LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FATONE/S.S .D.CHIETI CALCIO A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco FATONE/S.S .D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R .in data 14/09/2016 il sig. Francesco FATONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando  di aver  percepito  rate per €.2.250,00,richiedeva   la condanna  della  Società  al pagamento

della rimanente somma di €.2.750,00.

La Società in data 10/11/2016 tramite il proprio legale faceva pervenire tramite PEC le proprie difese in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive e prive  della ricevuta di  trasmissione delle stesse alla controparte (giusto quanto previsto dall’art.25 bis del Regolamento L.N.D.).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.  al pagamento in favore del sig. Francesco FATONE della somma di €.2.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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