LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2016/2017 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 LND del 03.01.2017 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Federico DEL GROSSO/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Federico DEL GROSSO/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso  tramite Racc. A.R. in  data  29/09/2016  il  sig. Federico  DEL  GROSSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO    S.r.l.         un    accordo    economico    prevedente la  corresponsione  lorda    di €.18.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.8.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.900,00.

La Società  non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Federico DEL GROSSO della somma di €. 9.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso  entro  e  non  oltre  30  giorni  (trenta)  dalla  data  della  presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter  comma 11 delle  N.O.I.F.

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