CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Consultiva- coni.it – atto non ufficiale – Parere n. 3/2019 del 27/05/2019 – (SU RICHIESTA FIGC)
Parere n. 3
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SEZIONE CONSULTIVA
Composta da
Giuseppe Albenzio - Presidente e Relatore
Barbara Agostinis
Pierpaolo Bagnasco
Giovanni Bruno
Marcello Molè - Componenti
Ha pronunciato il seguente
PARERE N. 3/2019
Su richiesta di parere iscritta al R.G. pareri n. 2/2019 presentata, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, prot. n. CE200519175624814PU del 20 maggio 2019.
La Sezione
Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. n. 00012/14 del 17 settembre 2014;
vista la richiesta di parere n. 2/2019, presentata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5, dello Statuto del CONI e dell’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, prot. n. CE200519175624814PU del 20 maggio 2019;
visto l’art. 56, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in base al quale alla Sezione Consultiva spetta, tra l’altro, l’adozione di pareri su richiesta del CONI;
visto l’art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell’organo de quo;
visti gli articoli 2 e 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport;
esaminati gli atti e udito il relatore, avv. Giuseppe Albenzio;
Premesse
Il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha chiesto, per il tramite del Segretario Generale del CONI, parere sul seguente quesito:
“In applicazione della Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - n. 63 del 13 maggio 2019 che ha disposto “Società US Città di Palermo SpA retrocessione all’ultimo posto del Campionato di serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019” la quarta squadra da retrocedere dal campionato di serie B al Campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019 deve essere individuata attraverso al disputa di play-out tra la quart’ultima classificata e la quint’ultima classificata in ragione di una classifica riscritta a seguito di tale decisione e che conseguentemente vede collocata all’ultimo posto il Palermo, o la disputa dei play-out deve essere annullata in quanto alle tre squadre già retrocesse al termine della regular season, conclusasi in data 11 maggio 2019, deve aggiungersi quale quarta squadra il Palermo?”
La disposizione di riferimento per la soluzione della problematica sollevata dalla FIGC è costituita dalla delibera del Commissario Straordinario di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 20 agosto 2018, con la quale veniva stabilito che “In deroga all’art. 51, commi 3, 4 e 5, delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2018/2019 la formazione della classifica finale del Campionato Serie BKT, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l’ammissione al Campionato di Serie A TIM e le squadre che retrocedono direttamente al Campionato Serie C e quelle che debbono disputare il play-off e il play-out, nonché al fine di individuare le posizioni finali di classifica delle altre squadre, viene determinata come segue:
…RETROCESSIONE
-
- sono retrocesse direttamente al Campionato Serie C le squadre classificate all’ultimo, penultimo e terz’ultimo posto del Campionato Serie BKT. La squadra quart’ultima classificata è retrocessa direttamente se il distacco dalla quint’ultima classificata supera i 4 punti;
- qualora il distacco in classifica non superi i 4 punti, la quarta squadra retrocessa è individuata con la disputa di play-out tra la quart’ultima e la quint’ultima classificata.”
In sostanza si chiede a questa Sezione Consultiva di chiarire se, in seguito alla modifica della classifica finale del campionato dovuta a provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva (nella specie, la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, di cui al Comunicato Ufficiale n. 63/TFN del 13 maggio 2019), debbano o meno applicarsi le regole sopra riportate, che per la individuazione della quarta squadra retrocessa prevedono la disputa dei play-out fra le squadre che vengono a trovarsi nelle prescritte condizioni dopo la modifica ex officio della classifica finale (nella specie, Foggia, già terz’ultima classificata, ora quart’ultima, con punti 37, e Salernitana, già quart’ultima classificata, ora quint’ultima, con punti 38), ovvero se debba ritenersi cristallizzata la situazione scaturita all’esito dello svolgimento del campionato, conclusosi prima della suddetta decisione disciplinare, con la conseguente aggiunta della quarta squadra retrocessa (nella specie, il Palermo in seguito alla collocazione all’ultimo posto della classifica) alle altre tre che si trovavano nelle condizioni di retrocessione prima della modifica della classifica (nella specie, Carpi, Padova e Foggia).
Diritto
Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, questo Collegio di Garanzia ritiene quanto segue.
1. In primo luogo, considerata la funzione e la natura dell’attività di questo Collegio, si ritiene opportuno prescindere da valutazioni che attengono al caso concreto in occasione del quale è sorta la problematica interpretativa oggetto della richiesta di parere e che è sub iudice dinanzi agli organi della giustizia amministrativa e di quella sportiva.
Prima di entrare nel merito della questione ermeneutica prospettata dalla FIGC è opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari, anche alla luce del recente nuovo assetto normativo del sindacato giurisdizionale in materia di diritto sportivo.
L’art. 1, commi da 647 a 650, della legge n. 145/2018 è intervenuto sulla disciplina del riparto di giurisdizione con riferimento alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle società e delle associazioni sportive professionistiche ai campionati.
Più specificamente, con riferimento alle predette controversie, la c.d. legge finanziaria per il 2019 ha ribadito l'attribuzione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (individuato funzionalmente nel TAR del Lazio) già prevista dalla legge n. 280/2003. Inoltre, le citate norme della finanziaria del 2019, al fine di dare un corretto bilanciamento del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo e, pertanto, di salvaguardare l’autonomia che è alla base del fenomeno sportivo, hanno previsto la c.d. “sopravvivenza”, rispetto all’eventuale decisione del Giudice Amministrativo, di un eventuale precedente giudizio sportivo ove tale giudizio, appositamente disciplinato dallo Statuto e dai regolamenti del CONI, risponda ad alcune condizioni (unicità di grado, decisione nel merito, definitività entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto impugnato).
