LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ALBORGHETTI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ALBORGHETTI/CALCIO  LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R .in data 12/08/2016 il sig. Andrea ALBORGHETTI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.6 .700,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €. 2.300,00. La Società non faceva  pervenire  alcuna  nota  a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti -cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO   1912   S.r.l.al   pagamento   in   favore   del   sig. Andrea   ALBORGHETTI    della   somma   di

€.2.300,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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