F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 82/TFN del 05.08.2020 – (ASD Corigliano Calabro / Zappalà Giuseppe – Reg. Prot. 77/TFN-SVE) Decisione n. 82/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 77/TFN-SVE

 

Decisione n. 82/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 77/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Marco Baliva – Vice Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Luglio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla socieASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Zappalà Giuseppe (n. 28.05.1990 - matr. FIGC 3988090) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso introduttivo del 17.1.2020 il calciatore Giuseppe Zappalà adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir riconoscere limporto di € 7.845,16 in danno alla quale ASD Corigliano Calabro, residuo dovuto sino al 20.12.2019 relativamente all’accordo economico (depositato il 3.10.2019) per  la  stagione 2019/2020, convenuto per  limporto complessivo di € 19.000,00; precisava di essere stato trasferito ad altra società in data 5.12.2019.

Nel ricorso il calciatore richiedeva di essere sentito alla udienza di discussione

La società convenuta provvedeva a inviare la propria memoria difensiva in data 1.5.2020, ben oltre il termine di 30 gg previsto dall’art 25 RLND.

La Commissione adita fissava udienza al 27.2.2020; in data 23.2.2020 la Commissione Accordi Economici comunicava di annullare causa Covid 19 ludienza fissata, riservando nuova convocazione

Alla udienza del 26.6.2020 la vertenza veniva decisa.

Con decisione del 3.7.2020, (Com. Uff. n. 7/1 CAE del 03.07.2020) la Commissione Accordi Economici condannava la ASD Corigliano Calabro al pagamento, in favore del calciatore Giuseppe Zappalà della somma di € 7.845,16, a titolo di compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/2020, maturato fino al mese di dicembre 2019, ritenendo tardive le controdeduzioni della società.

Con rituale e tempestivo ricorso del 08.07.2020, la Società ASD Corigliano Calabro, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 03.07.2020, (Com. Uff. n. 7/1 CAE del 03.07.2020). Nellimpugnare la decisione, la Società ASD Corigliano Calabro ha eccepito la violazione del contraddittorio, non avendo la Commissione Accordi Economici comunicatole la data di discussione del reclamo.

Nel merito, la stessa ha evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la reclamante è stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”.

Sulla base di tali eccezioni, il sodalizio sportivo ha chiesto di dichiarare la nullità della decisione impugnata, per violazione del contraddittorio, per le ragioni descritte in premessa (mancata comunicazione udienza da parte della C.A.E.).

Il  calciatore  Giuseppe  Zappalà,  ritualmente  notiziato  del  ricorso,  inviava  tempestive  controdeduzioni  finalizzate  a chiedere, in via preliminare, l’inammissibilità dellappello e, nel merito, il rigetto della domanda del sodalizio sportivo. Nella riunione del 27.07.2020, il Tribunale Federale riservava ogni decisione.

Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di definitiva discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza e dopo l’annullamento di quella fissata al 27.2.2020), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società.

Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore Giuseppe Zappalà nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici.

Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato.

Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con lart. 25 bis del Regolamento LND.

Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte  la  possibilità  di  partecipare  alludienza,  con  conseguente  obbligo  della  Commissione  Accordi  Economici  di comunicare la relativa data di discussione.

Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui allart. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per lesame del merito.

Per questi motivi,

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

annulla limpugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per lesame del merito. Ordina restituirsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

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