F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto nonufficiale – Decisione n. 63/TFN del 18.06.2020 – (SSD Spoleto Calcio / Real Ducato Spoleto – Reg. Prot. 54/TFN-SVE) Decisione n. 63/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 54/TFN-SVE
Decisione n. 63/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 54/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto
da Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Cristina Fanetti – Componente;
Avv. Antonino Piro – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata l’08 giugno 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a) CGS proposto dalla società SSD Spoleto Calcio (matr. FIGC 206694) contro la società ASD Real Ducato Spoleto (matr. FIGC 951374) avverso la decisione della Commissione Premi pubblicata con Com. Uff. n. 4/E del 21.11.2019 - (Premio di preparazione per il calciatore Parmegiani Leonardo n. 24.05.2000 – matr. FIGC 6659764 - ric. n. 265),
la seguente
DECISIONE
Con ricorso n. 265 del 28.06.2019 la società ASD Real Ducato Spoleto adiva la Commissione Premi di Preparazione chiedendo la condanna della società SSD Spoleto Calcio al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato con vincolo “giovane dilettante” per la stagione sportiva 2015/2016, il calciatore Parmegiani Leonardo, nato il 24.5.2000. Con delibera del Com. Uff. 4/E del 21.11.2019 la Commissione Premi di Preparazione, accertata l’attendibilità della richiesta, accoglieva il ricorso e per l’effetto condannava la società SSD Spoleto Calcio, al pagamento della somma di € 1.092,00 come penultima titolare del vincolo annuale, ed € 273,00 alla FIGC a titolo di penale. Avverso tale delibera, con atto del 15.01.2020, la società SSD Spoleto Calcio proponeva impugnazione dinnanzi codesto Tribunale. Nel ricorso l’appellante deduceva la violazione del diritto di difesa per mancato ricevimento del ricorso di primo grado e per mancato ricevimento della comunicazione ex art. 96 NOIF da parte della Commissione giudicante della FIGC. In particolare, la reclamante assumeva di aver ricevuto notizia del provvedimento di condanna, solo in data 08.01.2020, con il ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte della LND. L’appellante lamentava, altresì, la prescrizione del diritto di credito, nonché un comportamento scorretto della società ASD Real Ducato Spoleto. Il reclamo è inammissibile perché tardivo. Infatti, contrariamente da quanto affermato dalla reclamante, la decisione della Commissione Premi di Preparazione, veniva notificata in data 29.11.2019. In particolare, risulta dagli atti, che la notificazione de qua fu eseguita a mezzo del servizio postale presso la sede della SSD Spoleto Calcio e che il piego raccomandato - non essendo stato ritirato dall’appellante nonostante l’avvenuto rilascio del relativo avviso di giacenza presso l’ufficio postale in data 05.12.2019 – è stato restituito alla FIGC per “compiuta giacenza”. Ai sensi dell'art. 91, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, il gravame deve essere proposto entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata. Per cui il reclamo, proposto oltre il termine di giorni sette, è tardivo e, pertanto, inammissibile.
Come noto, in caso di mancato ritiro, la notifica si intende eseguita decorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza; per cui, il termine di sette giorni per proporre impugnazione, inizia a decorrere dal giorno successivo al predetto termine di trenta giorni. Orbene, il reclamo è stato notificato in data 15.01.2020, ovvero dieci giorni dalla notifica che, per quanto sopra esposto, risultava perfezionatasi in data 05.01.2020. Pertanto, il gravame è inammissibile e la sanzione della inammissibilità impedisce al Tribunale di prendere in analisi il merito della vicenda.
Tanto considerato,
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, all’esito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 08 giugno 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18.05.2020.
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