F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFN del 13.9.2019 – (FC Pro Vercelli 1892 Srl/AC Chievo Verona Srl – Reg. Prot. 13/TFN-SVE) Decisione n. 6/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 13/TFN

Decisione n. 6/TFN 2019/2020

Reg. Prot. 13/TFN

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Giuseppe Lepore – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Antonio Piro – Componente;

Avv. Flavia Tobia – Componente

Avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 4 settembre 2019,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 1, lett. b CGS proposto dalla società FC Pro Vercelli 1892 Srl contro la società AC Chievo Verona Srl avverso il provvedimento/certificazione della LNP Serie A del 01.07.2019 e tendente ad ottenere l’integrazione della corresponsione del premio di valorizzazione e rendimento per il calciatore Bani Mattia in ordine allaccordo n. 185/A stipulato tra le parti in data 28.07.2016,

la seguente

DECISIONE

In data 28.7.2016 le Società AC Chievo Verona Srl e FC Pro Vercelli 1892 Srl concordavano la cessione del contratto relativo al calciatore Mattia Bani dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona Srl, convenendo il pagamento dellaccordo attraverso un meccanismo comprendente anche un premio di rendimento, differito nel tempo e condizionato ed ancorato ad una serie di eventi, strettamente legati alla attività agonistica dell’atleta, e ai risultati conseguiti. Segnatamente le pattuizioni relative all’aspetto economico dellaccordo erano così convenute:

1. € 100.000 (centomila/00) qualora il calciatore sia inserito nella lista dellAC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato.

2. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 1^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

3. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 3^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

4. € 50.000 (cinquantamila/00) alla 5^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

5. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 6^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

6. € 75.000 (settantacinquemila/00) alla 11^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

7. € 100.000 (centomila/00) alla 15^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

8. € 100.000 (centomila/00) alla 20^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

9. € 150.000 (centocinquantamila/00) alla 25^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

10. 150.000 (centocinquantamila/00) alla 30^ presenza in Serie A con il Chievo Verona

In caso di futura vendita ad un terzo club l’A C Chievo Verona riconoscerà alla FC Pro Vercelli 1892 Srl una somma pari al 50% del ricavato.

L’AC Chievo Verona riconoscerà alla FC Pro Vercelli 1892 Srl la percentuale dovuta una volta che l’AC Chievo Verona avrà incassato l’intero corrispettivo pattuito o nei casi di pagamenti rateali la percentuale sarà corrisposta secondo la medesima rateizzazione del trasferimento.

Il giorno successivo le stesse parti convenivano il trasferimento dell’atleta Mattia Bani dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl a titolo temporaneo e gratuito per la successiva stagione 2016/2017.

Al termine della stessa il calciatore Mattia Bani rientrava dal cd prestito al AC Chievo Verona, e, nella successiva stagione 2017-2018, veniva inserito nella lista ex C.U 83/2014 al termine della sessione estiva del calcio mercato, e nella medesima stagione partecipava a n.16 partite ufficiali con il AC Chievo Verona in Serie A.

Di tanto la Lega Nazionale Professionisti Serie A dava certificazione.

Con ricorso n. 11 pervenuto il 10.7.18 la Società AC Chievo Verona adiva lo scrivente Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la certificazione della LNPA Ufficio Tesseramenti del 4.7.18, con la quale, la stessa indicava in € 600.000,00 il premio di rendimento conseguente al verificarsi delle condizioni previste dellaccordo n. 185/A stipulato tra le parti, con il quale latleta Mattia Bani veniva trasferito dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl alla AC Chievo Verona.

Assumeva la Società ricorrente che la impugnata certificazione della LNPA Ufficio Tesseramenti sarebbe invalida e inefficace perché non motivata; assumeva altresì che l’atleta Bani non avrebbe partecipato a nessuna gara di Serie A nella stagione 2016-2017, né che sarebbe stato inserito nella lista ex C.U 83/2014 per quella stagione, e quindi che l’accordo 185/A sarebbe stato reso inefficace dallaccordo successivo n. 727/A del 29.7.16 con il quale l’atleta Bani veniva trasferito, a titolo temporaneo dalla AC Chievo Verona alla FC Pro Vercelli 1892 Srl.

