F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 70/TFN del 24.06.2020 – (ASD Pomezia Calcio 1957 / Evacuo Davide – Reg. Prot. 69/TFN-SVE) Decisione n. 70/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 69/TFN-SVE

 

Decisione n. 70/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 69/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente (Relatore);

avv. Flavia Tobia – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla socieASD Pomezia Calcio 1957 (matr. FIGC 951464) avverso la decisione della CAE - LND in merito alla controversia sorta con il calciatore Evacuo Davide (n. 08.05.1987 - matr. FIGC 4439405), pubblicata nel Com. Uff. n. 235/1 del 03 febbraio 2020,

la seguente

DECISIONE

Con atto del 10 febbraio 2020, l’ASD Pomezia Calcio 1957 ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici (di seguito CAE), emessa il 3 febbraio 2020 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Davide Evacuo, del complessivo importo di € 12.000,00, quale somma maturata, ma non ancora percepita in forza dell’accordo economico sottoscritto inter partes in data 19.08.2020 per la stagione sportiva 2019/2020. Lamenta l’ASD Pomezia Calcio 1957 che la decisione impugnata ha ritenuto tardiva e dunque inammissibile la propria memoria difensiva presentata alla CAE in data 20.01.2020, in risposta al reclamo del calciatore trasmesso il 06.12.2019. Deduce dunque l’ASD Pomezia Calcio 1957 l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND, che prevede per la parte resistente – a pena di decadenza - il termine di 30 giorni dal ricevimento del reclamo per la produzione di difese e documenti.

Tale termine, a detta della reclamante, violerebbe l’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce i principi del giusto processo e del contraddittorio, impedendo alle società resistenti di potersi difendere innanzi all’udienza fissata dalle CAE. In secondo luogo l’ASD Pomezia Calcio 1957 sostiene la nullità dell’accordo economico stipulato con il calciatore Evacuo in quanto sottoscritto su di un modulo errato riportante in epigrafe la stagione sportiva 2017-2018 e non quella in questione (2019-2020). Infine l’appellante deduce l’erroneità della decisione della CAE in quanto il calciatore Evacuo, al momento del tesseramento, avrebbe taciuto la squalifica di una giornata inflittagli a seguito di procedimento disciplinare per frasi contrarie ai principi di lealtà e correttezza, pronunciate nella stagione 2018/2019 nel corso di un precedente tesseramento.

Tale grave comportamento avrebbe danneggiato l’ASD Pomezia Calcio 1957 in quanto la stessa non aveva potuto schierare il calciatore più rappresentativo ed inoltre il comportamento del tesserato aveva comunque trasgredito i principi di correttezza e lealtà che la stessa società considera inviolabili.

Il calciatore Davide Evacuo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo in via preliminare: i) l’inammissibilità del gravame in quanto notificato al legale del calciatore che lo aveva assistito nel procedimento innanzi alla CAE (Avv. Chiacchio); ii) l’inammissibilità delle doglianze d’appello in quanto non validamente proposte dall’ASD Pomezia Calcio 1957 innanzi la CAE e dunque la reclamante nulla potrebbe dedurre, argomentare e produrre in questa sede.

