LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio D’ALLOCCO/A.S.D.CITTA’ DI FOLIGNO 1928 S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio D’ALLOCCO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.
Con reclamo trasmesso tramite Racc. A. R. in data 29.08.2016 il sig. Antonio D'ALLOCCO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società A.S.D. CITTA’ DI FOLIGNO 1928 s.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 17.000,00 relativamente alla stagione sportiva 2015/2016 .
Precisando di aver percepito rate per € 4.850,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 12.150,00, maturata e non percepita.
La stessa, in data 12.10.2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, asserendo che l’accordo economico su cui si basa la pretesa del ricorrente, violerebbe l'art. 94 ter, co. 6 NOIF, poiché la rata mensile corrisposta per i soli sei mesi di accordo economico, sarebbe superiore al dettato normativa e pertanto l'accordo stesso è da considerarsi illegittimo e nullo.
In secondo luogo, la società osservava la presunta violazione dell’art. 94 ter, co.8 NOIF, riferito ad un accordo integrativo esistente tra la Società e il calciatore reclamante, che riporterebbe una somma netta superiore a quella prevista dalla normativa, nonché la violazione dell’art.94 ter, co.1 e ss. delle NOIF, sostenendo quindi che il corrispettivo esigibile dal tesserato sarebbe dovuto essere conteggiato al netto delle ritenute fiscali.
Il tesserato D’ALLOCCO depositava ulteriore memoria, con la quale replicava alle difese avversarie, chiedendone il rigetto.
Esaminando il merito della controversia in esame deve affermarsi che le contestazione svolte dalla società resistente devono considerarsi disattese e prive di fondamento, in quanto l'accordo economico perfezionato tra le parti e regolarmente depositato indica il periodo di efficacia del contratto con decorrenza dal 02.01.2016 al 30.06.2016 per un importo lordo di 17.000,00 €, prevalendo tale previsione convenzionale , liberamente e consapevolmente inserita ed approvata con la sottoscrizione delle parti, su ogni diversa circostanza ed assumendo valore vincolante tra le stesse.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato, offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato .
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la società ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 s.r.l. al pagamento in favore del sig. Antonio D'ALLOCCO della somma di € 12.150,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.