F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN del 19.02.2020 – (ASD Paluani Life Chievo Verona / US Saval Maddalena ASD – Reg. Prot. 58/TFN-SVE) Decisione n. 57/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 58/TFN-SVE
Decisione n. 57/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 58/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Angelo Pasquale Perta – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);
ha pronunciato nella riunione fissata l’11 febbraio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, CGS proposto dalla società ASD Paluani Life Chievo Verona (matr. FIGC 934343) contro la società US Saval Maddalena ASD (matr. FIGC 780416) avverso la decisione della Commissione Premi (Ric. n. 313 – Premio di preparazione per il calciatore Maccacaro Lorenzo) pubblicata con Com. Uff. n. 5/E del 18.12.2019,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso 17 giugno 2019 la società ASD Paluani Life Chievo Verona adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD US Saval Maddalena, al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale per la stagione sportiva 2018/2019, il calciatore Lorenzo Maccacaro.
Con delibera pubblicata nel C.U. 5/E del 18.12.2019, la Commissione Premi accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto al premio per il calciatore Maccacaro condannando la ASD US Saval Maddalena ASD al pagamento della somma di € 254,38, di cui € 221,20 alla società ASD Paluani Life Chievo Verona a titolo di premio di preparazione quale penultima titolare del vincolo annuale, ed € 33,18 alla FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto 18-23 gennaio 2020, la società ASD Paluani Life Chievo Verona ha proposto tempestiva impugnazione deducendo l’errata quantificazione del premio liquidato in suo favore atteso che il calciatore Maccacaro, nelle due stagioni sportive precedenti l’assunzione del vincolo pluriennale, è stato tesserato per la medesima ASD US Saval Maddalena e pertanto, in base anche a precedenti decisioni di questo Tribunale, detto tesseramento non avrebbe rilevanza, con la conseguenza che la odierna reclamante sarebbe unica e non penultima società avente diritto al premio.
La reclamante concludeva, quindi, chiedendo la rideterminazione del premio quale unica società avente diritto.
In assenza di controdeduzioni da parte della ASD US Saval Maddalena, ritualmente notiziata del ricorso, la vertenza veniva discussa e decisa nella riunione dell’11 febbraio 2020.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato con conferma della decisione della Commissione Premi.
Al riguardo questo Tribunale ritiene però doveroso e necessario precisare che il riconoscimento del premio in favore della ASD Paluani Life Chievo Verona quale penultima società avente diritto al premio, riflette il recente indirizzo del Collegio di Garanzia CONI, secondo cui l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore, nella successiva stagione sportiva, risulti tesserato, con vincolo pluriennale, con quella medesima società.
Di diverso avviso era questo Collegio che – come dedotto nel reclamo - aveva assunto un orientamento consolidato sulla questione qui dibattuta.
In assenza di espressa previsione normativa nell’art. 96 NOIF la giurisprudenza del Tribunale Federale Vertenze
Economiche infatti, aveva ritenuto opportuno elidere, dalle società aventi diritto al premio, quella società che avesse tesserato con vincolo annuale il calciatore, che poi l’anno successivo sarebbe stato tesserato con vincolo pluriennale. Tale scelta era motivata dalla necessità di riempire il vuoto normativo, interpretando lo scopo solidaristico che muoveva la costruzione ed evoluzione dell’art. 96.
Nella sostanza la norma aveva evidenti finalità di incentivare le società minori che, prive del vincolo pluriennale, si
vedessero “portar via”, dopo l’anno di tesseramento, un calciatore promettente, per essere tesserato con vincolo pluriennale, quindi premiante l’attività del calciatore e della società che lo aveva addestrato.
La corresponsione del premio rappresentava quindi una sorta di indennizzo e di ristoro per la crescita del giovane calciatore, e, secondo questa logica, il premio, secondo l’interpretazione di questo Collegio, non poteva spettare, quanto meno nel computo, alla stessa società che, poi, avrebbe usufruito del tesseramento pluriennale.
Nella realtà, infatti, non potendo percepire il premio da sé stessa, la società debitrice avrebbe corrisposto l’intero premio
alla società ultima (fatta esclusione per sé stessa) che aveva tesserato il calciatore con vincolo annuale.
