LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ivan SCALBI/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Ivan SCALBI/S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite  Racc. A.R. in data 6/09/2016 il sig. Ivan SCALBI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione  Sportiva 2015/16

Precisando  di aver  percepito  rate per €.1.600,00,richiedeva  la condanna  della Società  al pagamento della rimanente somma di €.2.400,00.

La Società in data 10/11/2016 tramite il proprio legale faceva pervenire tramite PEC le proprie difese in merito.

Si rileva preliminarmente però che le stesse sono tardive e prive  della ricevuta di  trasmissione delle stesse alla controparte  (giusto quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.).

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO A.r.l.  al pagamento in favore del sig. Ivan SCALBI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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