LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 146 LND del 16.11.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DEDOLA/POL. ARZACHENA

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DEDOLA/POL. ARZACHENA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 23/05/2016 il sig. Antonio DEDOLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.ARZACHENA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione  Sportiva 2015/16 .. Precisa ndo di aver percepito rate per €.4.050,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.1.200,00 maturata e non percepita fino al mese di Marzo 2016.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -cfr . accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società POL. ARZACHENA al pagamento in favore del sig. Antonio DEDOLA della somma di €.1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del  calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@ lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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