LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/SSD ARL POTENZA CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Sante GIACINTI/SSD ARL  POTENZA CALCIO

Con reclamo datato  24.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Sante Giacinti chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 7.877,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la SSD ARL Potenza Calcio asserendosi debitrice della minor somma di € 4.707,99.

Il reclamante replicava rilevando l'assenza di prova circa l'allegazione della società in punto di maggiori versamenti rispetto a quelli pacificamente riconosciuti da entrambe le parti.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - cfr accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione  Accordi  Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Sante Giacinti della somma di € 7.877.00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa  obbligo  alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i termini  dell’avvenuto pagamento inviando copia della   liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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