitata a supportare lappello con la richiesta di pagamento dilazionato che rientra nella mera sfera dispositiva delle parti e che non può essere disposta dimperio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società APD Sammichele 1992.

Condanna la società reclamante alla refusione delle spese di lite in favore del calciatore Miguel Leon Davila, liquidandole ex art. 55 CGS in € 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it