LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 LND del 03.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Antonio NETO DE QUEIROZ/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio NETO DE QUEIROZ/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc. A.R. in data 5/10/2016 il sig. Antonio NETO DE QUEIROZ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.         un accordo  economico prevedente  la corresponsione lorda di €.10.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00

La Società  non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Antonio NETO DE QUEIROZ della somma di  €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo  alla  Società  di  comunicare  al  Dipartimento  Interregionale  i  termini   dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati  e  firmati  dallo  stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  dalla  data  della  presente  comunicazione  giusto  quanto  previsto  dall’art.94  ter  comma  11  delle  N.O.I.F.

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