Considerando invece nel computo del calcolo dell’annualità anche la stessa società debitrice, quella che sarebbe stata l’unica società, verrebbe considerata penultima, con consistente riduzione del premio di spettanza.
In tal modo, ad avviso del Tribunale si riteneva compresso lo spirito solidaristico che – come detto - improntava il sistema dell’art. 96.
Con sentenza n. 86/2019 il Collegio di Garanzia ha ritenuto errata la tesi di questo Tribunale e il suo consolidato indirizzo, rimarcando la mancanza di dato formale normativo a sostegno di tale interpretazione con le seguenti motivazioni.
Ciò detto, l’interpretazione seguita dai giudici endofederali, secondo cui «ove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione»,
non risulta condivisibile per le seguenti ragioni.
Nessuna disposizione contenuta nell’art. 96, né in altro articolo delle NOIF, afferma quanto sostenuto dal Tribunale Federale, né ciò può ricavarsi dall’interpretazione della disciplina de qua sulla base della ratio sottesa alla stessa.
Com’è pacificamente ammesso, la disciplina sul “Premio di preparazione” assolve alla finalità, a carattere solidaristico, di incentivare la formazione dei giovani calciatori in linea con l’obiettivo della diffusione e dello sviluppo della pratica
sportiva del calcio in età giovanile. La ‘solidarietà’, che connota l’istituto in parola, va riguardata non già sotto il profilo esclusivamente economico, in riferimento, dunque, all’interesse specifico della singola società cui spetta il versamento di una somma di denaro a titolo di premio di preparazione, bensì, prima di tutto, va intesa quale solidarietà sportiva, volta a realizzare l’interesse generale del sistema calcistico a che i giovani calciatori vengano formati e, quindi, parallelamente, le società sportive investano mezzi e capitali per la loro formazione, senza di contro essere garantite dal vincolo sportivo
oltre la stagione nella quale tale formazione si svolge l’excursus argomentativo posto alla base delle motivazioni fondanti la decisione qui appellata risulta anch’esso non condivisibile. Esso, infatti, poggia sull’assunto che, nel caso in esame, la società ricorrente «usufruendo del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazione direttamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità» si assicura il vincolo pluriennale.
Detto ragionamento non tiene conto del fatto che il vincolo annuale non dà alcuna garanzia alla società sportiva, presso la quale un giovane atleta è tesserato, che al termine della stagione sportiva lo stesso procederà al rinnovo del
tesseramento e non decida, invece, di tesserarsi presso un’altra società. Fintantoché, infatti, l’atleta non abbia raggiunto l’età in cui necessariamente al tesseramento consegue il vincolo sportivo (che propriamente è il vincolo pluriennale sino al venticinquesimo anno d’età), non v’è alcuna ‘assicurazione’ in favore della società che ha formato il giovane calciatore di ‘usufruire’ di tale formazione.
Pertanto, l’interpretazione dell’art. 96 delle NOIF non consente di ritenere, in assenza di una specifica previsione in tal
senso, che della formazione impartita da una società sportiva ad un giovane calciatore non debba tenersi conto là dove lo stesso calciatore nella successiva stagione sportiva acconsenta al tesseramento, con vincolo pluriennale, con quella stessa società.
Il fatto che il legislatore federale, in sede di riforma dell’art. 96, non abbia statuito nel senso prospettato dalla “costante giurisprudenza”, richiamata dal Tribunale Federale nella decisione qui impugnata, avvalora quanto sopra detto, in specie ove si aggiunga che, come sopra visto, l’art. 96, nel nuovo testo, prevede espressamente l’ipotesi del tesseramento con
vincolo annuale e, nella successiva stagione sportiva, con vincolo pluriennale presso una stessa società senza prevedere alcuna deroga alla generale disciplina.
Ne consegue che in ossequio e ottemperanza alle indicazioni del Collegio di Garanzia, la società obbligata al premio e nel contempo che ha tesserato con vincolo annuale il calciatore nella stagione precedente, deve essere computata nel conteggio delle società richiamate dall’art. 96, e pertanto la ASD Paluani Life Chievo Verona non è l’unica ma la penultima società avente diritto con conseguente riduzione del premio, come correttamente deciso dalla Commissione Premi.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo presentato dalla società ASD Paluani Life Chievo Verona e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Premi.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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