F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/TFN del 24.06.2020 – (FBC Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. / SSD Fidelis Andria 2018 Srl / SSD Brindisi Football Club Srl – Reg. Prot. 73/TFN-SVE) Decisione n. 73/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 73/TFN-SVE

Decisione n. 73/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 73/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Marco Baliva – Presidente f. f.;

avv. Cristina Fanetti – Componente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Antonino Piro – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 15 giugno 2020,

a seguito del ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società FBC Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. (matr. FIGC 940757) contro le società SSD Fidelis Andria 2018 Srl (matr. FIGC 949670) e SSD Brindisi Football Club Srl (matr. FIGC 914722) al fine di ottenere un risarcimento danni per fatti di cui all’art. 26, comma 1 del CGS, (danni arrecati allimpianto sportivo “S. Vicino” di Gravina (BA) in occasione della gara Fidelis Andria-Brindisi del 6.10.2019 valevole per la sesta giornata di andata del Campionato Nazionale Serie D 2019-2020),

la seguente

DECISIONE

Con atto del 20 febbraio 2020, la FBC Gravina Soc. Coop. Sportiva Dilettante ha adito questo Tribunale, chiedendo la condanna in solido della SSD Fidelis Andria 2018 Srl e della SSD Brindisi Football Club Srl al risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di quest’ultima SSD Brindisi FC allo stadio comunale S. Vicino, in Gravina di Puglia (BA), concesso alla SSD Fidelis Andria 2018, per lo svolgimento della gara Fidelis Andria 2018 – Brindisi FC, disputatasi in data 6 ottobre 2019. La ricorrente quantifica il risarcimento dei danni nella misura di € 976,00, come da fattura quietanzata in atti - n. 1/250 del 15.11.2019 - emessa dalla Ditta Tennis Tecnica Srl, per il ripristino di una zona di campo in erba sintetica, bruciata in seguito al lancio di un petardo da parte dei sostenitori della SSD Brindisi FC.

Precisa, la ricorrente, di avere preventivamente inviato richiesta di risarcimento danni alle Società oggi convenute prima della esecuzione dei lavori di ripristino, quantificando la relativa spesa, corrispondente a quella poi effettivamente sostenuta, ma senza ricevere riscontro alcuno.

La SSD Fidelis Andria 2018 e la SSD Brindisi FC, ritualmente notiziate del ricorso, non hanno inviato memorie difensive.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 15 giugno 2020 nella quale è comparso il difensore della ricorrente ed hanno partecipato anche le società resistenti: la SSD Fidelis Andria 2018 deducendo la propria estraneità ai fatti e la SSD Brindisi FC eccependo la eccessività dei costi di ripristino e la quantificazione degli stessi in assenza di contraddittorio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei soli confronti della SSD Brindisi FC.

La responsabilità del danno e la tipologia dello stesso trovano conferente riscontro non solo nel provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n 36 del 09.10.2019) ma anche nel rapporto di gara acquisito in atti, nel quale l’arbitro ha confermato il lancio di un petardo e di un fumogeno da parte dei sostenitori della SSD Brindisi FC che prima di essere spento ha causato la bruciatura di una zolla del manto erboso in erba sintetica.

Anche la quantificazione del danno deve essere condivisa in quanto congrua e inoltre provata da fattura quietanzata relativa alla spesa sostenuta, come previsto dalla normativa federale.

Risulta inoltre in atti, che con posta certificata del 15 ottobre 2019 la ricorrente Società ha inviato alle controparti atto di costituzione in mora con allegato il preventivo della spesa necessaria alla riparazione dei danni, corrispondente come detto all’esborso effettivamente sostenuto, senza ricevere riscontri.

Accertata quindi al responsabilità esclusiva della SSD Brindisi FC, nulla può essere ascritto alla SSD Fidelis Andria 2018 ad alcun titolo.

Tanto considerato,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara la SSD Brindisi Football Club Srl tenuta a corrispondere alla FBC Gravina Soc. Coop. Sp. Dil., il complessivo importo di € 976,00 (novecentosettantasei/00), oltre al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori.

Nulla per il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020

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