F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/TFN del 21.1.2020 – (ASD Real Tolve / ASD Agon Club Altamura – Reg. Prot. 50/TFN-SD) Decisione n. 52/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 50/TFN-SVE
Decisione n. 52/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 50/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Roberto Pellegrini– Componente (Relatore);
Avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 15 gennaio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Real Tolve (matr. FIGC 915477) contro la società ASD Agon Club Altamura (matr. FIGC 922116) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 281 – Premio di Preparazione per il calciatore Tamborra Matteo) pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso inviato il 28 giugno 2019 la società ASD Agon Club Altamura adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Real Tolve al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2016/2017, il calciatore Matteo Tamborra. La ASD Real Tolve non si presentava innanzi alla commissione Premi restando contumace, in questa sede la ASD Agon Club Altamura esibiva, come prova dell’invio del ricorso alla controparte, il tagliando di spedizione della raccomandata. Con delibera pubblicata nel Com. Uff. 4/E del 21.11.2019, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per il tesseramento del calciatore Tamborra e condannando la ASD Real Tolve al pagamento della somma di € 3.412,50 (tremilaquattrocentododici/50), di cui € 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) alla società ASD Agon Club Altamura a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 682,50 (seicentoottantadue/50) alla FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 20 dicembre 2019 la società ASD Real Tolve proponeva tempestiva impugnazione avanti questo Tribunale Federale deducendo in via preliminare e di rito, la violazione dell’art. 96, comma 3, NOIF per non avere mai ricevuto il ricorso introduttivo proposto dalla ASD Agon Club Altamura innanzi alla Commissione Premi, nel merito deduceva poi di non avere comunque mai ricevuto alcuna richiesta di corresponsione del premio da parte della medesima ASD Agon Club Altamura.
La reclamante concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della delibera per inammissibilità del ricorso introduttivo.
La ASD Agon Club Altamura presentava proprie controdeduzioni in cui asseriva di aver inviato il reclamo in prime cure alla consorella presso il domicilio di fatto riconosciuto in numerosi atti ufficiali e sostenendo l’inesistenza del differente indirizzo indicato invece dalla ASD Real Tolve come propria sede e così comunicato alla FIGC.
La vertenza veniva discussa e decisa nella riunione del 15 gennaio 2020. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Il ricorso introduttivo della ASD Agon Club Altamura è stato inviato all’indirizzo di Tolve (PZ) “Largo Mario Pagano”, del tutto diverso da quello indicato dalla stessa ASD Real Tolve agli uffici federali e che risulta essere in Tolve (PZ) “Corso Vittorio”.
Orbene la raccomandata di cui all’art. 96 NOIF, per ritenersi valida, non può che inviarsi all’indirizzo ove la società ha comunicato agli uffici federali FIGC di avere la propria sede, restando poi in capo alla società stessa l’onere e la responsabilità di ritirare o meno la posta presso il detto indirizzo. Dall’esame degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Premi non si ravvisa dunque la prova dell’avvenuta corretta comunicazione del ricorso introduttivo in primo grado nei confronti dell’odierna reclamante. In atti è infatti presente solo la ricevuta della spedizione dellaraccomandata inviata da ASD Agon Club Altamura alla ASD Real Tolve presso il detto indirizzo in Tolve “largo Mario Pagano”.
Da un ulteriore controllo effettuato sul sito di Poste Italiane Spa attraverso il codice della raccomandata è emerso che la spedizione non risulta andata a buon fine ed infatti “resa al mittente”.
La ASD Real Tolve, pertanto, non ha ricevuto comunicazione del ricorso introduttivo presso la propria sede ed in difetto dunque del requisito di conoscibilità della corrispondenza non ha potuto partecipare al procedimento innanzi alla Commissione Premi vedendo dunque leso il suo diritto di difesa.
Il contraddittorio tra le parti non è stato correttamente instaurato.
Sul punto l’art. 73 CGS stabilisce che il giudice di appello, qualora rilevi “la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all’organo che ha emesso la decisione”.
In virtù della norma richiamata, pertanto, la delibera impugnata deve essere annullata per violazione delle norme sul contraddittorio con conseguente rinvio della controversia alla Commissione Premi per l’esame del merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
visto l’art. 73 CGS, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito alla Commissione Premi.
Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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