Contestava infine che laccordo n. 185/A, ove valido, sarebbe stato mal interpretato, poiché ciascuna delle pattuizioni indicate doveva intendersi esclusiva al suo verificarsi, senza pertanto cumulo tra di esse. Insisteva e concludeva per l’annullamento e la revoca della suddetta certificazione.

Si costituiva tempestivamente la Società FC Pro Vercelli 1892 Srl, la quale contestava le argomentazioni e la domanda della ricorrente, assumendo che la certificazione della LNPA non dovesse essere motivata, che l’accordo del 29.7.2016 n. 727/A. non derogasse ma integrasse il precedente accordo n. 185/A, e che infine le pattuizioni contenute nellaccordo 185/A dovessero intendersi cumulate fra loro.

Alla udienza del 16.10.18 la vertenza veniva trattata alla presenza di procuratori delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, e, allesito della discussione, veniva decisa.

Con decisione del 16.10.2018 lo scrivente Tribunale rigettava la pretesa dell’AC Chievo Verona Srl, confermava la certificazione dell’Ufficio Tesseramento della LNPA.

Per cche poi qui rileverà, lo scrivente Tribunale così argomentava.

che, nell’ambito complessivo della pattuizione rivolta a valutare e valorizzare le prestazioni del giovane calciatore, le parti abbiano pattuito il premio di rendimento attraverso l’indicazione di una serie di obiettivi, via via crescenti, tali da premiare l’attività di addestramento e preparazione svolta nel passato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e confermata nel gradimento dalla utilizzazione del calciatore stesso nella difficile competizione della Serie A.e ancora

Si deve quindi convenire che le parti abbiano convenuto una serie di compensi premianti e crescenti, aggiuntivi, legati al rendimento dellatleta e al gradimento dello staff dellAC Chievo Verona, e parametrati alle sue partecipazioni al campionato di Serie A, via via intervenute, e ponendo un tetto massimo alla valutazione del gradimento con un numero finale di partecipazioni (n. 30), e, nel contempo, ponendo un tetto massimo collegato al compenso complessivo eventualmente recuperabile dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl pari a complessivi € 1.000.000,00.

La decisione non veniva gravata.

Con nuovo ricorso n. 13 del 28.19 la FC Pro Vercelli 1892 Srl impugnava la certificazione della Lega Nazionale Professionisti Serie A dell’1.7.2019 con la quale, in ottemperanza ai principi assunti dalla decisione che precede, la stessa certificando n.10. ulteriori presenze dellatleta Bani nel successivo campionato 2018/2019, indicava e certificava in € 400.000 la somma ancora dovuta dalla stessa società qui reclamante. Assumeva la Pro Vercelli che la LNPA avrebbe errato non contemplando, come somma ulteriormente dovuta limporto di € 100.000 rappresentato dalla condizione n.1 (qualora il calciatore sia inserito nella lista dell’AC Chievo Verona ex CU 83 del 20.11.2014 al termine della sessione estiva del calciomercato), condizione a suo dire nuovamente verificatasi per la nuova e ulteriore iscrizione al campionato 2018/2019.  Riteneva  infatti  che  detta  condizione  fosse  convenuta  a  prescindere  dal  numero  delle  presenze  in competizione di campionato e dovesse essere applicata per ogni nuovo inserimento nella lista di Serie A.

Per l’effetto impugnava la suddetta certificazione nei confronti della Lega Nazionale di serie A e del Chievo Verona, chiedendo la riforma della certificazione stessa e il riconoscimento del proprio ulteriore credito di € 100.000,00.

Si costituivano con memoria sia la Lega Nazionale di serie A che lAC Chievo Verona Srl, eccependo il giudicato, relativamente allaccertamento dell’importo complessivo ancora dovuto, rappresentato dalla decisione del 16/10/2018, sia l’infondatezza della avversa pretesa, in ragione della corretta lettura dell’accordo di trasferimento, gdata da questo Tribunale con la stessa decisione.

