Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 116/CFA del 24 Giugno 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione vertenze economiche – n. 40/TFNSVE pubblicata il 14 maggio 2021

Impugnazione – istanza:  A.S.D. Afragolese 1944/A.S.D. U.S. Savoia 1908

Massima: Il reclamo è tempestivo perché proposto entro sette giorni dalla pubblicazione delle motivazioni…Infatti, ai sensi dell’art. 101, II° comma CGS, “il reclamo deve essere depositato a mezzo pec presso la segreteria della CFA e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare”. Il termine di sette giorni, contrariamente all’assunto del reclamato, non decorre dalla data di pubblicazione del dispositivo, ma bensì da quello di pubblicazione della motivazione. Al riguardo, la decisione di I° grado è stata pubblicata in data 14 maggio 2021 ed il reclamo è stato trasmesso a mezzo pec alla società Savoia 1908 ed alla segreteria della CFA in data 20 maggio 2021 e quindi nel rispetto del termine perentorio di sette giorni previsto dal codice.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.  19/CFA del 21/08/2019 motivi riferimento al COM. UFF. N. 002/CFA DEL 10 Luglio 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/TFN SVE del 28.5.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ FCD CONEGLIANO 1907 AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF, RELATIVO ALLA STAGIONE SPORTIVA 1997/98 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE C.A. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FC CROTONE SRL

Impugnazione Istanza RICORSO DELLA SOCIETA’ FC CROTONE SRL AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE € 18.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ FCD CONEGLIANO 1907 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS NOIF PER LA STAGIONE SPORTIVA 1995/96 SEGUITO TESSERAMENTO DEL CALCIATORE C.A. PER LA SOCIETÀ RICORRENTE

Massima: E’ inammissibile per tardività il ricorso proposto dalla società CFA…In particolare, è  l’art. 30,  comma 33, del C.G.S., per quanto qui rileva, a disporre che “Il procedimento in ultima istanza è instaurato con ricorso che deve essere proposto, senza preannuncio di reclamo, con le modalità di cui all’art. 38, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata”. Orbene, il ricorso del Conegliano è inammissibile, in quanto è stato instaurato dinanzi a questa Corte con atto trasmesso via pec in data 13 Giugno 2019 e, dunque, ben oltre il termine di sette giorni da quello di ricezione della comunicazione della decisione impugnata - risalente al 29 maggio 2019 - previsto dal suddetto art. 30, comma 33, del C.G.S. che, in quanto norma specificamente riferita alle controversie concernenti il premio alla carriera ex art. 99-bis delle N.O.I.F. di cui alla lett. c) del comma 28 dell’art. 30 del C.G.S., si applica al caso di specie in luogo dell’art. 38 C.G.S., che, per un verso, è norma generale sul procedimento di reclamo e, per altro verso, al comma 2, quanto ai termini di proposizione del reclamo, ha comunque cura di fare espressamente salva la diversa disposizione del C.G.S.. Nè giova al Conegliano invocare - a seguito del preannuncio di reclamo effettuato in data 1° Giugno 2019 - la ricezione in data 7 Giugno 2019 degli atti del procedimento di prime cure, dal momento che l’art. 30, comma 33, del C.G.S è esplicito e categorico nell’escludere che, nel procedimento di ultima istanza relativo alle controversie concernenti il premio alla carriera, il ricorso possa essere proposto mediante il preannuncio di reclamo e, quindi, beneficiando per il deposito delle motivazioni del gravame del termine che decorra dal ricevimento degli atti di causa.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 108/CFA 03 Maggio 018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 28.11.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELLA SOCIETA’ ACD NARDO’ AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 6.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SEGUITO GARA SEMIFINALE PLAY-OFF   CAMPIONATO SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDO’ CALCIO DEL 14.5.2017

Massima: Il ricorso della società va dichiarato inammissibile, dal momento che, effettivamente, la dichiarazione di reclamo, con contestuale richiesta degli atti ufficiali, è stata (tempestivamente) inviata esclusivamente alla Corte e non anche, come espressamente prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), seconda alinea, C.G.S., alla controparte.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 071/CFA del 22 Gennaio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 095/CFA del 04 Aprile 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 14/TFN del 22.4.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO A.C. SPORTING CECINA 1929 AVVERSO L’OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA SOCIETÀ ASDC PERIGNANO CALCIO, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI ARRECATI ALL’IMPIANTO SPORTIVO “A. PICCHI”, LA SOMMA DI € 2.874,00 OLTRE IVA SE DOVUTA.

Massima: E’ inammissibile il ricorso di primo grado per non aver la società fornito la prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 46 n. 5 e 38 comma 7 C.G.S., dell’avvenuto inoltro alla controparte, del reclamo proposto al Tribunale Federale Nazionale – Ufficio Vertenze Economiche.

 

Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 17 Novembre 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CFA del 13 Gennaio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Accordi Economici Com. Uff. 174 del 23/04/2014) (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 23/d del 17/06/2014

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO CALC. F.G. AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE IN ORDINE ALLA CONTROVERSIA ECONOMICA SORTA CON LA SOCIETA’ POL. DIL. COMPRENSORIO NORMANNO

Massima: E’ inammissibile il ricorso alla Corte per omesso invio dei motivi ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera a) C.G.S., “i motivi di reclamo debbono pervenire entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di ricezione della comunicazione medesima e con l’invio degli stessi alla controparte”.

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