F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/TFN del 18.06.2020 – (SSD Spoleto Calcio / Real Ducato Spoleto – Reg. Prot. 56/TFN-SVE) Decisione n. 60/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 56/TFN-SVE
Decisione n. 60/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 56/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
Avv. Lorenzo Maria Coen – Componente (Relatore);
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Flavia Tobia – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata l’08 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la società ASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore Gori Luca n. 12.11.2000 – matr. FIGC 5837908 - ric. n. 246),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 28 giugno 2019, la Società ASD Real Ducato Spoleto adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Luca Gori (Ric. n. 246), tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla SSD Spoleto Calcio.
Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 4/E del 21 novembre 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Real Ducato Spoleto quale penultima società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art.
96 NOIF relativo all’atleta Luca Gori, condannava la SSD Spoleto Calcio al pagamento dell’importo totale di € 1.365,00,
di cui € 1092,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Real Ducato Spoleto ed € 273,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.
Avverso la suddetta decisione, la SSD Spoleto Calcio ha proposto reclamo con atto trasmesso in data 15 gennaio 2020. A sostegno del proprio reclamo, la società lamenta, in primo luogo, la violazione del proprio diritto di difesa, in quanto non avrebbe ricevuto né il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado né la comunicazione ex art. 96 NOIF da parte
della Commissione Premi.
La reclamante, poi, rileva che la decisione impugnata sarebbe errata in quanto la Commissione Premi non avrebbe considerato l’avvenuta prescrizione del diritto di credito relativo al premio di preparazione richiesto dalla ASD Real Ducato Spoleto per il calciatore Luca Gori.
Infine, la SSD Spoleto Calcio, a sostegno del proprio reclamo, eccepisce nella richiesta avanzata dalla ASD Real Ducato Spoleto (già ASD Spoleto 2015) un presunto comportamento scorretto della medesima società, poiché quest’ultima in passato avrebbe gestito il settore giovanile della SSD Spoleto Calcio. In assenza di controdeduzioni da parte della ASD Real Ducato Spoleto, ritualmente notiziata del reclamo, lo stesso veniva deciso all’udienza dell’8 giugno 2020.
Il reclamo deve essere dichiarato
inammissibile per l’avvenuta tardiva impugnazione da parte della società reclamante della impugnata decisione della Commissione Premi.
Invero, si deve rilevare che la decisione impugnata è stata regolarmente notificata dalla Commissione Premi alla SSD Spoleto Calcio a mezzo raccomandata spedita in data 29 novembre 2019 presso il corretto indirizzo della sede legale della medesima SSD Spoleto Calcio.
La suddetta raccomandata, disponibile per il ritiro presso il competente Ufficio Postale in data 5 dicembre 2019, non è mai stata ritirata dalla SSD Spoleto Calcio e, pertanto, in data 28 febbraio 2020 è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Da quanto sopra, stante le prescrizioni in tema di notifica a mezzo raccomandata, la notifica della decisione impugnata risulta correttamente perfezionata al compimento del termine di compiuta giacenza (trenta giorni a far data dal 5 dicembre 2019 ovvero in data 4 gennaio 2020).
Ne consegue, pertanto, che la SSD Spoleto Calcio avrebbe dovuto impugnare la decisione della Commissione Premi entro e non oltre l’11 gennaio 2020 (“Il procedimento in ultima istanza è instaurato con reclamo che deve essere proposto, senza essere preannunciato e con le modalità di cui all’art. 53, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata” – art. 91 CGS), mentre, al contrario, il reclamo in esame è stato trasmesso dalla SSD Spoleto Calcio in data 15 gennaio 2020, ovvero tardivamente. Tutto quanto premesso
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 08 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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