F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN del 17.02.2020 – (SCD Promotion Soccer / Bologna FC 1909 Spa – Reg. Prot. 32/TFN-SVE) Decisione n. 56/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 32/TFN-SVE

Decisione n. 56/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 32/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

Avv. Antonino Piro – Componente (Relatore);

Avv. Flavia Tobia – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata l’11 febbraio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società SCD Promotion Soccer (matr. FIGC 79007) contro la socieBologna FC 1909 Spa (matr. FIGC 81706) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 260 – Premio alla carriera per il calciatore Corbo Gabriele) pubblicata con Com. Uff. n. 2/E del 26.09.2019,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 04.07.2019, la SCD Promotion Soccer adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento, nei confronti della socieBologna FC 1909 Spa, del premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo allatleta Gabriele Corbo (Ric. N. 260) in merito alla stagione sportiva 2011/2012 a seguito dellesordio del calciatore in serie A in data 13 maggio 2019 nella gara di Campionato Bologna – Parma.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 2/E del 26 settembre 2019, notificata in data 22 ottobre 2019 alla SCD Promotion Soccer ed in data 16 ottobre 2019 alla Bologna FC 1909 spa, la Commissione Premi, indicando che “il premio non può essere certificato in quanto nella stagione in cui il calciatore compie il 12° anno non era tesserato con la società richiedente”, negava la certificazione del Premio alla Carriera richiesto dalla SCD Promotion Soccer.

Avverso il suddetto diniego, la società SCD Promotion Soccer ha proposto reclamo con atto comunicato in data 18 novembre 2019, con il quale viene rilevato dalla società reclamante che il calciatore Gabriele Corbo sarebbe stato regolarmente tesserato per la medesima SCD Promotion Soccer nella stagione sportiva 2011/2012, stagione durante la quale il calciatore – nato l11.01.2000 – avrebbe compiuto il 12°anno di età.

Dalla suddetta circostanza, osserva la società reclamante, ne deriverebbe lerrata decisione della Commissione Premi. Ritualmente notiziata del reclamo, la Società Bologna FC 1909 spa si è tardivamente costituita con atto inviato il 04.12.2019, contestando genericamente quanto dedotto e argomentato dalla SCD Promotion Soccer e chiedendo di essere sentita.

La discussione del reclamo veniva, quindi, fissata per l’udienza del 9 dicembre 2019 nel corso della quale il difensore della Società reclamante, eccepita la tardività della costituzione della controparte, ha chiesto lestromissione del difensore della Bologna FC 1909 dall’udienza, senza possibilità di discussione orale della vertenza.

Concesso termine per  note illustrative sulla eccezione preliminare di natura processuale, Codesto  Tribunale  si è riservato di decidere sul punto.

Entrambe le parti hanno depositato note autorizzate, all’esito delle quali è stata disposta la comparizione delle stesse per ludienza dell’11 febbraio 2020 in cui la vertenza, previa discussione orale, è stata trattenuta in decisione.

In ordine alla preliminare eccezione relativa agli effetti che ne conseguono dal tardivo invio delle controdeduzione da parte della resistente, si ritiene che, ferme le decadenze maturate sotto il profilo istruttorio e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio, il diritto di difesa ed il diritto al contraddittorio costituiscono capisaldi inviolabili del giusto processo che, nell'ottica della tutela degli interessi delle parti, deve essere  volto alla ricerca di un corretto bilanciamento nella tutela tra i requisiti formali e la sostanza delle garanzie processuali, legata alle situazioni giuridiche protette nell'ordinamento sportivo. Ciò premesso, nel caso di tardiva costituzione del resistente (come nella fattispecie) non pessere negata a priori la partecipazione dello stesso all'udienza di discussione al fine di poter esercitare il proprio diritto di difesa, ancorché limitato dalle intervenute decadenze. È quindi compito dell'Organo giudicante garantire il diritto di difesa valutando, laddove vi sia stata una tardiva costituzione del resistente, sino a quale punto tale diritto possa essere esercitato.

Da qui la determinazione di consentire anche la presenza del difensore della Società Bologna FC 1909 spa alludienza di discussione dell11 febbraio 2020 in cui le parti hanno esposto le rispettive posizioni in ordine allinterpretazione dellart. 99 bis NOIF.

Passando al merito della vertenza si rileva che il reclamo è fondato e va’ quindi accolto.

Nella specie ricorrono, infatti, tutti i presupposti perché possa essere riconosciuto il rivendicato premio alla carriera, ivi compresa la sussistenza del tesseramento del calciatore per la società richiedente il premio nella stagione in cui lo stesso ha compiuto il dodicesimo anno di età.

Sul punto si rileva che la Commissione Premi non ha adeguatamente considerato che l'art. 99 bis delle NOIF, laddove prevede espressamente che “Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della LND e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell'anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive.....”, deve essere coerentemente interpretato secondo il suo tenore testuale e la sua ratio secondo cui è palese che la volontà del legislatore sia stata quella di porre una barriera temporale per identificare le società di LND e/o di puro Settore Giovanile legittimate a pretendere il premio alla carriera. Tale barriera temporale è stata individuata nella stagione sportiva in cui il calciatore ha compiuto il dodicesimo anno di età, di talché legittimata è la società che ha tesserato il calciatore per la stagione in cui si è verificato tale evento (alias il compimento del dodicesimo anno di età), dovendosi escludere le società che lo abbiano tesserato nelle stagioni precedenti il compimento del dodicesimo anno di età.

La norma, in effetti, pone una condizione di ammissibilità che va, però, parametrata alla circostanza che le stagioni sportive sono a cavallo tra due annualità solari e che, quindi, va preliminarmente verificato se il calciatore risulta essere stato tesserato dalla società richiedente il premio per la stagione nel corso della quale ha compiuto il dodicesimo anno di età.

Orbene nel caso di specie il calciatore Corbo Gabriele, nato l'11 gennaio 2000, ha compiuto 12 anni l'11 gennaio 2012 e quindi nel corso della stagione sportiva 2011/2012 durante la quale è stato, come risulta inconfutabilmente dagli atti di causa, tesserato dalla SCD Promotion Soccer che, quindi, risulta sotto tale profilo legittimata a pretendere il premio.

Ricorrendo, altresì, tutti gli altri presupposti previsti dall'art. 99Bis NOIF, va riformata l'impugnata certificazione riconoscendo in capo alla SCD Promotion Soccer il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF relativo al calciatore Gabriele Corbo per la stagione sportiva 2011/2012, con conseguente determinazione dello stesso nella misura di € 18.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

allesito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso della società SCD Promotion Soccer e, per leffetto, determina in € 18.000,00 (diciottomila/00) il premio alla carriera per la s.s. 2011 – 2012 relativo al calciatore Gabriele Corbo, dovuto dalla società Bologna FC Spa in favore della SCD Promotion Soccer.

Nulla per il contributo per laccesso alla giustizia sportiva.

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