LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 146 LND del 16.11.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/F.B.C.GROSSETO SSD A.r.l.

 

RICORSO  DEL CALCIATORE Gaetano UNGARO/F.B.C.GROSSETO  SSD A.r.l.

Con reclamo datato 23.08.20161 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A.r.l. il sig. Gaetano UNGARO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di 9.373113 a titolo di residuo del compenso globale lordo/ in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 .

Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito dell'esposto presentato in data 15.09.2016 e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.

Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare/ non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente/ rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente/ risultando provata sia la conclusione dell'accordo alla stregua del quale viene richiesto il pagamento1sia l/ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna FC GROSSETO SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Gaetano UNGARO della somma di € 9.373113.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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