La discussione della vertenza, inizialmente fissata per il 07 Agosto 2019, su richiesta della società reclamante veniva rinviata alla riunione del 04 settembre 2019.

Alla udienza del 4.9.19 le parti ribadivano le proprie tesi, riportandosi agli atti; la Pro Vercelli, e relativamente alla eccezione di giudicato, ne contestava la fondatezza precisando che la quantificazione in € 1.000.000 non potesse essere fatto divenuto incontestabile, posto che, avuto l’accoglimento totale della domanda allora prospettata, sarebbe mancato qualsivoglia interesse ad impugnare la decisione, limitando l’appello alla confutazione di una mera premessa logica, priva di riflessi sulla domanda allora proposta.

La controversia veniva decisa.

Occorre preliminarmente risolvere la questione conseguente alla eccezione di giudicato formulata dalla difesa delle due resistenti, e avente ad oggetto laccertamento dell’importo complessivo convenuto tra le parti in € 1.000.000,0 richiamato in motivazione e incidente ora sulla domanda formulata dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl.

Ad avviso dello scrivente Collegio non può assumersi che quell’accertamento abbia effetto di giudicato, rappresentando esclusivamente un accertamento presupposto della decisione, ma non riflettentesi sulla domanda all’epoca formulata dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, peraltro interamente accolta e quindi privata dell’interesse ad impugnare la relativa decisione. Cass. civ. [ord.], sez. III, 20-04-2017, n. 9954, in motivazione, Restano invece fuori dal giudicato gli accertamenti di fatto che non abbiano integrato antecedenti logici necessari della decisione e che pertanto non hanno costituito oggetto di quest'ultima nel senso sopra precisato, il cui contenuto ben può essere riesaminato in un giudizio successivo avente ad oggetto una domanda diversa da quella sulla quale è stata emessa la precedente decisione. Nella vicenda in esame, la circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato prima del furto era una circostanza di fatto il cui accertamento non costituiva  premessa  necessaria  o  fondamento  logico-giuridico  della  pronuncia  di  condanna  dell'assicuratore  al risarcimento del danno, il cui titolo giustificativo era integrato unicamente dalla sussistenza del rapporto assicurativo, dal danneggiamento dell'autovettura dell'assicurato e dal comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista. La predetta circostanza non costituiva pertanto oggetto della decisione e non poteva considerarsi coperta dal giudicato costituito dalla suddetta pronuncia, la quale infatti non conteneva alcuna statuizione in tal senso, recando soltanto, in motivazione, il rilievo sull'assenza di prova al riguardo. La circostanza se il veicolo fosse stato o meno riparato ben poteva pertanto formare oggetto di accertamento nel successivo giudizio avente ad oggetto la diversa domanda di accertamento del diritto all'indennizzo conseguente al furto dell'autovettura, nel quale era stata dedotta a fondamento della nuova pretesa azionata verso la società di assicurazioni. Il giudice del merito, investito di tale pretesa, avrebbe dunque potuto accertare la circostanza previa ammissione delle prove dedotte dal deducente oppure, ritenuta l'irrilevanza o linammissibilità di tali prove, avrebbe potuto reputare la circostanza non provata e decidere di conseguenza, ma non poteva ritenere che la stessa fosse coperta dal giudicato esterno costituito dalla sentenza pronunciata sulla precedente e diversa domanda risarcitoria. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto.”

Ciò nonostante e a prescindere dal riflesso di giudicato, a parere del collegio non pertinente, quel ragionamento resta totalmente condiviso dal Collegio stesso, si da rendere infondata la pretesa della FC Pro Vercelli 1892 Srl in questa sede e come tale da rigettarla.

