F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFN del 1.10.2019 – (Gallipoli F. 1909 Srl SSD/ASD Montefiore Gallipoli – Premio Preparazione Alemanno Lorenzo – Reg. Prot. 197/TFN-SVE) Decisione n. 9/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 197/TFN-SVE

Decisione n. 9/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 197/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Flavia Tobia – Componente;

Avv. Marina Vajana – Componente;

Avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 Luglio 2019,

a seguito del Reclamo della società Gallipoli G. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli avverso la decisione  della  Commissione  Premi  (ric.  n.  773   premio  di  preparazione  per  il  calciatore  Alemanno  Lorenzo), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019, la seguente

DECISIONE

 

Con reclamo del 18.03.2019 la società ASD Montefiore Gallipoli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all’atleta Lorenzo Alemanno, tesserato per la prima volta quale “giovane dilettante” dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Montefiore Gallipoli quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall’art. 96 NOIF relativo all’atleta Lorenzo Alemanno, condannava la Gallipoli F. 1909 Srl SSD al pagamento dell’importo totale di

3.456,25, di cui € 2.765,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Montefiore Gallipoli ed € 691,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la Gallipoli F. 1909 Srl SSD ha proposto reclamo con atto comunicato in data 13 giugno 2019.

A sostegno del proprio reclamo, la Gallipoli F. 1909 Srl SSD osserva, in primo luogo, che la società reclamante e la ASD Montefiore Gallipoli avrebbero stipulato un protocollo dintesa avente scadenza il 30.06.2020 finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione tecnica tra i due enti.

In particolare, sostiene la società reclamante, in virtù di detto accordo la ASD Montefiore Gallipoli avrebbe sostanzialmente assunto la preparazione e la gestione di tutto il settore giovanile del Gallipoli Football 1909 Srl SSD ovvero dei calciatori tesserati con la medesima Gallipoli F. 1909 Srl SSD, senza “avere nulla a pretendere in quanto verrà considerato come contributo in favore del Gallipoli Football 1909 Srl”, con contestuale riconoscimento a fini compensativi” di altre utilità (rette mensili, utilizzo gratuito dell’impianto sportivo, spazi pubblicitari, premio di valorizzazione in caso di futuro trasferimento),

Rileva, quindi, la società reclamante che, in virtù di tale accordo, la ASD Montefiore Gallipoli avrebbe espressamente rinunciato al premio di preparazione di cui alla decisione impugnata.

In ogni caso, poi, osserva la Gallipoli F. 1909 Srl SSD che la decisione in esame risulterebbe errata in quanto, stante l’avvenuto tesseramento del calciatore nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli non avrebbe diritto al premio di preparazione per il calciatore Lorenzo Alemanno in qualità di “unica”, bensì quale “ultima” con riferimento esclusivamente alla stagione sportiva 2017/2018.

Ritualmente notiziata del reclamo, contro deduceva la ASD Montefiore Gallipoli, sostenendo che l’accordo richiamato dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD non sarebbe più efficace tra le parti a causa del reiterato grave inadempimento dello stesso da parte della medesima società reclamante e chiedendo, pertanto, la conferma dell’impugnata decisione.

Il reclamo veniva deciso all’udienza del 22 luglio 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In primo luogo, infatti, in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF. Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, “l’intervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l’originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante”. Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d’intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l’originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione.

In secondo luogo, poi, si osserva che per costante giurisprudenza di questo Tribunale, laddove la società tenuta al pagamento del premio sia stata anche titolare del tesseramento annuale del calciatore nella stagione o nelle stagioni sportive immediatamente precedenti, tali tesseramenti non rilevano ai fini dell’individuazione delle società aventi diritto al premio di preparazione.

Tale orientamento, dal quale non vi è motivo di discostarsi, è correttamente ispirato allesigenza della più ampia realizzazione dello spirito di solidarietà che informa l’istituto del premio di preparazione senza alcun pregiudizio per le Società, le quali devono comunque pagare il premio per intero (salva l’individuazione delle Società aventi diritto nel triennio precedente) e che, usufruendo” del precedente tesseramento annuale del giovane calciatore (e della formazionedirettamente impartitagli), quasi naturalmente e senza soluzione di continuità, si assicurano il vincolo

pluriennale.

Nel caso di specie, il calciatore Lorenzo Alemanno è stato tesserato nella stagione 2015/2016 con vincolo annuale da parte della ASD Montefiore Gallipoli, nella successiva stagione 2016/2017 con la medesima società reclamante con vincolo annuale, nella successiva stagione 2017/2018 nuovamente con la ASD Montefiore Gallipoli con vincolo annuale

ed, infine, nella stagione 2018/2019 con vincolo pluriennale da parte della Gallipoli F. 1909 Srl SSD.

Pertanto, ai fini della quantificazione del premio di preparazione, non rilevando a tal fine il tesseramento della Gallipoli F. 1909 Srl SSD, la ASD Montefiore Gallipoli deve essere considerata quale unica titolare del vincolo annuale del calciatore, così come correttamente indicato dalla Commissione Premi nella decisione impugnata.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all’art. 96 NOIF, ai sensi dellart. 1bis e dellart. 30,

comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla società Gallipoli F. 1909 Srl e, per l’effetto, conferma limpugnata decisione della Commissione Premi.

Visto l’art. 30, comma 36 vecchio CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Dispone addebitarsi la tassa.

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