LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 172 LND del 07.12.2016 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Sara PASTORE/A.S .D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.
RICORSO DELLA CALCIATRICE Sara PASTORE/A.S .D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 1/09/2016 la sig.na Sara PASTORE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RIVIERA DI ROMAGNA C.F. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €. 4.950,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.1.100,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.850,00.
La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D. RIVIERA DI ROMAGNA C.F. al pagamento in favore della sig.na Sara PASTORE della somma di €.3.850,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.