Inoltre, al fine di rendere compatibile lo svolgimento dell’eventuale fase giurisdizionale con il regolare andamento dei campionati, la finanziaria del 2019 ha previsto che il giudizio amministrativo debba svolgersi con rito abbreviato e che la nuova disciplina si applichi anche alle controversie in corso.
I nuovi indirizzi normativi, pertanto, sembrano collocarsi nel solco di un rafforzamento dell’autonomia sportiva, con la conseguenza che, per quanto riguarda le regole tecniche e, più in generale, con riferimento a tutte le norme finalizzate a garantire la regolarità nello svolgimento della competizione sportiva (compresa la disciplina del monitoraggio delle situazioni patrimoniali delle società professionistiche), la naturale composizione delle eventuali controversie debba svolgersi nell’ambito del sistema sportivo.
Da questa breve ricostruzione si evince la particolare natura della regolamentazione sportiva finalizzata a disciplinare lo svolgimento delle competizioni e trovano conferma le lucide considerazioni svolte da un insigne giurista già negli anni ’50: “l’attività sportiva appare divisa in tre parti: una zona è retta da norme dei diritti statali, ed esclusivamente da esse; un’altra, inversamente, solo ed esclusivamente da norme degli ordinamenti sportivi. Vi è, poi, una zona intermedia, nella quale le due formazioni si trovano in contatto, in alcuni punti si sovrappongono, in altri casi si escludono a vicenda, in altri confliggono” (cfr. M. S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. Dir. Sport., 1949, p. 26).
2. Passando, adesso, dopo questa breve premessa, all’esame della questione interpretativa prospettata si rileva quanto segue.
Quand’anche la funzione della retrocessione per illecito amministrativo fosse quella di tipo afflittivo non pare dubbio che, alla luce dei principi generali del sistema sportivo nonché dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, gli effetti di una collocazione all’ultimo posto della graduatoria di un determinato campionato assumono rilevanza al fine dell’applicazione delle regole vigenti per la permanenza ad un campionato, non potendosi, in quest’ambito, operare la distinzione tra c.d. risultato di gioco (situazione della classifica in base al punteggio effettivamente maturato sul campo per i risultati delle singole gare) e risultato finale (situazione complessiva della classifica all’esito della corretta applicazione di tutte le regole di svolgimento della competizione sportiva, comprese penalità e sanzioni che, ovviamente, possono determinare un’incidenza sul punteggio conseguito per singola gara nell’ambito dello svolgimento di un determinato campionato).
Ne consegue che l’applicazione del regolamento FIGC, di cui al C.U. n. 50 del 20 agosto 2018, determina, anche nel caso di sopravvenienza di una retrocessione all’ultimo posto in classifica per illecito amministrativo, lo scorrimento della graduatoria del campionato e, pertanto, la necessità di disputare i c.d. play-out sulla base dell’assetto finale della classifica.
Conforta questa convinzione la considerazione delle seguenti circostanze:
a) la sanzione comminata alla US Città di Palermo Spa è di “ retrocessione all’ultimo posto del Campionato di Serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019”, non di retrocessione direttamente nella serie inferiore, quindi con modifica della classifica finale (mediante scorrimento) della stagione sportiva ritenuta - correttamente - ancora in corso;
b) le disposizioni regolamentari di cui al Comunicato n. 50/2018 parlano di “squadre classificate”, senza ulteriori specificazioni o esclusioni, quindi non possono che riferirsi alla classifica finale come determinata sia dai risultati conseguiti sul campo sia da quelli eventualmente corretti in seguito a vicende disciplinari (o di altro genere, quali il ritiro, il fallimento, ecc.), senza che possa legittimamente escludersi l’incidenza di questi ultimi, in mancanza di ogni riferimento normativo ad hoc;
c) nel senso ritenuto corretto da questo Collegio risulta si sia già determinata la Federazione, applicando il criterio dello scorrimento della graduatoria, in esecuzione del provvedimento disciplinare di retrocessione del Palermo dal terzo all’ultimo posto della classifica, e ammettendo alla disputa dei play-off per la promozione in Serie A la squadra A.C. Perugia Calcio, ancorché non in posizione utile di classifica prima della retrocessione del Palermo.
3. In conclusione, al quesito posto dalla FIGC si può rispondere nei seguenti termini:
In corretta esecuzione della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 20 agosto 2018, i play-out per l’individuazione della quarta squadra retrocessa nel Campionato di Serie C, al termine del Campionato 2018/2019 di Serie BKT, devono essere effettuati e devono svolgersi fra la quart’ultima e la quint’ultima squadra collocate in graduatoria dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo, cioè fra il Foggia (prima terz’ultima e ora quart’ultima, con 37 punti) e la Salernitana (prima quart’ultima e ora quint’ultima, con 38 punti), in presenza di un distacco fra le due che non supera i quattro punti.
PQM
Si rilascia il presente parere.
Deciso nella camera di consiglio del 24 maggio 2019.
Il Presidente e Relatore
F.to Giuseppe Albenzio
Depositato in Roma, in data 27 maggio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face