In relazione ai motivi d’appello il calciatore rileva poi che la presunta incostituzionalità dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND risulta del tutto infondata, in quanto la previsioni di termini decadenziali per le difese delle parti è del tutto legittima e connaturale ad ogni procedimento giudiziale, tanto da essere prevista sia nel c.p.c. che nel c.p.p., tanto più poi è connaturale al processo sportivo che deve rispondere anche a principi di celerità e speditezza, non potendosi prevedere rinvii d’udienza nel caso in cui le difese delle parti potessero essere sollevate per la prima volta in sede di discussione. Quanto alla nullità del contratto la difesa dell’Evacuo afferma poi che l’accordo economico non presenta alcuno dei gravi vizi per cui è prevista la nullità dell’atto; ad ogni modo sia la data di sottoscrizione, che quella di deposito dimostrano comunque il riferimento alla stagione 2019/2020. Il calciatore Evacuo ha poi comunque prestato la sua attività agonistica nella stagione in questione e tale fatto non è mai stato negato o contestato dalla società appellante, che anzi ha anche provveduto al pagamento di una mensilità (quella di settembre 2019). Infine circa la squalifica di una giornata, scontata dal calciatore durante la stagione sportiva in oggetto, il calciatore rileva come tale comportamento non sia mai stato contestato dalla società, che invece – se del caso - avrebbe ben potuto elevare sanzioni o richiami ben prima delle richieste economiche del calciatore innanzi la CAE. Eventuali contestazioni a carico del calciatore – di cui comunque non v’è traccia - si sarebbero dunque dovute sollevare nell’immediatezza del fatto e certamente prima delle richieste di pagamento del calciatore. La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 15 giugno 2020. Il reclamo pur ammissibile deve essere respinto. In via preliminare rileva questo Tribunale che il reclamo dell’ASD Pomezia Calcio 1957 risulta ammissibile. Quanto alla notifica del reclamo al procuratore costituito innanzi alla CAE è la stessa norma di cui all’art. 53 CGS che prevede che “gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati … devono essere comunicati all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento”. Dagli atti risulta che innanzi alla CAE il calciatore aveva indicato per le comunicazioni proprio la PEC alla quale l’ASD Pomezia Calcio 1957 ha poi – regolarmente – comunicato l’appello. Quanto ai motivi di reclamo poi questo Tribunale ha, in diverse occasioni precisato, come la mancata o tardiva costituzioni in primo grado impedisce semmai all’appellante, entro certi limiti, la produzione ed allegazione documentale in sede di gravame, ma non gli impedisce di certo di impugnare la decisione e di esercitare il proprio diritto di difesa sviluppando argomenti difensivi (come nel caso in esame).

L’appello della ASD Pomezia Calcio 1957 risulta comunque infondato e deve respingersi nel merito.

La lamentata illegittimità costituzionale dell’art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND, non risulta fondata; la previsioni di termini processuali perentori con le relative decadenze è invero questione che non elimina affatto o impedisce il legittimo contraddittorio e diritto di difesa, ma anzi è norma prevista proprio per salvaguardare detti principi. In particolare nel giudizio innanzi alla CAE entrambe le parti hanno infatti termini perentori entro i quali articolare le proprie difese.

D’altra parte la previsione di termini processuali perentori è poi prevista anche nel nostro Ordinamento Giudiziario, sia in ambito civile, che penale, che amministrativo. Anche la supposta nullità del contratto deve disattendersi, l’utilizzo di un vecchio modulo federale con un’erronea indicazioni nell’epigrafe della stagione sportiva di riferimento non può considerarsi elemento di nullità negoziale ai sensi dell’art. 1418 c.c. L’accordo in questione contiene invero tutti gli elementi per la sua validità ed efficacia, riportando anche chiaramente sia la data di sottoscrizione (del 18.08.2019), che quella di deposito presso i competenti organi federali (del 09.09.2019).

D’altra parte poi, anche in questa sede, la stessa appellante non contesta, nella sostanza, che tale contratto sia stato sottoscritto in quella data ed in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 a seguito del tesseramento del calciatore.

Infine quanto alla circostanza della squalifica di una giornata asseritamente taciuta dal calciatore Evacuo, nemmeno tale episodio appare decisivo per l’accoglimento del reclamo. Invero anche ammesso che in sede di tesseramento ad inizio stagione la ASD Pomezia Calcio 1957 non abbia verificato le eventuali squalifiche dei propri tesserati (ovvero dei calciatori che intendeva tesserare), nulla vietava o impediva comunque alla medesima società – nel corso della stagione - di sanzionare od elevare contestazioni disciplinari ai propri calciatori, nel caso in cui il loro comportamento non fosse stato giudicato consono ai canoni educativi ovvero ai principi inviolabili della stessa società.

Tanto premesso,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, rigetta il reclamo della ASD Pomezia Calcio 1957 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della CAE – LND. Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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