F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/TFN del 24.06.2020 – (ASD Rotonda Calcio / Cocuzza Salvatore – Reg. Prot. 64/TFN-SVE) Decisione n. 69/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 64/TFN-SVE
Decisione n. 69/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 64/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;
avv. Cristina Fanetti – Componente (Relatore);
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Rotonda Calcio (matr. FIGC 933851) contro il calciatore Cocuzza Salvatore (n. 04.07.1987 - matr. FIGC 4026192) avverso la decisione della CAE – LND pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,
la seguente
DECISIONE
Con reclamo del 24.10.2019 il calciatore Salvatore Cocuzza adiva la società ASD Rotonda Calcio dinanzi la Commissione Accordi Economici al fine di ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento, in suo favore, dell’importo di € 4.000,00, quale saldo del corrispettivo dovuto in relazione all’accordo economico intercorso tra le parti per la stagione sportiva 2018/2019. La società ASD Rotonda Calcio, in data 15.01.2010, faceva pervenire le proprie controdeduzioni con le quali sosteneva di aver corrisposto tutto quanto dovuto al calciatore e depositava, a prova di ciò, copia di n. 3 assegni di importo pari ad € 2.000,00 ciascuno, e n. 2 ricevute di pagamento rispettivamente di € 2.000,00 e di € 3.000,00. Con provvedimento del 3 febbraio 2020, prot. 82/CAE/2019-20, la Commissione Accordi Economici, rilevando la tardività delle controdeduzioni depositate dalla ASD Rotonda Calcio, accoglieva il reclamo e, per l’effetto, condannava la società al pagamento in favore del calciatore dell’importo di € 4.000,00. Con reclamo del 7 febbraio 2020, la ASD Rotonda Calcio impugnava dinanzi a questo Tribunale Federale la richiamata decisione della Commissione Accordi Economici chiedendo la riforma della decisione della CAE, la condanna del calciatore alla refusione delle spese legali nonché, ove se ne riscontrassero i presupposti, la trasmissione degli atti alla Procura Federale. La reclamante – a sostengo del gravame promosso – eccepiva di aver interamente corrisposto al calciatore il corrispettivo dell’accordo economico, riproponendo le difese svolte innanzi alla CAE e quindi depositando le copie dei n. 3 assegni attestanti il pagamento di € 2.000,00 ciascuno, nonché le copie delle n. 2 quietanze di pagamento di importo rispettivamente di € 2.000,00 e di € 3.000,00, affermando di aver corrisposto queste ultime somme in contanti al calciatore. Depositava, altresì, un estratto conto bancario come prova del pagamento delle spettanze corrisposte a mezzo assegni bancari. Il calciatore Cocuzza, ritualmente notiziato del reclamo, inviava tempestive controdeduzioni nelle quali chiedeva il rigetto del gravame con la conferma della decisione della CAE e la condanna della Società ASD Rotonda Calcio alle spese processuali.
Il Cocuzza eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della costituzione della società nel primo grado di giudizio, in quanto tardiva, con conseguente inammissibilità anche della documentazione allegata. Sempre in via preliminare, il calciatore eccepiva che le pretese ricevute di pagamento non potevano qualificarsi quali “liberatorie” in quanto prive dei requisiti di cui all’art. 25 bis Reg. LND, essendo le stesse del tutto generiche, scarne ed assolutamente prive di alcun riferimento al rapporto sotteso. Nel merito, l’appellato, nel riconoscere di aver percepito la somma di € 6.000,00 di cui ai n.3 assegni depositati dalla reclamante, disconosceva le firme apposte in calce alle ricevute di pagamento, dichiarando di non aver mai ricevuto quelle somme e di vantare quindi un credito residuo di € 4.000,00 nei confronti della ASD Rotonda Calcio.
Rilevava inoltre come fosse usanza della società pagare i compensi dei calciatori a mezzo assegno bancario e come quindi, risultasse del tutto anomala la dazione in contanti. In data 10.06.2020 la società ASD Rotonda Calcio faceva pervenire una nota pec contenente ulteriore produzione documentale, consistente in una dichiarazione apparentemente sottoscritta dal Cucuzza in data 20.12.2018, un assegno intestato al Cucuzza per € 3.000,00, nonché un documento bancario del 19.02.2020.
La vertenza veniva quindi discussa dalle parti e decisa alla riunione del 15.06.2020. Il reclamo deve essere rigettato. Preliminarmente, il Collegio rileva la tardività e la conseguente inammissibilità della documentazione prodotta da ultimo dalla società in data 10.06.2020.
Tanto premesso, ferma la tardività delle difese svolte dalla società nel primo grado di giudizio, in ogni caso se quietanze depositate dalla ASD Rotonda Calcio non costituiscono elementi probatori atti a verificare l’avvenuto pagamento da parte della reclamante nei confronti del calciatore, non essendo conformi a quanto disposto dall’art. 25 bis Reg. LND. La norma prevede, infatti, che i pagamenti da chiunque, a qualunque titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce.
Le quietanze depositate in giudizio risultano essere del tutto generiche mancando di qualsivoglia indicazione circa la causale ed il periodo contrattuale cui sono riferite, non essendo quindi idonee a provare l’effettivo pagamento del calciatore. Conseguentemente, anche il disconoscimento della firma avanzato dal calciatore perde di qualsiasi rilevanza ai fini del presente giudizio.
Alla soccombenza seguono le spese ai sensi dell’art. 33, comma 14, CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE - LND. Condanna la ASD Rotonda Calcio al pagamento delle spese di lite liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge.
Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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