LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 146 LND del 16.11.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PALUMBO/FC GROSSETO SSD A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Roberto PALUMBO/FC GROSSETO SSD A.r.l.

Con reclamo datato 16.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R . alla Commissione Accordi Economici nonché a FC GROSSETO SSD A r.I., il sig. Roberto PALUMBO chiedeva la condanna della sociecontro interessata al pagamento della somma di € 13.972,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata contestando la pretesa del reclamante.

Si costituiva la società contro interessata chiedendo in via preliminare la sospensione del procedimento in pendenza degli accertamenti della Procura Federale a seguito degli esposti presentati dalle parti e contestando la pretesa del reclamante assumendo di essere eventualmente debitrice di importo inferiore rispetto a quello richiesto dal calciatore.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all’accordo economico.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La  Commissione  Accordi  Economici  presso  la  Lega  Nazionale  Dilettanti  condanna  FC GROSSETO  SSD A.r.l. al pagamento in favore del sig. Roberto PALUMBO della somma di € 13.972,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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