Infatti come ampiamente argomentato in quel precedente, si ricorda che, nell’ambito complessivo della pattuizione rivolta a valutare e valorizzare le prestazioni del giovane calciatore, le parti abbiano pattuito il premio di rendimento attraverso l’indicazione di una serie di obiettivi, via via crescenti, tali da premiare lattività di addestramento e preparazione svolta nel passato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl, e confermata nel gradimento dalla utilizzazione del calciatore stesso nella difficile competizione della Serie A;” e si ricorda ancora che. “Si deve quindi convenire che le parti abbiano convenuto una serie di compensi premianti e crescenti, aggiuntivi, legati al rendimento dell’atleta e al gradimento dello staff dell’AC Chievo Verona, e parametrati alle sue partecipazioni al campionato di Serie A, via via intervenute, e ponendo un tetto massimo alla valutazione del gradimento con un numero finale di partecipazioni (n. 30)”.

Non è convenuto tra le parti che gli obiettivi dovessero essere raggiunti nella medesima stagione (rappresentando in quel caso il massimo del gradimento con conseguente incremento premiante del relativo premio) siccdeve certamente dedursi che la volontà delle parti fosse quella di spalmare le ipotesi per la durata del rapporto convenuto con il calciatore Bani.

È ovvio che tanto prima il calciatore Bani avesse raggiunto il limite del bonus, tanto pil gradimento sarebbe stato elevato.

Da cconsegue che, interpretando la volontà delle parti, per come le stesse hanno formulato le relative pattuizioni, l’inserimento dell’atleta nella lista ad inizio campionato, rappresenta evidentemente il primo scalino della pattuizione premiante, che prevede una serie di clausole a salire, tanto più legate allutilizzazione del calciatore da parte dellallenatore nelle gare di serie A.

Ed allora la nuova iscrizione ad un successivo campionato non può intendersi come ulteriore obiettivo a crescerepremiante e premiato, ma semplicemente un passaggio necessario per lutilizzazione del calciatore e per il raggiungimento degli altri ulteriori obiettivi.

Ove si volesse assumere lopposta ipotesi, ci si troverebbe al paradosso rappresentato dal fatto che, ove latleta avesse partecipato nella prima stagione a tutte le 30 partite convenute nel bonus, la FC Pro Vercelli 1892 Srl avrebbe diritto a quanto pattuito in tutti i 10 punti dellaccordo, con ciò confermando la qualità del giocatore, il gradimento della società e la meritevolezza dell’addestramento offerto dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl; laddove invece l’atleta Bani avesse partecipato a sole 5 competizione per ogni anno, assumendo per ipotesi una durata di 6 anni di contratto (manifestando certamente una qualità e gradimento inferiori), la FC Pro Vercelli 1892 Srl avrebbe diritto, secondo la sua tesi, sia al bonus per le 30 partite che ad ulteriore bonus del punto 1 per ogni anno successivo di iscrizione in lista, raggiungendo l’ulteriore premio di € 600.000,00.

È evidente che siffatta interpretazione cozzi con la lettura dellaccordo e il fine convenuto tra le parti per gratificare la FC Pro Vercelli 1892 Srl per laddestramento offerto al calciatore Bani, finendo con premiare non l’immediato inserimento in prima squadra in serie A, ma un uso discontinuo e precario nellarco del suo tesseramento.

La volontà delle parti, come emerge dallaccordo, e secondo le riflessioni di egual segno esposte nel precedente tra le parti, comunque da intendersi come antecedente logico giuridico della interpretazione negoziale, depone per la sussistenza di un unico bonus rappresentato dalla iscrizione in lista, peraltro risultato minimo che latleta avrebbe potuto raggiungere per essere considerato, senza che ciò possa essere ritenuto efficace anche per le stagioni successive.

Le riflessioni che precedono offrono pieno confronto alla valutazione della corretta certificazione formulata dalla LNPA e qui infondatamente impugnata, in realtà immune da vizi ed erronei e come tale da confermarsi in toto.

In ragione della complessità della materia, il Tribunale ritiene opportuna la compensazione delle spese.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla FC Pro Vercelli 1892 Srl.

Nulla per le spese.

Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it