F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/TFN del 18.06.2020 – (SSD Spoleto Calcio / Real Ducato Spoleto – Reg. Prot. 57/TFN-SVE) Decisione n. 61/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 57/TFN-SVE
Decisione n. 61/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 57/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente;
Avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);
Avv. Antonino Piro – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata l’08 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) ontro la società ASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore Ginepri Fausto n. 16.04.2000 –matr. FIGC 6984003 - ric. n. 245),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 245 del 28.06.2019 la società ASD Real Ducato Spoleto adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della società SSD Spoleto Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante” per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Ginepri Fausto, nato il 16.04.2000.
Con delibera del Com. Uff. 4/E del 21.11.2019 la Commissione Premi di Preparazione, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava la società SSD Spoleto Calcio, al pagamento della somma di €
1.365,00 come penultima titolare del vincolo annuale, ed € 273,00 alla FIGC a titolo di penale.
Avverso tale delibera, con atto del 15.01.2020, la società SSD Spoleto Calcio proponeva impugnazione dinnanzi codesto Tribunale.
Nel ricorso l’appellante deduceva la violazione del diritto di difesa per mancato ricevimento del ricorso di primo grado e per mancato ricevimento della comunicazione ex art. 96 NOIF da parte della Commissione giudicante della FIGC.
In particolare, la reclamante assumeva di aver ricevuto notizia del provvedimento di condanna, solo in data 08.01.2020, con il ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte della LND.
Così deciso nella Camera di consiglio del 08 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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