LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 146 LND del 16.11.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo SCIAPI/S.S.D .VIAREGGIO 2014 A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo SCIAPI/S.S.D .VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 15.07.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 arl, il sig. Lorenzo Sciapi, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 10.040,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza che il medesimo avrebbe partecipato a gare con altra squadra, senza autorizzazione, con ciò contravvenendo  ai  propri obblighi  contrattuali.

la società, al di là di tale eccezione, nulla rileva in punto di quantificazione ed omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico.

Osserva la Commissione come l’eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull’obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti- crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio a rl al

pagamento in favore del sig. Lorenzo Sciapi della somma di € 10.040,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società  di comunicare al  Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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